Sentenza del 14/06/2022 n. 19067 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA anno 2003. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo che la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 (procedura per irreperibilità), fosse illegittima perché la sua azienda aveva sede a Roma in Via Cavour n. 148 e dunque la notifica avrebbe dovuto essere eseguita ordinariamente presso l'ufficio/azienda. Il contribuente eccepiva che non ricorreva irreperibilità assoluta e che in atti era presente una visura camerale comprovante la sede aziendale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché: (i) la relata di notifica indicava l'asserita mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, giustificando l'uso della procedura ex art. 60 DPR 600/1973; (ii) il ricorrente non ha rispettato gli oneri di specificità previsti dall'art. 366 c.p.c., n. 6: non ha trascritto la parte rilevante della presunta visura camerale né indicato dove e come quella documentazione fosse stata effettivamente prodotta nei gradi di merito, così da consentire alla Corte di verificare la decisività del documento. Pertanto la deduzione della sede aziendale è stata considerata mera allegazione non provata e la decisione della CTR è confermata. Nessuna condanna alle spese di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)
Consente la notifica speciale (per irreperibilità) quando il destinatario non ha più nel Comune né abitazione né ufficio o azienda; applicata dalla CTR dopo che il messo ha rilevato la cancellazione anagrafica e l'assenza di elementi per la notifica ordinaria.
art. 140 c.p.c.
Modalità ordinarie di notifica da tentare se il destinatario ha abitazione, ufficio o azienda nel comune; la Corte ha ritenuto che tali modalità non erano praticabili per irreperibilità assoluta accertata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento formale del motivo di cassazione relativo a violazione e falsa applicazione della normativa in materia di notifiche; la Corte ha ritenuto il motivo infondato per carenza di specificità probatoria.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Impone al ricorrente in cassazione di indicare la sede processuale in cui sono state dedotte le circostanze e di trascrivere i passaggi documentali rilevanti; qui la mancata trascrizione/ localizzazione della visura camerale ha determinato l'irrilevanza della prova agli effetti del giudizio di legittimità.
art. 115 c.p.c.
Principio dell'accertamento giudiziale dei fatti non contestati: la Corte ha precisato che tal principio non può operare perché la pretesa esistenza della sede aziendale è rimasta mera allegazione non documentata e dunque non può essere data per pacifica.
Massime di principio
- La notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 è lecita solo dopo verifiche che dimostrino l'irreperibilità assoluta nel comune di domicilio fiscale (assenza di abitazione, ufficio o azienda): il messo deve effettuare e documentare ricerche idonee e la relata deve consentire di evincere l'effettivo compimento di tali ricerche.
- Se il contribuente sostiene l'esistenza di un ufficio o azienda nel medesimo comune, deve produrre e documentare tale prova nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente una mera affermazione non documentata.
- In cassazione, per denunciare l'omesso esame di un documento occorre: (a) trascrivere il documento o la parte significativa nel ricorso ovvero indicare esattamente dove si trova negli atti; (b) spiegare perché il documento avrebbe determinato necessariamente una decisione diversa (onere di specificità). La mancata osservanza rende inammissibile o irrilevante la censura.
- I giudici devono distinguere tra irreperibilità relativa (destinatario temporaneamente assente) e assoluta (mancanza stabile nel territorio del comune di domicilio fiscale) e scegliere la procedura di notificazione corretta solo dopo le ricerche locali necessarie.
- Per il contribuente che contesti la notifica, è strategico produrre nei primi gradi tutte le prove (es. visure camerali) e farle verbalizzare nelle relazioni di causa; sollevare per la prima volta tali prove in cassazione è in genere inefficace.
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