Cassazione Penale, Sentenza n. 18510/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene alternative previste dalla legge n. 689/1981. L'unico motivo dedotto era violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di merito avrebbe motivato il diniego sulla base di molteplici precedenti penali, anche specifici, nonostante il certificato del casellario giudiziale acquisito dalla Corte d'Appello in data 22/10/2025 risultasse privo di iscrizioni (il difensore aveva invece allegato un diverso certificato che indicava solo la nazione di nascita). In sostanza, il ricorrente contestava che la decisione si fosse fondata su precedenti inesistenti o su una errata valutazione del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 24476/2010) secondo cui le pene sostitutive hanno natura premiale e la sostituzione è esercizio di discrezionalità del giudice che deve valutare, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., la prevedibilità dell'assenza di recidive, considerando anche l'entità del fatto. La Corte ha rilevato che il fascicolo della Corte d'Appello conteneva un certificato del casellario giudiziale che indicava plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi nel corso di oltre quindici anni, e che la Corte d'Appello aveva motivato in modo congruo e coerente come tali precedenti fossero ostativi a una prognosi favorevole e quindi al riconoscimento della sanzione sostitutiva. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende stimata in euro tremila.
Norme richiamate
Legge n. 689 del 1981
Le pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 hanno natura premiale; l'art. 58 è stato richiamato per sottolineare che la sostituzione della pena detentiva con misure alternative è finalizzata al reinserimento sociale e pertanto è rimessa alla discrezionalità del giudice che ne valuta l'idoneità in base alla prognosi di recidiva
Codice penale
I criteri di cui all'art. 133 c.p. (circostanze personali e di comportamento, precedenti, attitudini, ecc.) devono essere utilizzati dal giudice per valutare la prevedibilità dell'assenza di ricadute nel reato e quindi la compatibilità del soggetto con la concessione di pene sostitutive
Giurisprudenza della Corte Suprema
Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi)
Decisione interpretativa che ha affermato la natura premiale delle pene sostitutive e l'obbligo per il giudice di utilizzare i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella valutazione della concessione delle misure alternative; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio nel confermare la legittimità della valutazione di merito
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con pene alternative ai sensi della legge n. 689/1981 è discrezionale e premiale: il giudice deve motivare la valutazione in termini di prognosi di assenza di recidiva
- Nella valutazione per le pene sostitutive il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p., tenendo conto dei precedenti penali, della personalità, della gravità del fatto e dell'attitudine al reinserimento
- Il certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo di causa prevale rispetto a documenti allegati dalla difesa; eventuali incongruenze documentali devono essere specificamente contestate e provate dall'impugnante
- Un vizio di motivazione o un errore nella valutazione dei precedenti deve essere dimostrato in modo concreto in Cassazione: ricorsi basati su mera contrapposizione di documenti senza prova di errore materiale nel fascicolo sono spesso dichiarati inammissibili o infondati
- La declaratoria di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese processuali e, in casi come questo, il versamento di somme alla Cassa delle ammende
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