Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 156/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 153/2026, resa tra le parti e pubblicata il 25 marzo 2026, non notificata, con cui era respinta l’istanza incidentale nel ricorso proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determina di annullamento dell’aggiudicazione della gara di ristrutturazione degli immobili siti a Cinisi da destinare a futura Tenenza della Guardia di Finanza di Cinisi (PA), RDO nr. 5568872 – CIG B7F268E2ED – DOC028 – del 3 febbraio 2026 numero 0068409/2026 di protocollo, comunicata a mezzo pec il 4 febbraio 2026; e ove occorra e per quanto di interesse: - della nota di comunicazione dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara predetta del 4 febbraio 2026 numero 0070232/2026 di protocollo; - della proposta di annullamento dell’aggiudicazione; - della proposta di avvio del procedimento per cui è causa; - della determina di avvio del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione; - della nota di comunicazione della determina di avvio del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione; - del disciplinare, ove interpretati in senso difforme ai motivi di ricorso incidentale proposti; - solo in via subordinata, di tutti gli atti e dei verbali di causa nella parte in cui le Società controinteressate sono state ammesse alla procedura di gara; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'annullamento dell'aggiudicazione, l'esclusione dalla gara e la caducazione del contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione degli atti con cui l'amministrazione aveva annullato l'aggiudicazione disposta in suo favore, escluso l'impresa e caducato il contratto già sottoscritto. L'annullamento era motivato dall'omessa indicazione, nell'offerta, del costo della manodopera e degli oneri aziendali, ai sensi dell'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. L'appellante ha sostenuto che tali elementi non potevano essere indicati in sede di offerta. La controinteressata si è costituita insistendo sulle deduzioni già formulate in primo grado. L'appello aveva natura cautelare e riguardava esclusivamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in attesa della definizione del merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare senza definire nel merito la controversia sulla legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione, dell'esclusione e della caducazione del contratto. Il Collegio ha ritenuto decisivo il periculum in mora: il merito del ricorso era già fissato per l'udienza pubblica del 7 luglio 2026 e l'imminenza di tale trattazione era idonea a tutelare l'interesse delle parti, escludendo un pregiudizio grave e irreparabile. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per concedere la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il CGARS lo ha deciso respingendo la domanda di sospensione.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023

    È indicato dall'amministrazione quale base dell'esclusione e dell'annullamento dell'aggiudicazione per omessa indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali; l'ordinanza cautelare non definisce la questione interpretativa nel merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, l'imminente fissazione dell'udienza di merito può escludere il periculum in mora quando la trattazione ravvicinata risulti idonea a tutelare l'interesse delle parti e non emerga un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Il rigetto dell'appello cautelare fondato sull'assenza del periculum in mora non comporta una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati, quando la questione sostanziale è riservata all'udienza di merito già fissata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.