Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36663/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti avevano proposto opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione del codice della strada emesso dalla Guardia di Finanza. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che il verbale fosse già stato impugnato in sede prefettizia. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi. Dalla motivazione emerge che la parte ricorrente aveva anche dedotto un vizio procedurale relativo alla mancata lettura della sentenza in udienza, sostenendo che il giudice avesse trattato la causa come giudizio di cognizione ordinaria; tuttavia la censura, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'appello e non con ricorso diretto per cassazione. La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale è stata ritenuta meramente reiterativa dei motivi già svolti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta del relatore. Ha ritenuto che la sentenza del giudice di pace fosse impugnabile con appello e non direttamente con ricorso per cassazione; pertanto le doglianze avrebbero dovuto essere indirizzate al giudice d'appello. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la Prefettura non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore, condivisa dal collegio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza del giudice di pace è impugnabile con appello, il ricorso diretto per cassazione è inammissibile, perché il mezzo di impugnazione corretto è quello ordinario previsto dall'ordinamento.
  • Un vizio della decisione che attenga al modo di trattazione o alla forma della pronuncia deve essere fatto valere con il mezzo di impugnazione appropriato; non può essere sanato o convertito in un ricorso per cassazione proposto in via diretta se è previsto l'appello.
  • La mera reiterazione in memoria delle stesse argomentazioni già svolte nel ricorso non introduce nuovi profili idonei a superare una causa di inammissibilità già rilevata.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.