Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/02/2025 n. 20 - Corte Costituzionale

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Regime di esenzione - Immobili adibiti a finalità di religione o di culto e in parte a finalità diverse (uso promiscuo) - Denunciata violazione degli obblighi internazionali (nella specie: Accordo tra Repubblica italiana e Santa sede) - Inammissibilità della questione. - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i). - Costituzione, art. 117, primo comma; Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, art. 7, terzo comma .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (regime di esenzione ICI per immobili adibiti a finalità di religione o culto), nella parte in cui, richiedendo l'uso esclusivo per l'esenzione, non consentirebbe lo scorporo delle superfici destinate ad attività diverse in immobili catastalmente unitari. La questione nasceva da una controversia tra il Comune di Novara e il Seminario vescovile di Novara circa la tassazione ICI per gli anni 2005-2011 di un grande immobile ad uso misto (prevalente seminario, porzioni con liceo e locazioni), con il rilievo che soltanto il frazionamento catastale del 2012 avrebbe identificato la quota esente.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile. Ha ritenuto che il rimettente abbia fornito una ricostruzione carente del quadro normativo e abbia individuato in modo inesatto il parametro costituzionale. In particolare: (i) l'art. 7, comma 3, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 attua un principio di equiparazione fiscale (equipara attività di religione/ culto a quelle di beneficenza/istruzione) e non una esenzione automatica e immediata; (ii) il giudice non ha considerato la fondamentale incidenza del diritto dell'Unione europea (decisione Commissione 2013/284/UE e giurisprudenza UE) che ha censurato il regime ICI per rischi di aiuto di Stato in presenza di usi promiscui; (iii) la normativa è profondamente evoluta con la sostituzione dell'ICI dall'IMU e con l'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, che disciplina l'imponibilità degli immobili a utilizzazione mista mediante frazionamento catastale o, se non possibile, dichiarazione proporzionale; (iv) il rimettente non ha correttamente individuato il parametro costituzionale applicabile alle modificazioni dei Patti lateranensi (che rientrano nella disciplina di cui all'art. 7 Cost.) e ha dunque errato nella formulazione della questione. Per questi motivi la questione è stata respinta come inammissibile.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Norma che prevedeva l'esenzione ICI per gli immobili adibiti esclusivamente a finalità di religione o di culto; la Corte osserva che la questione verte sull'interpretazione data alla disposizione (esclusività della destinazione) e sulla sua applicazione nel regime ICI antecedente all'IMU.

  • Costituzione, art. 117, primo comma

    Il rimettente evocava l'art. 117(1) come parametro invocando la rilevanza delle norme internazionali; la Corte ha ritenuto inadeguata la scelta del parametro, richiamando che le modificazioni dei Patti lateranensi richiedono considerazione anche alla luce dell'art. 7 Cost.

  • Concordato/Accordo Italia - Santa Sede (Accordo di Villa Madama 18 febbraio 1984), art. 7, terzo comma

    "A agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione"

    La disposizione stabilisce un principio di equiparazione fiscale (effetti tributari parificati), non un'automatica esenzione assoluta; pertanto non impone di per sé l'immediata esclusione dall'imposizione senza considerare la disciplina interna e i vincoli UE.

  • Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis

    Introduce la disciplina, nel contesto dell'IMU, per le unità immobiliari a utilizzazione mista: l'esenzione compete solo per la frazione ad uso non commerciale identificabile tramite frazionamento catastale; se ciò non è possibile l'esenzione si applica proporzionalmente sulla base di apposita dichiarazione.

  • decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 7 e art. 8; art. 9, comma 8

    Ha previsto l'anticipazione/sostituzione dell'ICI con l'IMU e ha esteso all'IMU le esenzioni in precedenza previste per l'ICI, ma in un contesto normativo mutato (trasparenza e frazionamento per usi misti).

  • Decisione Commissione europea 2013/284/UE del 19 dicembre 2012

    Ha ritenuto incompatibile con il divieto di aiuti di Stato il regime di esenzione ICI che consentiva situazioni ibride (uso promiscuo), mentre ha qualificato compatibile la disciplina IMU che richiede trasparenza tramite frazionamento catastale, condizionando l'agevolazione.

  • Giurisprudenza dell'Unione europea (Tribunale UE e Corte di Giustizia, sentenze su C622/16 P ecc.)

    Conferma la valutazione della Commissione: la disciplina nazionale deve evitare opacità che possano costituire aiuto di Stato; ciò giustifica requisiti di trasparenza (frazionamento o dichiarazione) per le agevolazioni fiscali sugli immobili non commerciali.

  • decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200

    Regolamento attuativo previsto dall'art. 91-bis per disciplinare la dichiarazione proporzionale nei casi di impossibilità di frazionamento catastale.

Massime di principio

  • La disposizione pattizia (art. 7 Accordo 1984) realizza un principio di equiparazione fiscale tra attività di religione/ culto e quelle di beneficenza/istruzione, non un'automatica esenzione assoluta: l'applicazione concreta dipende dalla disciplina interna e dai vincoli sovranazionali.
  • Sotto il regime ICI ante-IMU, l'assenza di frazionamento catastale poteva determinare l'imponibilità dell'intero immobile; con l'IMU e l'art. 91-bis la legge italiana ha previsto strumenti (frazionamento catastale o dichiarazione proporzionale) per identificare la quota esente nei casi di uso misto.
  • La normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea richiedono trasparenza nell'accesso alle agevolazioni fiscali per evitare aiuti di Stato: pertanto le esenzioni non possono essere applicate in modo opaco in presenza di usi promiscui senza criteri oggettivi di frazionamento o dichiarazione.
  • In un contenzioso simile, per sollevare correttamente una questione costituzionale occorre: (a) definire esattamente il parametro costituzionale pertinente (per i Patti lateranensi considerare anche l'art. 7 Cost.), (b) ricostruire compiutamente il quadro normativo nazionale e sovranazionale (diritto UE), e (c) provare una discrasia normativa concreta tra il trattamento riservato agli enti religiosi e quello riservato ad enti di beneficenza/istruzione.
  • Se l'immobile è catastalmente frazionabile, il contribuente può procedere allo scorporo per ottenere il beneficio sulla porzione non commerciale; se non è frazionabile, in epoca IMU è prevista la dichiarazione proporzionale che permette di mantenere il beneficio nella misura pertinente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.