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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11853/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa adottato dal magistrato di sorveglianza e, conseguentemente, revocato la misura alternativa della semilibertà già concessa. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca si fondasse su circostanze non "nuove": in particolare sull'applicazione di una misura cautelare e sulla commissione di un reato nel maggio 2025, fatti anteriori al provvedimento con cui la semilibertà era stata concessa (10 luglio 2025, in esecuzione dal 4 agosto 2025), e quindi privi del requisito della novità necessario per la revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza. Ha osservato che il tribunale di sorveglianza aveva dato conto del fatto che la misura cautelare e le ragioni della sua applicazione erano ignote al giudice che aveva concesso la semilibertà; tali elementi, incidendo sulla valutazione di pericolosità del condannato e sui presupposti della prognosi favorevole, integrano un quid novi rispetto alla precedente delibazione. Poiché il ricorso chiedeva in sostanza una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, è stato dichiarato inammissibile. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.p.

    non citato

  • art. 47 ord. pen.

    la decisione riguarda la revoca della semilibertà quale misura alternativa, ma il testo non indica l'articolo specifico; la qualificazione è desunta dal contenuto

  • art. 4-bis ord. pen.

    non citato

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, la revoca può essere fondata anche su elementi preesistenti alla concessione della misura, quando essi siano divenuti conoscibili solo successivamente e incidano in modo significativo sulla valutazione di pericolosità e sulla prognosi favorevole compiuta in precedenza.
  • Il requisito della "novità" ai fini della revoca non richiede necessariamente un fatto successivo in senso cronologico, ma può consistere anche in un quid novi conoscitivo che modifichi il quadro valutativo su cui si basava la concessione della misura.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova e alternativa lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e logica.
  • Il ricorso manifestamente infondato che miri alla rivalutazione del merito è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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