Sentenza del 30/05/2022 n. 31 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta di registro - Contratto di compravendita - Nullità o annullabilità dell'atto per cause imputabili alle parti - Obbligo di registrazione e di pagamento del tributo - Diritto al rimborso - Diniego - Legittimità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se la nullità o annullabilità di un atto di compravendita comporti la perdita dell'obbligo di registrazione e del relativo tributo e se, conseguentemente, il versamento possa essere rimborsato. Nel caso concreto la compravendita era stata impugnata per l'inidoneità di una procura generica (rilasciata dai coniugi al primo coniuge, senza indicazione del prezzo, in costanza di matrimonio e poi usata anni dopo in una crisi coniugale e in pendenza di separazione). Il contribuente chiedeva il rimborso dell'imposta; l'Ufficio l'ha negato ritenendo che la causa di annullamento fosse imputabile alle parti.
La decisione
La domanda di rimborso è stata legittimamente respinta. La decisione ha affermato il principio secondo cui la nullità o l'annullabilità dell'atto imponibile non esonera dall'obbligo di richiedere la registrazione né dal dovere di pagare l'imposta; la nullità/annullabilità costituisce titolo per ottenere il rimborso solo se ricorrono contemporaneamente due condizioni: (1) il vizio che ha determinato la caducazione non è imputabile alle parti; (2) l'atto è insuscettibile di ratifica, convalida o conferma. Nel caso di specie il vizio (procura generica e inidonea) è stato ritenuto imputabile alle parti; il fatto che vi fosse anche un concorso di responsabilità del notaio non ha alterato la legittimità del diniego al rimborso.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro (normativa ordinaria, es. DPR n. 131/1986)
L'obbligo di registrazione e il pagamento dell'imposta si mantengono anche se l'atto è nullo o annullabile; la normativa è interpretata nel senso che il versamento può essere restituito solo se il vizio che ha determinato la caducazione non è imputabile alle parti e l'atto non è suscettibile di ratifica.
Codice Civile - norme sulla nullità e annullabilità dei negozi giuridici
Le regole sul vizio del negozio (nullità/annullabilità) sono applicate con la considerazione che la responsabilità per il vizio rimane in capo alle parti che lo hanno determinato; tale imputabilità ostacola il diritto al rimborso fiscale dell'imposta assolta per l'atto viziato.
Massime di principio
- L'obbligo di registrare un atto imponibile e di pagare l'imposta non viene meno per il solo fatto che l'atto sia nullo o annullabile.
- Il rimborso dell'imposta di registro versata per un atto caducato è possibile solo se si provano contestualmente: (a) che il vizio non è imputabile alle parti; (b) che l'atto è insuscettibile di ratifica, convalida o conferma.
- La presenza di un concorso di responsabilità di terzi (es. notaio) non annulla automaticamente la imputabilità del vizio alle parti e non basta di per sé a rendere dovuto il rimborso.
- In controversie analoghe il contribuente ha l'onere di provare sia la non imputabilità del vizio alle proprie condotte sia l'impossibilità di ratifica/ convalida dell'atto.
- Procure generiche, mancanti di elementi essenziali (per es. indicazione di poteri economici specifici o del prezzo), soprattutto se rilasciate in contesti di fiducia e successivamente usate in condizioni mutate, comportano un elevato rischio di essere considerate viziate e imputabili alle parti, ostando al rimborso.
- Prima di richiedere il rimborso è utile valutare la possibilità di ratifica o convalida dell'atto; se l'atto è ancora suscettibile di sanatoria, il rimborso sarà difficilmente riconosciuto.
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