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Circolare

Circolare numero 10 del 28-1-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione delle agevolazioni contributive per i contratti di inserimento/reinserimento stipulati con donne residenti nelle aree territoriali individuate dal D.M. 31 luglio 2007 per l’anno 2007. Precisa quando spetta la riduzione generalizzata del 25% e quando, per le lavoratrici residenti nelle regioni del Mezzogiorno indicate dal decreto, possono spettare incentivi più elevati secondo il settore del datore di lavoro, purché le prestazioni siano svolte nei territori interessati e siano rispettate le condizioni già richiamate dalla precedente circolare n. 74/2006. Vengono inoltre disciplinati i recuperi per le aziende che non hanno fruito della riduzione, le regolarizzazioni per le assunzioni nel Lazio con agevolazione eccedente il 25%, i chiarimenti sui soggetti ammessi alla stipula, in particolare sugli studi professionali organizzati in forma d’impresa, e le conseguenti variazioni contabili e al piano dei conti.

Contratto di inserimento ex artt. 54-59 D.lgs. 276/2003: decreto ministeriale 2007, chiarimenti e istruzioni contabili

Contratto di inserimento ex artt. 54-59 D.lgs. 276/2003: chiarimenti sul D.M. 31 luglio 2007

La circolare interviene per chiarire l’applicazione delle agevolazioni contributive connesse ai contratti di inserimento/reinserimento stipulati con donne residenti nelle aree territoriali individuate dal decreto ministeriale del 31 luglio 2007. Inoltre, fornisce precisazioni sui soggetti ammessi alla stipula, in particolare con riferimento agli studi professionali organizzati in forma d’impresa, e aggiorna le istruzioni contabili e di esposizione nei modelli DM10/DM10/2.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La circolare richiama le precedenti istruzioni già fornite con le circolari n. 51 del 16 marzo 2004 e n. 74 del 19 maggio 2006, relative alla fruizione dei benefici contributivi previsti dagli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il focus del documento è l’applicazione dell’art. 54, comma 1, lettera e), che riguarda le donne residenti in aree geografiche caratterizzate da particolari situazioni di occupazione e disoccupazione femminile.

Contenuto del decreto ministeriale 31 luglio 2007

Il D.M. 31 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2007, identifica per l’anno 2007, in tutte le regioni e province autonome, le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratto di inserimento/reinserimento. Il decreto distingue poi, ai fini del Regolamento (CE) n. 2204/2002, le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, considerate aree che presentano le caratteristiche richieste dall’art. 2, lettera f), del regolamento comunitario.

Misura delle agevolazioni contributive

La circolare chiarisce che, per i contratti stipulati nel 2007 con donne ex art. 54, comma 1, lettera e), spetta in ogni caso l’agevolazione contributiva generalizzata del 25%. Nei casi in cui la lavoratrice sia residente nelle regioni indicate dal decreto come aree rilevanti ai fini del Regolamento (CE) n. 2204/2002, possono trovare applicazione anche gli incentivi economici più elevati previsti dall’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003, in misura superiore al 25%, se ciò è previsto in relazione al settore di appartenenza del datore di lavoro.

La circolare ribadisce che, per ottenere il beneficio superiore al 25%, non è sufficiente la sola residenza della lavoratrice: è necessario che anche la prestazione lavorativa si svolga all’interno dei territori individuati dall’art. 2 del decreto. Restano inoltre applicabili le condizioni già illustrate al punto 3 della circolare n. 74/2006.

Esclusione della Regione Lazio e disciplina transitoria

Un chiarimento di particolare rilievo riguarda la Regione Lazio. Rispetto al precedente decreto ministeriale, il D.M. 31 luglio 2007 non include il Lazio tra le aree che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002. Ne consegue che, per le assunzioni effettuate nel corso del 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, l’agevolazione spettante è soltanto quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.

Per le assunzioni già intervenute entro il 31 dicembre 2006 di lavoratrici residenti nel Lazio, continuano invece ad applicarsi, fino alla scadenza del contratto già instaurato, le misure più ampie previste dal D.M. 17 novembre 2005, se spettanti.

Recupero delle agevolazioni non fruite e regolarizzazione delle indebite compensazioni

La circolare disciplina due ipotesi operative distinte.

Da un lato, le aziende che, a seguito di assunzioni nel 2007 di lavoratrici ex art. 54, comma 1, lettera e), non abbiano ancora operato alcuna riduzione contributiva possono recuperare l’agevolazione spettante. In questo caso devono:

  • determinare l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
  • indicare l’importo nel quadro D del DM10;
  • utilizzare il codice di nuova istituzione L997, con significato di "rec. agevol. inserimento".

Dall’altro lato, le aziende che, sempre nel 2007, abbiano applicato per assunzioni di lavoratrici residenti nel Lazio un’agevolazione superiore al 25% senza averne diritto devono regolarizzare la propria posizione. Devono:

  • determinare l’ammontare complessivo delle somme da restituire;
  • indicare l’importo nel quadro B-C del DM10/2;
  • utilizzare il codice M109, già in uso, con significato di "rest. agevol. inserimento";
  • non compilare i campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza oneri accessori.

Soggetti ammessi alla stipula: studi professionali e imprese

La circolare chiarisce che gli studi professionali, anche se associati, non rientrano in via generale tra i soggetti ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento. Tuttavia, in applicazione del criterio che ammette le imprese all’istituto contrattuale, gli studi professionali organizzati in forma d’impresa possono accedere ai contratti di inserimento e ai relativi incentivi.

Lo stesso principio viene esteso alle aziende aventi il medesimo inquadramento previdenziale degli studi professionali, con c.s.c. 7.07.01 o 7.07.02, purché svolgano attività diverse e a carattere imprenditoriale, come ad esempio i laboratori di analisi.

