Sentenza del 30/05/2022 n. 775 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso di euro 75.507 versati a titolo di imposta di registro per la costituzione di un pegno (atto Notaio D. 30.1.2017) su quote pari al 55,8% della F. S.r.l.; il notaio aveva liquidato l'imposta applicando l'aliquota prevista dall'art. 43, comma 1, lett. f) del DPR 131/86 sul valore complessivo dell'obbligazione garantita (euro 20.000.000), mentre la ricorrente sosteneva che la base imponibile dovesse essere la porzione di patrimonio netto corrispondente alle quote date in pegno (valore effettivo delle quote), non l'intero ammontare del debito garantito. L'Ufficio aveva motivato il diniego affermando che la norma riferisce la base imponibile alla somma garantita salvo quando l'oggetto del pegno sia denaro o titoli.
La decisione
La commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso; l'Agenzia impugnava sostenendo interpretazione restrittiva di "titoli". Il giudice d'appello ha confermato la decisione di primo grado: ha interpretato il termine "titoli" in senso ampio (comprendente anche le quote di s.r.l. come valori rappresentativi di una situazione giuridica e patrimoniale), ritenendo che, nel caso di pegno su quote societarie, la base imponibile sia il valore delle quote date in garanzia e non l'intero importo del debito garantito. Ha quindi dichiarato infondato il diniego dell'Ufficio e ha confermato l'accoglimento del ricorso, compensando le spese di giudizio.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. f)
art. 43, comma 1, lett. f) DPR 131/1986
La norma limita la base imponibile alla somma in denaro o al valore dei "titoli", se inferiore, mediante i quali è prestata la garanzia. Il giudice ha interpretato il termine "titoli" in senso ampio, includendo anche le quote di partecipazione in s.r.l., per cui nel pegno di quote la base imponibile è il valore delle quote e non l'intero debito garantito.
Codice Civile, Libro IV, Titolo V (riferimento ai titoli di credito)
Libro IV, Titolo V Codice Civile (riferimento normativo sui titoli di credito)
Il giudice osserva che, se il legislatore avesse voluto riferirsi esclusivamente ai titoli di credito avrebbe potuto dirlo espressamente, poiché questi sono già dettagliatamente disciplinati nel Codice Civile; ciò sostiene una lettura più ampia del termine "titoli" nella norma fiscale.
Massime di principio
- Nel contesto dell'art. 43 DPR 131/86 il termine "titoli" può essere interpretato in senso lato e includere anche quote di partecipazione in s.r.l., non soltanto titoli di credito
- Per un pegno su quote societarie la base imponibile dell'imposta di registro va individuata nel valore delle quote date in garanzia e non necessariamente nell'intero ammontare del credito garantito
- Solo quando l'oggetto del pegno è denaro o titoli negoziabili la base imponibile coincide chiaramente con la somma o il valore dei titoli; negli altri casi occorre valutare l'effettivo oggetto materiale e patrimoniale della garanzia
- L'ambiguità della formulazione normativa può giustificare, in caso di esito favorevole al contribuente, la compensazione delle spese processuali
- Per i contribuenti: documentare accuratamente la valutazione delle quote (valore effettivo e nominale) e chiedere il rimborso quando l'imposta è stata calcolata sul totale del debito garantito; per l'Amministrazione: adottare criteri chiari e omogenei per evitare contenziosi
- Principio ermeneutico: se il legislatore avesse voluto limitare la nozione a "titoli di credito" lo avrebbe indicato espressamente; in mancanza prevale un'interpretazione estensiva che tutela il principio di capacità contributiva
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