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Sentenza

Sentenza del 20/02/2025 n. 225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva versato provvisoriamente una cartella di pagamento (26/07/2010) relativa ad accertamenti per l'anno 2004; successivamente le pretese fiscali furono annullate in sede giudiziaria e l'Agenzia dispose lo sgravio e la restituzione d'ufficio dell'importo versato (12/11/2015). La società chiedeva il rimborso degli interessi maturati sulla somma indebitamente trattenuta. L'Agenzia oppose che la successiva adesione alla definizione agevolata (art.6 d.l. 119/2018) impedirebbe la restituzione e il giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso ritenendo che la restituzione parziale equivalesse a diniego impugnabile con termine decadenziale.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la fattispecie non sia un diniego tacito di rimborso (poiché la somma principale era stata restituita d'ufficio dopo lo sgravio) e che il contribuente abbia diritto al pagamento degli interessi per indebito ai sensi dell'art.2033 c.c.; inoltre l'art.6, comma 9, d.l. 119/2018 non poteva essere applicato per precludere la richiesta di interessi (si tratta di norma speciale che non si estende al caso di interessi su somme già restituite). Ha annullato l'atto di diniego e ha disposto che il calcolo degli interessi segua la disciplina richiamata (art.44 d.P.R. 602/1973). Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, d.l. n. 119/2018

    la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione

    Norma speciale che impedisce la restituzione delle somme già pagate in relazione alla definizione agevolata, ma non applicabile per estensione ai crediti di interessi su somme che erano già state restituite d'ufficio prima della definizione; quindi non può essere usata per bloccare il diritto agli interessi dell'indebito.

  • art. 2033 c.c.

    Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

    La Corte applica la disciplina dell'indebito oggettivo per riconoscere il diritto agli interessi sulla somma indebitamente versata; il diritto agli interessi è riconosciuto e non è precluso dalla definizione agevolata nel caso concreto.

  • art. 44, d.P.R. n. 602/1973

    Riferimento normativo per la modalità di calcolo degli interessi dovuti a titolo di rimborso fiscale; le parti concordano nell'applicare tale disciplina per il computo degli interessi.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Predispone l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla restituzione in esecuzione della decisione favorevole al contribuente; giustifica lo sgravio e la conseguente restituzione d'ufficio disposta dall'Amministrazione.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai termini decadenziali: la Corte esclude che nel caso di restituzione d'ufficio si sia formato un diniego tacito che facesse decorrere i termini di impugnazione ex art.21, comma 2.

  • artt. 1282 e 1194 c.c.

    Citati dalla ricorrente in via sussidiaria come richiamo alla disciplina degli interessi e del ritardo nel pagamento del civile; la Corte tuttavia preferisce richiamare il quadro normativo specifico (indebito e art.44 DPR) per la computazione.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale dispone lo sgravio e restituisce d'ufficio somme pagate provvisoriamente, quella restituzione non equivale automaticamente a un diniego tacito sulla richiesta di interessi: il contribuente può chiedere separatamente gli interessi ex indebito.
  • L'art.6, comma 9, d.l. 119/2018 impedisce la restituzione delle somme già versate nella misura eccedente rispetto alla definizione, ma non può essere esteso per escludere il diritto a interessi su somme che erano state già restituite d'ufficio prima della definizione; la norma è di carattere speciale e non ammette applicazioni analogiche.
  • Il diritto agli interessi su pagamenti indebitamente effettuati si fonda sull'art.2033 c.c.; per i rimborsi fiscali il calcolo degli interessi può essere effettuato secondo la disciplina speciale (art.44 d.P.R. 602/1973).
  • In assenza di una domanda formale di rimborso, non matura automaticamente il termine decadenziale di impugnazione collegato a un presunto diniego: occorre valutare se vi sia stato un atto di diniego espresso o tacito prima di ritenere decorso il termine.
  • Comunicazioni amministrative secondo cui la definizione agevolata precluderebbe ogni rimborso di interessi vanno verificate alla luce della cronologia degli atti (se lo sgravio e la restituzione sono intervenuti prima della definizione, la preclusione non opera sui relativi interessi).
  • Quando vi sono dubbi sulla misura o sul periodo degli interessi, le parti e il giudice devono far riferimento alle norme specifiche sul calcolo degli interessi per rimborsi fiscali; in caso di novità interpretative il giudice può disporre il computo secondo le regole speciali e compensare le spese.

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