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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03959/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di gioco calcistico, qualificata come tackle in scivolata, eseguita nel corso di una partita amichevole tra squadre dilettanti e ritenuta dalla Corte d’appello fonte di responsabilità civile per i danni patiti dall’altra parte. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 168 bis, comma 5, c.p.c. e 83 del d.l. n. 18/2020, convertito, in relazione alla disciplina emergenziale Covid-19, sostenendo che l’appello incidentale del controinteressato fosse tardivo e quindi inammissibile, poiché la proroga dell’udienza non avrebbe sospeso i termini per la comparsa di risposta; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità su un’asserita nozione di fatto notorio circa l’impossibilità di fermare o dirigere con precisione un tackle in scivolata, con uso improprio della prova presuntiva; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato il contesto sportivo, che sarebbe stato caratterizzato da agonismo più intenso di quello evincibile dall’etichetta di gara amichevole; 4) conseguente richiesta di riforma della statuizione sulle spese di lite. Il controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la disciplina emergenziale ha comportato la sospensione dei termini processuali e il differimento dell’udienza, sicché l’appello incidentale era tempestivo. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, chiarendo che la Corte d’appello aveva correttamente desunto il nesso causale tra l’azione di gioco e il danno mediante massime di अनुभवienza e un ragionamento presuntivo logicamente corretto. Ha ritenuto il terzo motivo infondato, poiché la motivazione della sentenza d’appello superava il minimo costituzionale e spiegava la sproporzione tra l’irruenza dell’intervento e il contesto di una partita amichevole tra dilettanti. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 168 bis, comma 5, c.p.c.

    richiamato solo come parametro della doglianza sulla tempestività dell’appello incidentale

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    interpretato nel senso che, nel periodo emergenziale Covid-19, ha disposto la sospensione dei termini processuali e il differimento delle udienze/attività

  • art. 36 d.l. n. 23/2020

    insieme all’art. 83 d.l. n. 18/2020, ha esteso la sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020

  • artt. 166 e 343 c.p.c.

    richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la tardività della comparsa e dell’appello incidentale

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la prova per presunzioni può fondarsi su regole di esperienza e su un ragionamento probabilistico

  • art. 360 c.p.c.

    usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della motivazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da violazione del minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie da responsabilità per attività sportiva, la valutazione della colpa e del nesso causale deve essere compiuta tenendo conto del contesto concreto del gioco e del livello di violenza o irruenza compatibile con il rischio consentito.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla prova presuntiva è limitato alla tenuta logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito; è sufficiente che l’inferenza sia fondata su un criterio di ragionevole probabilità e su massime di esperienza plausibili.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile; non basta che la parte ritenga insufficiente o non condivisibile la ricostruzione del fatto svolta dal giudice di merito.
  • La sospensione emergenziale dei termini processuali incide anche sui termini a ritroso, con conseguente differimento dell’udienza o dell’attività da cui il termine decorre, al fine di preservarne il rispetto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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