Ordinanza n. 1808/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego definitivo dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio prot. n. 3718/2026 del 15.5.2026 alla “richiesta di autorizzazione unica ambientale SUAP_AU00003-2025 prot 6786 del 05/03/2025 trasmessa dal Comune di Terzigno e pervenuta al protocollo dell'Ente Parco al n. 2693 del 01/04/2025, per modifica non sostanziale ditta individuale Perillo Pasquale con sede in Via Mario Borde snc s.n.c. identificato all'UTE al f.gl 21 p.lla 228 sub 3 e 4”; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. U-0004956 del 13/06/2025; - del provvedimento di dissenso emanato dal Comune di Terzigno nell'ambito della conferenza di servizi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'autorizzazione unica ambientale per modifica non sostanziale dell'attività, unitamente agli atti del procedimento e al dissenso comunale espresso in conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio relativo alla richiesta di autorizzazione unica ambientale per la modifica non sostanziale della propria attività, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento di dissenso del Comune di Terzigno nell'ambito della conferenza di servizi e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché le osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non sarebbero state esaminate né riscontrate nel provvedimento conclusivo. L'amministrazione ha ricondotto l'omesso riscontro a un mero errore materiale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse privo di fumus boni iuris, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che le deduzioni procedimentali della ricorrente non risultavano in alcun modo riscontrate nel provvedimento conclusivo. Il Collegio ha escluso che l'amministrazione potesse invocare l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990: il primo periodo non è applicabile perché il provvedimento impugnato ha natura discrezionale, mentre il secondo periodo, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, non opera in caso di violazione dell'art. 10-bis. Ne consegue che l'amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe comportato l'immediata cessazione dell'attività, compromettendo la continuità aziendale, i livelli occupazionali e il completamento del percorso di delocalizzazione. La domanda cautelare è stata accolta; l'efficacia dei provvedimenti impugnati è stata sospesa, con fissazione dell'udienza pubblica al 9 febbraio 2027 e compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi impone all'amministrazione di esaminare e riscontrare le osservazioni procedimentali dell'istante nel provvedimento conclusivo; l'omesso riscontro integra un vizio rilevante ai fini cautelari.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il primo periodo, relativo ai provvedimenti vincolati, non si applica a un provvedimento discrezionale. Il secondo periodo non può essere invocato per neutralizzare la violazione dell'art. 10-bis, in ragione della modifica normativa richiamata dal TAR.
art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 76/2020, convertito
Ha modificato l'art. 21-octies, comma 2, escludendo l'applicazione della disposizione del secondo periodo ai casi di violazione dell'art. 10-bis.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nella fattispecie il TAR ha verificato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- L'amministrazione, dopo avere comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, deve esaminare e dare conto nel provvedimento finale delle osservazioni presentate dall'interessato; l'omesso riscontro non è superabile mediante la mera qualificazione dell'omissione come errore materiale.
- La sanatoria processuale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, opera esclusivamente per i provvedimenti vincolati e non può essere estesa a un provvedimento caratterizzato da discrezionalità amministrativa.
- In caso di violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione non può avvalersi del secondo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, per dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione immediata di un diniego amministrativo determina la cessazione dell'attività economica, con pregiudizio grave e irreparabile per la continuità aziendale, l'occupazione e il completamento di un percorso di delocalizzazione.
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