Cassazione Penale, Sentenza n. 19966/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) inosservanza di norma processuale e violazione di legge per presunta insussistenza della condotta distrattiva, lamentando che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente elementi probatori (testimonianze, breve periodo di carica, inutilizzabilità dei beni, tempistica delle condotte); 2) manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo): l'assoluzione per bancarotta documentale renderebbe incomprensibile la ritenuta volontà predatoria rispetto alla bancarotta patrimoniale; 3) censure sul trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente nella determinazione della durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per manifesta infondatezza, confermando il principio secondo cui la prova della distrazione/occultamento dei beni falliti può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni; nel caso di specie le spiegazioni dell'imputato (denuncia di smarrimento di 14 automezzi presentata tardivamente e senza supporto probatorio) sono state giudicate inattendibili. La Corte ha precisato che l'assoluzione per bancarotta documentale non è contraddittoria rispetto alla condanna per bancarotta patrimoniale, quest'ultima fondata sulla mancata dimostrazione della sorte degli automezzi. Sul punto sanzionatorio, la Corte ha osservato che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute; ha inoltre escluso il riconoscimento della diminuente per speciale tenuità in assenza di un'attendibile determinazione del danno globale (avendo valutato il valore dei beni effettivamente acquisiti e venduti, pari a 11.000 euro) e ha ritenuto corretta la determinazione delle pene accessorie pari alla pena principale, ritenendo sufficiente la motivazione per la pena principale dato che la determinazione era prossima al minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204
Principio secondo cui la prova della distrazione o occultamento dei beni può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione effettiva dei beni sociali; l'onere probatorio grava sull'amministratore.
Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541
Il danno rilevante ai fini circostanziali deve essere valutato rispetto alla diminuzione globale della massa attiva; la consistenza del danno è rilevante solo ai fini dell'applicazione della diminuente o aggravante.
Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768
Il valore limitato dei beni non esclude la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: anche beni di scarsa consistenza economica possono costituire garanzia per i creditori.
Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972
Le pene accessorie, entro i limiti previsti, devono essere determinate con motivazione in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una correlazione automatica con la durata della pena principale.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464
È sufficiente che la motivazione delle pene accessorie sia rinvenibile nella stessa motivazione offerta per la pena principale quando la determinazione sia prossima al minimo edittale.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (concorrenza di circostanze, misura della pena, riferimento alla personalità del reo e alle modalità del fatto) utilizzati come parametro per motivare l'entità della pena principale e, indirettamente, delle pene accessorie.
Massime di principio
- In ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'onere di provare la destinazione e l'effettivo utilizzo dei beni sociali grava sull'amministratore: mere allegazioni non suffragate da prove sono inefficaci.
- La sussistenza di condotte distrattive può essere logicamente utile anche per dedurre il dolo relativo alla sottrazione dei libri contabili, ma l'assoluzione per un reato concorrente non invalida automaticamente una condanna fondata su elementi probatori differenti e specifici.
- Il valore economico dei beni sottratti è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, rilevando invece solo ai fini valutativi circostanziali (diminuita o aggravante); pertanto la esiguità del danno non garantisce automaticamente la speciale tenuità se non è quantificata in modo attendibile.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute indipendentemente dalla valutazione del danno patrimoniale; la loro negazione richiede motivazione adeguata.
- La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione concreta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma può essere ritenuta adeguatamente motivata tramite la motivazione della pena principale quando questa sia prossima al minimo edittale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →