Sentenza del 21/04/2016 n. 1121 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - Tassa automobilistica - notifica al contribuente - art. 25, d.P.R. n. 633/72 - termine biennale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, sostenendo che essa fosse stata notificata oltre i termini previsti dalla legge. La questione riguarda la distinzione tra il termine triennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere il tributo, previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito nella l. n. 53/1983, e il termine biennale di decadenza per la notifica della cartella, previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La sentenza afferma che l'Amministrazione deve rispettare entrambi i termini: il termine triennale per evitare la prescrizione del diritto alla riscossione e il termine biennale per notificare la cartella di pagamento, da calcolarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una notifica oltre tale termine comporta la decadenza dal potere di riscossione mediante cartella. Sulla base del principio riportato, la contestazione del contribuente risulta fondata qualora la cartella sia stata notificata tardivamente.
Norme richiamate
Art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito nella l. n. 53/1983
Termine triennale per la riscossione della tassa automobilistica
Prevede il termine di prescrizione entro il quale l'Amministrazione deve esercitare il proprio diritto alla riscossione della tassa automobilistica.
Art. 25 del d.P.R. n. 633/1972
Termine biennale per la notifica della cartella di pagamento
Impone all'Amministrazione di notificare la cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica devono essere verificati separatamente il termine di prescrizione del diritto alla riscossione e il termine di decadenza per la notifica della cartella.
- Il rispetto del termine triennale non rende automaticamente tempestiva la cartella: l'Amministrazione deve rispettare anche il distinto termine biennale previsto per la notifica.
- Il termine per la notifica della cartella decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e scade il 31 dicembre del secondo anno successivo.
- Una cartella notificata oltre il termine decadenziale può essere contestata, anche se il credito non è ancora prescritto.
- Per valutare la tempestività occorre ricostruire le date della scadenza del tributo, dell'eventuale accertamento definitivo e della notifica della cartella.
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