Cassazione Civile, Sentenza n. 11756/2020 del 17/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Trento, con decreto depositato il 22 marzo 2019, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria presentata da un cittadino straniero. Il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese dopo una controversia con vicini che avrebbero occupato con la prepotenza i terreni della famiglia. Rientrato al villaggio dopo aver terminato gli studi, nel 2015 sarebbe stato aggredito e ricoverato; il fratello avrebbe presentato una denuncia non accolta e si sarebbe rivolto al tribunale. Il richiedente aveva inoltre riferito di minacce e di un esito giudiziario favorevole ai vicini, che sarebbero stati favoriti dalla corruzione delle autorità. Il Tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni non credibili per le discrasie tra quelle rese davanti alla Commissione territoriale e quelle rese in giudizio; aveva inoltre qualificato la vicenda come privata, escluso una situazione di violenza indiscriminata e ritenuto non dimostrata una vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha contestato, con il primo motivo, la valutazione di non credibilità e la valutazione della documentazione, lamentando che non fossero considerate le difficoltà oggettive di reperimento e il più ampio contesto di sofferenza personale; ha riferito la censura a tutte le forme di protezione negate. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancata valutazione della documentazione e della profonda preoccupazione del richiedente. In sede di legittimità era stata anche proposta istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione, rilevando che il potere di provvedere spettava in via esclusiva al giudice che aveva emesso il decreto impugnato e che il rigetto dell’istanza cautelare non era ricorribile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio secondo cui i fatti narrati riguardavano una vicenda privata, decisiva per il rifugio e per la protezione sussidiaria invocata ai sensi dell’art. 14, lettere a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007; la contestazione della credibilità investiva inoltre una valutazione di merito coerentemente motivata, e le allegazioni erano generiche e non indicavano dove fossero state dedotte o documentate nel giudizio di merito. La Corte ha altresì rilevato che la contestazione sulla credibilità non dimostrava la vulnerabilità personale richiesta per la protezione umanitaria. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, per genericità e perché sostanzialmente riproponeva le censure del primo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili l’istanza di sospensiva e i motivi di ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
La D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, attribuisce in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato il potere di decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La competenza a decidere sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato spetta esclusivamente al giudice che lo ha pronunciato.
art. 111 Cost.
Davanti alla Corte di Cassazione, peraltro, non può neanche essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost..
Il rigetto dell’istanza di sospensione, in quanto provvedimento cautelare non definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
art. 373, comma 1, c.p.c.
L’art. 373 c.p.c., comma 1, infine, attribuisce in via generale al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il potere di decidere sull’istanza di sospensiva quando dall’esecuzione del provvedimento possa derivare grave ed irreparabile danno.
Anche in via generale, la decisione sulla sospensione dell’esecuzione per grave e irreparabile danno compete al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 14, lettere a) e b), d.lgs. n. 251/2007
In primo luogo non viene specificamente censurata la ratio della natura privata della vicenda narrata e tale profilo d’inammissibilità incide sul rifugio politico e sulla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in quanto fondate sull’individualizzazione del pericolo di danno grave.
Quando il rigetto della protezione si fonda sulla natura privata della vicenda e sull’assenza di un pericolo individualizzato di danno grave, il ricorso deve censurare specificamente tale ratio per contestare utilmente il diniego del rifugio e della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 14.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto nel D.P.R. n. 115 de 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato nel procedimento di protezione internazionale appartiene in via esclusiva al giudice che ha pronunciato il decreto; il rigetto dell’istanza, quale provvedimento cautelare non definitivo, non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
- Se il diniego della protezione internazionale è fondato sulla natura privata della vicenda allegata e sull’assenza di un pericolo individualizzato di danno grave, il ricorrente deve censurare specificamente tale ratio; in mancanza, la censura relativa alla credibilità non supera il vaglio di ammissibilità rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lettere a) e b), del d.lgs. n. 251/2007.
- La valutazione di credibilità del richiedente attiene al merito e non è sindacabile in cassazione quando sia coerentemente motivata; le censure devono inoltre indicare in modo specifico dove e come i fatti e i documenti invocati siano stati allegati o prodotti nel giudizio di merito.
- La doglianza sulla non credibilità delle dichiarazioni non dimostra, da sola, la vulnerabilità personale rilevante ai fini della protezione umanitaria quando tale vulnerabilità è fondata sulle medesime allegazioni contestate.
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