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Sentenza

Sentenza del 30/05/2022 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento - notifica - rifiuto o irreperibilità - prova - C.A.D. - ricevimento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione per mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento; la notifica non è stata consegnata al destinatario per rifiuto o per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverla; l'amministrazione ha prodotto la prova della spedizione della raccomandata ma non l'avviso di ricevimento/c.d. C.A.D. che attesti il deposito dell'atto presso l'ufficio postale

La decisione

il giudice ha stabilito che, nei casi in cui la consegna non sia avvenuta per rifiuto o per temporanea assenza/inidoneità di terzi, il notificante può provare il perfezionamento della procedura di notifica esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale (C.A.D.); la sola prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente. Conseguenza pratica: la notifica è stata ritenuta non perfezionata se l'amministrazione non ha prodotto il C.A.D., con accoglimento del ricorso del contribuente

Norme richiamate

  • regole sulla notificazione a mezzo posta e sull'avviso di ricevimento / comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.)

    la produzione dell'avviso di ricevimento che attesta il deposito presso l'ufficio postale è il mezzo idoneo e necessario per provare il perfezionamento della notifica quando l'atto non è consegnato per rifiuto o irreperibilità temporanea; la sola ricevuta di spedizione non prova la perfezione della notifica

  • principio dell'onere probatorio a carico del notificante

    spetta al soggetto che effettua la notifica dimostrare che la procedura si è perfezionata; in mancanza della prova richiesta (A/R contenente il C.A.D.) la notifica non può essere ritenuta valida

Massime di principio

  • Se l'atto non è stato consegnato per rifiuto del destinatario o per temporanea assenza/inidoneità di terzi, l'amministrazione deve produrre l'avviso di ricevimento che attesta il deposito (C.A.D.) per provare la perfezione della notifica; senza tale documento la notifica è viziata
  • La prova della sola spedizione (ricevuta di invio) non è sufficiente a dimostrare che l'atto sia stato effettivamente depositato e reso conoscibile al destinatario; non può sostituire l'A/R contenente il C.A.D.
  • In sede di difesa del contribuente è opportuno verificare la presenza dell'avviso di ricevimento/C.A.D. e, in mancanza, eccepire il vizio di notifica; l'amministrazione ha l'onere di esibire il documento probatorio
  • Per il notificante è buona prassi conservare e, se necessario, produrre in giudizio sia la ricevuta di spedizione sia l'avviso di ricevimento/C.A.D.; l'assenza di quest'ultimo può rendere inefficace la notifica
  • Valutare, ove possibile, modalità alternative o integrative di notifica con valore probatorio più solido (es. PEC per soggetti tenuti) e monitorare termini procedurali per evitare decadenze derivanti da notifiche non perfezionate

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