Cassazione Civile, Ordinanza n. 36663/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti avevano proposto opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione del codice della strada emesso dalla Guardia di Finanza. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che il verbale fosse già stato impugnato in sede prefettizia. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi. Dalla motivazione emerge che la parte ricorrente aveva anche dedotto un vizio procedurale relativo alla mancata lettura della sentenza in udienza, sostenendo che il giudice avesse trattato la causa come giudizio di cognizione ordinaria; tuttavia la censura, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'appello e non con ricorso diretto per cassazione. La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale è stata ritenuta meramente reiterativa dei motivi già svolti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta del relatore. Ha ritenuto che la sentenza del giudice di pace fosse impugnabile con appello e non direttamente con ricorso per cassazione; pertanto le doglianze avrebbero dovuto essere indirizzate al giudice d'appello. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la Prefettura non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore, condivisa dal collegio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza del giudice di pace è impugnabile con appello, il ricorso diretto per cassazione è inammissibile, perché il mezzo di impugnazione corretto è quello ordinario previsto dall'ordinamento.
- Un vizio della decisione che attenga al modo di trattazione o alla forma della pronuncia deve essere fatto valere con il mezzo di impugnazione appropriato; non può essere sanato o convertito in un ricorso per cassazione proposto in via diretta se è previsto l'appello.
- La mera reiterazione in memoria delle stesse argomentazioni già svolte nel ricorso non introduce nuovi profili idonei a superare una causa di inammissibilità già rilevata.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
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