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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36250/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge: la richiedente aveva subordinato la domanda di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) alla concessione della sospensione condizionale della pena; il GUP ha però applicato la pena concordata senza riconoscere la sospensione, producendo difetto di correlazione tra richiesta e decisione

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza del GUP. Ha affermato il principio secondo cui, se l'imputato subordina la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale, il giudice deve o accogliere la richiesta concedendo il beneficio oppure rigettarla integralmente; è nulla la sentenza che applichi la pena richiesta senza concedere la sospensione. Ha inoltre escluso la possibilità di sanare la mancata pronuncia mediante integrazione ai sensi dell'art. 130 c.p.p., poiché la decisione non evidenzia un mero errore materiale. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il proseguimento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Quando l'imputato subordina la domanda di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, il giudice può solo accogliere la richiesta concedendo il beneficio oppure respingerla nel suo complesso; la sentenza che applica la pena concordata senza riconoscere la sospensione è nulla

  • art. 130 c.p.p.

    Non può essere utilizzato per integrare la decisione quando la mancata pronuncia sulla condizione non è riconducibile a mero errore materiale, specialmente in assenza di motivazione sulla concedibilità del beneficio

  • Giurisprudenza

    Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 01/10/2015 (Dodesini), Rv. 266017

    Precedente che conferma il principio di nullità della sentenza che applica la pena concordata senza concedere la sospensione quando il patteggiamento era subordinato a tale beneficio

Massime di principio

  • Se l'imputato pone condizione alla richiesta di patteggiamento (es. concessione della sospensione condizionale), il giudice deve o accettare la richiesta con la condizione ovvero respingerla integralmente; non è ammesso applicare la pena escludendo la condizione
  • Una sentenza che applica la pena concordata ma omette di concedere un beneficio esplicitamente subordinato alla richiesta è nulla e soggetta ad annullamento in sede di impugnazione
  • L'errore di omissione del giudice sulla condizione non è automaticamente sanabile tramite integrazione ex art. 130 c.p.p. se manca una motivazione che indichi trattarsi di un mero errore materiale
  • In casi simili la difesa dovrebbe documentare chiaramente la condizione nel verbale e, in caso di mancata pronuncia, proporre impugnazione concentrandosi sulla violazione dell'art. 444 c.p.p. e sulla nullità della sentenza
  • Il pubblico ministero può condividere la doglianza dell'imputato e richiedere l'annullamento; la Corte può quindi annullare senza rinvio se il vizio è di tale natura

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