Cassazione Civile, Ordinanza n. 22273/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPE/II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, emesso sulla base di un PVC della Guardia di Finanza e di indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 su conti correnti riconducibili alla società e a soggetti ad essa collegati, dalle quali l'Ufficio aveva desunto maggiori ricavi e materia imponibile non dichiarata. In primo grado l'accertamento era stato annullato per ritenuta invalidità della delega di sottoscrizione dell'atto; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio ritenendo valida la sottoscrizione per delega di firma e confermando nel merito il recupero a tassazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, per asserita invalidità della delega di sottoscrizione dell'avviso; (2) omessa pronuncia e nullità della sentenza per mancata decisione sull'inammissibilità dell'appello e sull'irritualità della notifica; (3) omessa pronuncia/nullità della sentenza per mancata decisione su omessa allegazione degli atti richiamati, difetto di motivazione dell'avviso, irragionevolezza delle presunzioni sui prelevamenti bancari e mancato scomputo dei costi; (4) omessa pronuncia sulla specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie offerta dalla contribuente; (5) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., per aver ritenuto non idonea la giustificazione delle movimentazioni e per aver applicato le presunzioni bancarie anche a conti di soggetti diversi dalla società ma legati da vincoli familiari o societari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi, il secondo, il quarto e il quinto motivo; ha accolto invece parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla questione del mancato scomputo dei costi connessi ai maggiori ricavi presuntivamente accertati. In particolare, ha ribadito che la delega di firma all'avviso di accertamento non richiede gli stessi requisiti di una delega di funzioni; che non vi era omessa pronuncia sulle questioni processuali perché la CTR aveva comunque rigettato, anche implicitamente, le eccezioni; che le indagini bancarie possono estendersi, in presenza di indici sintomatici, anche ai conti di soci e familiari e che il contribuente deve fornire prova analitica della estraneità di ciascuna movimentazione a operazioni imponibili. Tuttavia, la CTR non aveva affrontato la doglianza relativa alla necessità di considerare i costi inerenti ai maggiori ricavi accertati presuntivamente; sul punto la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché proceda alla relativa rettifica. La decisione finale è quindi di cassazione con rinvio limitatamente al profilo dei costi.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere legittimamente effettuata dal soggetto delegato con delega di firma; ai fini della validità dell'atto rileva la riferibilità all'organo titolare del potere, non la presenza di una delega di funzioni con indicazioni nominative o di durata secondo schemi più rigorosi.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente per contestare la delega, ma ritenuto non decisivo poiché la fattispecie è governata dal principio della delega di firma e non di funzioni.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
Le indagini bancarie costituiscono base presuntiva per il recupero a tassazione di somme non giustificate; una volta acquisiti i dati dei conti, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare analiticamente l'estraneità delle singole movimentazioni a operazioni imponibili.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Le presunzioni bancarie operano anche in materia IVA, con la stessa logica di riferibilità delle movimentazioni a operazioni imponibili salvo prova contraria specifica.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere la motivazione sulle questioni rilevanti; tuttavia non sussiste omessa pronuncia se la questione è superata da una decisione implicita incompatibile con la tesi dedotta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso il vizio per le questioni effettivamente decise o implicitamente rigettate.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione, ma non violato nei punti in cui la CTR aveva comunque deciso o implicitamente rigettato le questioni.
art. 156 c.p.c.
L'eventuale irregolarità della notificazione dell'appello è sanata dal raggiungimento dello scopo, avvenuto mediante tempestiva costituzione in giudizio della parte destinataria.
art. 2697 c.c.
La parte che contesta l'accertamento deve confrontarsi con l'onere probatorio applicabile; nel caso delle indagini bancarie il contribuente deve fornire prova analitica contraria rispetto alle presunzioni dell'Ufficio.
art. 360 c.p.c.
n. 3, n. 4, n. 5, art. 360, primo comma
Le censure sono state vagliate alla luce dei diversi vizi deducibili in cassazione; molte doglianze sono state dichiarate inammissibili perché miravano a un riesame del merito o difettavano di specificità.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento, la delega al funzionario che sottoscrive l'atto può essere una delega di firma: non è necessario che l'atto indichi nominativo, durata o ulteriori requisiti tipici della delega di funzioni, purché sia verificabile la riferibilità dell'atto all'organo titolare del potere.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione sulla domanda o eccezione; se il giudice di merito decide sul merito in modo incompatibile con la questione preliminare, questa si intende implicitamente rigettata.
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 operano anche rispetto a conti intestati a soci o a familiari, quando esistano indici sintomatici di riferibilità delle movimentazioni alla società o al contribuente; in tal caso il contribuente deve offrire prova specifica e analitica per ciascuna operazione.
- L'onere probatorio del contribuente contro l'accertamento bancario non può essere assolto con giustificazioni generiche: occorre indicare puntualmente la causa di ogni versamento o prelievo e la relativa estraneità a fatti imponibili.
- Quando un maggior reddito viene accertato in via presuntiva o induttiva, devono essere considerati anche i costi necessari alla sua produzione; la rettifica deve tener conto dell'incidenza percentuale dei costi, anche mediante criteri forfettari se non è possibile una determinazione analitica.
- L'eventuale irregolarità della notifica dell'impugnazione è sanata se il destinatario si costituisce tempestivamente e può esercitare pienamente il diritto di difesa.
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