Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 70/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione III, n. 70/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Sicilia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la posizione azionata è qualificata come interesse pretensivo e che l’appellante aveva richiesto l’adozione di una misura cautelare, prospettando anche il ricorso alla tecnica del remand. Non sono riportati ulteriori motivi specifici di appello né è individuato l’atto amministrativo sostanziale oggetto del giudizio di merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo dirimente che la controversia riguardasse un interesse pretensivo. Anche l’eventuale accoglimento della domanda cautelare non avrebbe prodotto nell’immediato l’ottenimento del bene della vita perseguito, poiché la cautela non avrebbe potuto sostituire l’esercizio del potere amministrativo necessario a soddisfare la pretesa. Il Collegio ha inoltre escluso, per le ragioni richiamate nella propria ordinanza 28 novembre 2025, n. 378, il ricorso alla tecnica del remand. L’appellante è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio cautelare, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; sulla base di tale disposizione il CGARS ha esaminato e respinto l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a un interesse pretensivo, la tutela cautelare non può essere accolta quando, anche in caso di concessione della misura, non ne derivi nell’immediato il conseguimento del bene della vita richiesto, spettando comunque all’amministrazione l’esercizio del potere necessario a soddisfare la pretesa.
  • La tecnica del remand non è utilizzabile per ottenere in via cautelare l’immediato conseguimento del bene della vita connesso a un interesse pretensivo, quando la misura finirebbe per sostituirsi all’esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.