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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 2363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della E. S.R.L. contro la cartella di pagamento per complessivi Euro 754.459,04. I motivi di cassazione contestavano: (i) l'omessa pronuncia della C.T.R. sui motivi di appello (art. 112 e 115 c.p.c.); (ii) l'erronea affermazione della C.T.R. secondo cui sussisterebbe un giudicato esterno in favore della società per effetto di una precedente sentenza della C.T.P. di Bari, nonostante l'Ufficio avesse contestato analiticamente l'identità degli oggetti del giudizio; (iii) l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nell'avvenuta solo parziale coincidenza dell'oggetto del giudizio deciso dalla C.T.P. di Bari con quello dell'odierno contenzioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i second o e terzo motivi per carenza di specificità, osservando che chi deduce l'inesistenza del giudicato esterno deve riprodurre integralmente il testo della sentenza presunta passata in giudicato nel ricorso per cassazione; quindi non essendo possibile valutare la contestazione, quei motivi non erano ammissibili. Per tale ragione è stato assorbito il primo motivo. Nel merito il ricorso è stato rigettato. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di HBG ARCADES S.P.A., quantificate in complessivi Euro 10.200,00 più 15% ed accessori di legge. Nulla è stato disposto sulle spese fra Agenzia ed EQUITALIA SUD S.P.A.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Metodo di deduzione di censura per violazione di norme processuali inerenti la decisione; invocato dall'Agenzia per l'omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Censura per violazione dell'art. 115 c.p.c.; usato per criticare la ritenuta insussistenza della contestazione sull'identità degli oggetti e la conseguente formazione del giudicato esterno.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Censura per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; invocata rispetto alla presunta parziale coincidenza dell'oggetto dei giudizi.

  • art. 112 c.p.c.

    Principi processuali relativi alla decisione delle questioni proposte; invocato in relazione all'obbligo di pronunciarsi sui motivi di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Regola sull'onere della prova e sulla valutazione delle contestazioni; la Corte ha richiamato che la contestazione dell'Ufficio doveva essere adeguatamente valutata ma ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di documentazione probatoria nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Norma che regola l'ammissibilità del ricorso per mancata specificità; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i motivi che non riproducevano integralmente la sentenza che si assume erroneamente interpretata dalla Corte territoriale.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    Norma eccezionale richiamata per la trattazione in presenza e per il deposito di memorie della Procura Generale; menzionata come procedimento seguito ma non decisiva sul merito.

Massime di principio

  • In Cassazione chi contesta l'esistenza di un giudicato esterno deve riprodurre integralmente il testo della sentenza che si assume passata in giudicato: il mancato inserimento rende il motivo inammissibile per carenza di specificità.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che ogni deduzione sia completa e documentata nel ricorso stesso; riferimenti parziali o estratti della motivazione del precedente giudizio non sono sufficienti.
  • Se la Corte territoriale ritiene formatosi un giudicato esterno per identità dell'oggetto, l'amministrazione che intende dimostrare la non identità deve fornire in cassazione prova documentale completa della diversa portata del precedente giudizio.
  • Motivi che sollevano questioni procedurali relative all'omessa pronuncia possono essere assorbiti quando i motivi sostanziali sono dichiarati inammissibili per vizi formali del ricorso per cassazione.
  • La soccombenza in Cassazione comporta la condanna alle spese di lite, con liquidazione anche quantificata della somma da versare alla parte vittoriosa.

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