Sentenza del 30/05/2022 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Genova
Imposta di registro - atti giudiziari di condanna al pagamento - decreto ingiuntivo - cessione del credito - debitore ceduto - condanna - debito - soggetto ad IVA - tassazione - imposta proporzionale - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni relativo alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 770/2020: l'Ufficio aveva liquidato imposta proporzionale del 3% sulla somma ingiunta (€13.610) e altri importi per enunciazione e garanzia. La ricorrente deduceva: (a) carenza di motivazione dell'atto; (b) il credito fatto valere dal cessionario derivava da operazione di cartolarizzazione ed è ricompreso nel campo di applicazione dell'IVA (seppur esente), per cui la sentenza non dovrebbe essere assoggettata all'imposta proporzionale ma a imposta fissa; (c) inesistenza della garanzia/fideiussione e quindi impropria tassazione per garanzia.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione sulla carenza di motivazione (art. 54 DPR 131/86) e ha ritenuto fondata l'eccezione principale richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.15264/2021): quando il debitore ceduto è soggetto IVA e il credito deriva da rapporto soggetto ad IVA, la sentenza che condanna al pagamento non è assoggettata all'imposta proporzionale per la parte che remunera corrispettivi soggetti ad IVA (art.40 DPR 131/86 e nota II all'art.8 Tariffa). Di conseguenza la Commissione ha annullato la liquidazione nella parte proporzionale e ha ritenuto invece dovuta l'imposta fissa di registro e l'imposta relativa alla garanzia, ritenendo infondata l'eccezione sulla qualificazione della garanzia dato quanto risultante dall'atto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40, D.P.R. n. 131/1986
Il pagamento del debito originario soggetto ad IVA esclude la soggettazione della sentenza all'imposta di registro in misura proporzionale per la parte corrispondente a corrispettivi soggetti ad IVA.
art. 8, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986
Prevede l'aliquota proporzionale (3%) per le sentenze di condanna; tuttavia la nota II al medesimo art. 8 esclude l'imposta proporzionale per la parte che disponga il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 40.
art. 54, D.P.R. n. 131/1986
Stabilisce gli elementi essenziali che l'Ufficio deve indicare nell'avviso di liquidazione per gli atti giudiziari (estremi dell'atto e somma da pagare): l'avviso impugnato li conteneva, quindi non era carente di motivazione.
art. 10, comma 1, lett. l, D.P.R. n. 633/1972
Riferimento all'esenzione IVA: il credito, pur risultando esente ai sensi di tale norma, rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai fini dell'esclusione dall'imposta proporzionale di registro secondo l'orientamento seguito.
Massime di principio
- In caso di cessione del credito la sentenza ottenuta dal cessionario nei confronti del debitore ceduto va valutata in base alla natura del rapporto originario tra cedente e debitore: se quel rapporto era soggetto ad IVA, la parte della condanna corrispondente a corrispettivi soggetti ad IVA non è assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale.
- Occorre distinguere tra essere 'soggetto ad IVA' e 'esente': anche crediti fiscalmente esenti (es. ai sensi dell'art.10 DPR 633/72) possono rientrare nel campo IVA ai fini dell'esclusione dall'imposta proporzionale di registro se originano da rapporti imponibili/assoggettati a IVA.
- L'Amministrazione, nell'avviso di liquidazione per atti giudiziari, deve indicare gli elementi essenziali (estremi atto, base imponibile, aliquote, motivazione sintetica): l'assenza di motivazione dettagliata non implica necessariamente nullità dell'atto di liquidazione.
- Il debitore ceduto mantiene le opposte e le eccezioni relative al rapporto originario: la cessione non altera la natura del credito; pertanto il contribuente/cessionario deve provare la natura IVA del credito e la titolarità derivante dalla cessione.
- Se nell'atto sottoposto a registrazione il rapporto è qualificato come fideiussione, l'Ufficio può liquidare l'imposta relativa alla garanzia; contestazioni sulla qualificazione giuridica richiedono prova contraria nell'atto.
- È consigliabile, in situazioni analoghe, produrre documentazione che dimostri: (i) la titolarità del credito per cessione; (ii) la natura IVA del rapporto originario; (iii) eventuale qualificazione contrattuale (fideiussione vs. condebitore) per evitare tassazioni non dovute.
- La giurisprudenza recente (Cass. ord. n.15264/2021) ha modificato l'orientamento precedente: bisogna verificarne l'applicabilità fattuale e citare tale orientamento nelle impugnazioni per ottenere l'esclusione della tassazione proporzionale sulla parte soggetta ad IVA.
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