Codice di autorizzazione e gestione delle posizioni contributive

Per i datori di lavoro inquadrati con c.s.c. 7.07.01 o 7.07.02 e ammessi alla stipula del contratto di inserimento perché aventi natura imprenditoriale, la posizione contributiva deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione 5H. Le UdP Aziende sono invitate a valutare con particolare attenzione la natura dell’attività effettivamente svolta ai fini dell’attribuzione del codice.

Le stesse strutture devono inoltre provvedere alla sistemazione dei DM10 già riciclati e a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica emesse, al fine della definizione delle posizioni interessate.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione degli oneri relativi ai periodi pregressi, derivanti dalla riduzione contributiva spettante ma non fruita dai datori di lavoro aventi diritto, viene istituito il conto GAW 37/113. Tale conto deve essere movimentato con il codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10, così da garantire la concordanza tra risultanze contabili e ripartizioni contributive.

Il recupero delle agevolazioni applicate oltre il 25% alle lavoratrici residenti nel Lazio, non spettanti in base al D.M. 31 luglio 2007, deve invece essere imputato al conto GAW 24/106, già istituito con la circolare n. 74/2006. In allegato è riportata la variazione al piano dei conti relativa al nuovo conto GAW 37/113.

Punti principali

Finalità della circolare e richiamo alla disciplina precedente

La circolare integra le indicazioni già fornite con le circolari n. 51/2004 e n. 74/2006 in materia di contratti di inserimento/reinserimento. L’obiettivo è chiarire l’applicazione dei benefici contributivi per le assunzioni di donne ex art. 54, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 276/2003, alla luce del D.M. 31 luglio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2007.

Contenuto del D.M. 31 luglio 2007

Il decreto identifica per l’anno 2007, in tutte le regioni e province autonome, le aree territoriali nelle quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento con donne residenti nelle aree individuate dalla norma. Il decreto distingue poi le aree che presentano i requisiti del Regolamento (CE) n. 2204/2002, limitandole alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Misura delle agevolazioni contributive

Per tutte le assunzioni di donne ex art. 54, comma 1, lett. e), stipulate nel 2007, spetta comunque la riduzione contributiva generalizzata del 25%. Per i contratti stipulati con donne residenti nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, possono essere riconosciuti anche gli incentivi economici più elevati previsti dall’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003, in misura superiore al 25%, se il settore del datore di lavoro lo consente. Resta fermo il rispetto delle condizioni richiamate dalla circolare n. 74/2006.

Requisito della residenza e svolgimento della prestazione

La circolare precisa che il riferimento alla residenza della lavoratrice va integrato con il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Per fruire degli incentivi in misura superiore al 25% è necessario che la prestazione si svolga nei territori individuati dall’art. 2 del decreto.

Esclusione della Regione Lazio dalle agevolazioni superiori al 25%

Rispetto al decreto precedente, l’unica differenza rilevante è che il D.M. 31 luglio 2007 non include la Regione Lazio tra le aree di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, l’agevolazione spettante è solo quella generalizzata del 25%, indipendentemente dalla tipologia aziendale. Per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2006 nel Lazio continuano ad applicarsi, fino alla scadenza del contratto già instaurato, le misure più ampie previste dal D.M. 17 novembre 2005, se spettanti.

Recupero delle agevolazioni non fruite

Le aziende che, per assunzioni del 2007 di lavoratrici ex art. 54, comma 1, lett. e), non abbiano ancora operato alcuna riduzione contributiva possono recuperare l’agevolazione spettante. Devono determinare l’importo complessivo da recuperare e indicarlo nel quadro D del DM10 utilizzando il codice di nuova istituzione L997, con il significato di "rec. agevol. inserimento".

Regolarizzazione delle aziende con agevolazione superiore al dovuto nel Lazio

Le aziende che, a seguito di assunzioni nel 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, abbiano fruito di agevolazioni contributive superiori al 25% devono regolarizzare la posizione. Devono calcolare le somme da restituire e indicarle nel quadro B-C del DM10/2 con il codice M109, già in uso, avente il significato di "rest. agevol. inserimento". Non devono essere compilati i campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza oneri accessori.

Soggetti ammessi alla stipula: studi professionali e imprese

La circolare ribadisce che gli studi professionali, anche se costituiti in forma associata, non rientrano tra i soggetti ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento. Tuttavia, se organizzati in forma di impresa, essi possono accedere all’istituto e ai relativi incentivi. Lo stesso principio vale per le aziende con inquadramento previdenziale degli studi professionali (c.s.c. 7.07.01 o 7.07.02) che svolgano attività diverse a carattere imprenditoriale, come i laboratori di analisi.

Codice di autorizzazione e verifiche delle UdP Aziende

Le posizioni contributive dei datori di lavoro inquadrati con c.s.c. 7.07.01 o 7.07.02, ammessi ai contratti di inserimento perché aventi natura d’impresa, devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 5H. Le UdP Aziende devono valutare attentamente la natura dell’attività svolta e provvedere alla sistemazione dei DM10 eventualmente riciclati, oltre a riproporre al calcolo le note di rettifica già emesse per la definizione.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per rilevare gli oneri derivanti dalla riduzione contributiva spettante per periodi pregressi a datori di lavoro che non ne abbiano usufruito, viene istituito il conto GAW 37/113. Il conto deve essere movimentato con il codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10. Il recupero delle agevolazioni indebitamente applicate nel Lazio oltre il 25% deve invece essere imputato al conto GAW 24/106, già istituito con la circolare n. 74/2006. In allegato è riportata anche la variazione al piano dei conti relativa al conto GAW 37/113.

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