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Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 19067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA anno 2003. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo che la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 (procedura per irreperibilità), fosse illegittima perché la sua azienda aveva sede a Roma in Via Cavour n. 148 e dunque la notifica avrebbe dovuto essere eseguita ordinariamente presso l'ufficio/azienda. Il contribuente eccepiva che non ricorreva irreperibilità assoluta e che in atti era presente una visura camerale comprovante la sede aziendale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché: (i) la relata di notifica indicava l'asserita mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, giustificando l'uso della procedura ex art. 60 DPR 600/1973; (ii) il ricorrente non ha rispettato gli oneri di specificità previsti dall'art. 366 c.p.c., n. 6: non ha trascritto la parte rilevante della presunta visura camerale né indicato dove e come quella documentazione fosse stata effettivamente prodotta nei gradi di merito, così da consentire alla Corte di verificare la decisività del documento. Pertanto la deduzione della sede aziendale è stata considerata mera allegazione non provata e la decisione della CTR è confermata. Nessuna condanna alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)

    Consente la notifica speciale (per irreperibilità) quando il destinatario non ha più nel Comune né abitazione né ufficio o azienda; applicata dalla CTR dopo che il messo ha rilevato la cancellazione anagrafica e l'assenza di elementi per la notifica ordinaria.

  • art. 140 c.p.c.

    Modalità ordinarie di notifica da tentare se il destinatario ha abitazione, ufficio o azienda nel comune; la Corte ha ritenuto che tali modalità non erano praticabili per irreperibilità assoluta accertata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo a violazione e falsa applicazione della normativa in materia di notifiche; la Corte ha ritenuto il motivo infondato per carenza di specificità probatoria.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente in cassazione di indicare la sede processuale in cui sono state dedotte le circostanze e di trascrivere i passaggi documentali rilevanti; qui la mancata trascrizione/ localizzazione della visura camerale ha determinato l'irrilevanza della prova agli effetti del giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio dell'accertamento giudiziale dei fatti non contestati: la Corte ha precisato che tal principio non può operare perché la pretesa esistenza della sede aziendale è rimasta mera allegazione non documentata e dunque non può essere data per pacifica.

Massime di principio

  • La notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 è lecita solo dopo verifiche che dimostrino l'irreperibilità assoluta nel comune di domicilio fiscale (assenza di abitazione, ufficio o azienda): il messo deve effettuare e documentare ricerche idonee e la relata deve consentire di evincere l'effettivo compimento di tali ricerche.
  • Se il contribuente sostiene l'esistenza di un ufficio o azienda nel medesimo comune, deve produrre e documentare tale prova nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente una mera affermazione non documentata.
  • In cassazione, per denunciare l'omesso esame di un documento occorre: (a) trascrivere il documento o la parte significativa nel ricorso ovvero indicare esattamente dove si trova negli atti; (b) spiegare perché il documento avrebbe determinato necessariamente una decisione diversa (onere di specificità). La mancata osservanza rende inammissibile o irrilevante la censura.
  • I giudici devono distinguere tra irreperibilità relativa (destinatario temporaneamente assente) e assoluta (mancanza stabile nel territorio del comune di domicilio fiscale) e scegliere la procedura di notificazione corretta solo dopo le ricerche locali necessarie.
  • Per il contribuente che contesti la notifica, è strategico produrre nei primi gradi tutte le prove (es. visure camerali) e farle verbalizzare nelle relazioni di causa; sollevare per la prima volta tali prove in cassazione è in genere inefficace.

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