Ordinanza n. 96/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di L'Aquila, nella persona del viceprefetto aggiunto dott. Federico Izzi, incardinato presso il Ministero dell'Interno, avente protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o esecutivo, anche se non menzionato nel presente ricorso o non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla documentazione istruttoria risultava un'assenza dalla struttura protrattasi per oltre 72 ore, senza preventiva comunicazione o giustificazione, nonché un tentativo di simulare la presenza mediante l'apposizione nel registro presenze di una firma non riconducibile al beneficiario. Sono state dedotte, tra l'altro, l'illegittimità della revoca per insussistenza dei relativi presupposti e la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato che l'assenza ingiustificata per oltre 72 ore e l'allontanamento non autorizzato integrano il presupposto oggettivo previsto dall'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015 per la revoca delle misure di accoglienza. Ha inoltre valorizzato, quale elemento aggravante, il tentativo fraudolento di simulare la presenza mediante firma apocrifa. La censura relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 è stata ritenuta non rilevante, sia per la situazione di irreperibilità del destinatario, sia per la natura vincolata del provvedimento, con conseguente applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge. La domanda cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
consente la revoca delle misure di accoglienza in caso di allontanamento non autorizzato dalla struttura
La disposizione valorizza il dato oggettivo dell'assenza ingiustificata e dell'allontanamento non autorizzato quale presupposto per la revoca delle misure di accoglienza.
art. 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta rilevante in presenza dell'irreperibilità del destinatario e della natura vincolata del provvedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità del provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, è dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per insussistenza del fumus di fondatezza.
Massime di principio
- L'assenza ingiustificata e non autorizzata dalla struttura di accoglienza protratta oltre il termine previsto dalla normativa costituisce presupposto oggettivo per la revoca delle misure di accoglienza.
- Il tentativo di simulare la presenza nella struttura mediante l'apposizione di una firma non riconducibile al beneficiario può essere valorizzato dall'amministrazione come elemento ulteriore e aggravante ai fini della revoca delle misure di accoglienza.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento può non comportare l'illegittimità della revoca delle misure di accoglienza quando il destinatario risulti irreperibile e il provvedimento abbia natura vincolata, ricorrendo i presupposti dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
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