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Circolare

Circolare numero 02 del 30-01-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova formulazione dell’art. 1, comma 188, L. 296/2006, come modificato dall’art. 39-quater del D.L. 159/2007 convertito in L. 222/2007. Viene chiarito che, per specifiche esibizioni musicali dal vivo effettuate da determinati soggetti, gli adempimenti informativi e contributivi verso l’ENPALS sono dovuti solo sulla quota di retribuzione annua lorda eccedente 5.000 euro. La circolare precisa i requisiti soggettivi e oggettivi, gli effetti dell’esenzione sui principali obblighi ENPALS e le scadenze operative in caso di superamento del limite, con applicazione dal 1° dicembre 2007.

Esenzione ENPALS per esibizioni musicali dal vivo: nuove regole e limite di 5.000 euro

Esenzione ENPALS per esibizioni musicali dal vivo

La circolare esamina la nuova disciplina dell’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi verso l’ENPALS per alcune esibizioni musicali dal vivo, così come riformulata dall’art. 39-quater del D.L. n. 159/2007, convertito con L. n. 222/2007. La modifica interviene sull’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006 e circoscrive l’agevolazione a specifiche categorie di soggetti e a un limite di reddito annuo lordo pari a 5.000 euro.

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare prende le mosse dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 222/2007, che ha convertito il D.L. n. 159/2007 introducendo l’art. 39-quater. Tale intervento normativo ha ridefinito la portata dell’originario comma 188, già operativo dal 1° gennaio 2007, chiarendo meglio l’ambito applicativo dell’esenzione. L’obiettivo del documento è fornire un riepilogo degli aspetti soggettivi, oggettivi e operativi della nuova formulazione, con particolare riguardo ai riflessi sugli obblighi verso l’ENPALS.

Ambito soggettivo

La norma individua in modo tassativo le categorie di lavoratori che possono beneficiare dell’esenzione. Si tratta di:

  • giovani fino a diciotto anni;
  • studenti di scuola media superiore e studenti iscritti a corsi universitari triennali e quinquennali dell’ordinamento nazionale, nonché iscritti in istituti stranieri con titoli equipollenti, fino al venticinquesimo anno di età;
  • pensionati di età superiore a sessantacinque anni;
  • soggetti che svolgono un’attività lavorativa già soggetta a contribuzione obbligatoria presso una gestione diversa da quella dello spettacolo.

Per quest’ultima categoria, la circolare precisa che l’obbligo contributivo verso l’altra gestione previdenziale deve esistere nel medesimo periodo in cui si svolgono le prestazioni agevolate.

I datori di lavoro o committenti, prima dello svolgimento delle esibizioni, devono verificare con documentazione idonea che il lavoratore rientri effettivamente in una delle categorie protette dalla norma, con particolare attenzione alla condizione di studente.

Ambito oggettivo

L’agevolazione si applica esclusivamente alle esibizioni musicali dal vivo svolte in:

  • spettacoli;
  • manifestazioni di intrattenimento;
  • celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.

Accanto al requisito tipologico dell’attività, la norma richiede un limite economico preciso: l’esenzione opera per la parte di retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che non superi 5.000 euro.

La circolare sottolinea che si tratta di un’esenzione parziale. Se nel corso dell’anno solare viene superata la soglia, gli obblighi ordinari tornano ad applicarsi soltanto sulla quota eccedente.

Adempimenti in caso di superamento della soglia

Quando la retribuzione annua lorda complessivamente percepita per le esibizioni agevolate supera 5.000 euro, i datori di lavoro o committenti devono adempiere agli obblighi ordinari per la sola parte eccedente.

In particolare:

  • la denuncia contributiva mensile unificata deve essere inviata con le nuove procedure online entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite;
  • il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al superamento, tramite i modelli F24/I24.

Per gli altri adempimenti informativi e per le modalità tecniche di utilizzo delle procedure telematiche, la circolare rinvia alle disposizioni amministrative già impartite con le circolari ENPALS nn. 16 e 17 del 10 dicembre 2007.

Effetti dell’esenzione sugli obblighi ENPALS

Per la quota di compenso entro 5.000 euro, e in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, non trovano applicazione gli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. La circolare elenca espressamente le principali conseguenze della disapplicazione di tali disposizioni:

  • viene meno l’obbligo di iscrizione all’ENPALS;
  • viene meno l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale;
  • non è richiesto il certificato di agibilità;
  • non sussiste l’obbligo di presentare la denuncia dei lavoratori occupati e delle relative variazioni;
  • non si applicano le disposizioni sul rilascio del certificato di agibilità.

Limiti dell’agevolazione

La circolare chiarisce che l’esenzione è circoscritta agli adempimenti informativi e contributivi verso l’ENPALS. Restano quindi fermi, se previsti da altre norme, tutti gli ulteriori obblighi di legge in materia di sicurezza sociale, tra cui quelli relativi alla tutela del lavoro minorile, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla sicurezza e al versamento della contribuzione assistenziale all’INPS.

Decorrenza

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° dicembre 2007. La decorrenza deriva dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 222/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 ed efficace dal giorno successivo.

Punti principali

Nuova formulazione della norma

La legge di conversione n. 222/2007 ha introdotto l’art. 39-quater del D.L. 159/2007, che ha riformulato l’art. 1, comma 188, L. 296/2006. La nuova disciplina limita l’obbligo di adempimenti ENPALS alla sola parte di retribuzione annua lorda che superi 5.000 euro per determinate esibizioni musicali dal vivo.

Soggetti che possono beneficiare dell’esenzione

L’esenzione riguarda giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, pensionati con età superiore a 65 anni e soggetti già tenuti al versamento dei contributi in una gestione previdenziale obbligatoria diversa da quella dello spettacolo. Per questi ultimi, l’obbligo contributivo verso altra gestione deve sussistere nel medesimo periodo in cui si svolge la prestazione.

Ambito oggettivo delle prestazioni agevolate

Il regime si applica alle esibizioni musicali dal vivo svolte in spettacoli, manifestazioni di intrattenimento e celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. L’agevolazione opera solo entro il limite di 5.000 euro annui di retribuzione lorda percepita per tali attività.

Obblighi del datore di lavoro o committente

Datori di lavoro e committenti devono verificare preventivamente, acquisendo idonea documentazione, che il lavoratore rientri in una delle categorie agevolate, con particolare attenzione alla qualifica di studente. Se nel corso dell’anno si supera il limite di 5.000 euro, gli obblighi ordinari si applicano sulla sola parte eccedente.

Adempimenti dovuti oltre la soglia di 5.000 euro

Per la quota eccedente il limite, la denuncia contributiva mensile unificata va trasmessa con le nuove procedure online entro il giorno 25 del mese successivo al superamento della soglia. Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, tramite i modelli F24/I24.

Effetti dell’esenzione sugli obblighi ENPALS

Per la quota di retribuzione entro 5.000 euro non si applicano gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947. In particolare vengono meno l’iscrizione all’ENPALS, il versamento della contribuzione previdenziale, l’obbligo del certificato di agibilità, la denuncia dei lavoratori occupati e l’applicazione delle regole sul rilascio del certificato di agibilità.

Obblighi non eliminati dall’agevolazione

La circolare precisa che l’esenzione riguarda solo gli adempimenti informativi e contributivi verso l’ENPALS. Restano fermi, ove previsti, gli altri obblighi di legge in materia di sicurezza sociale, inclusi quelli su lavoro minorile, infortuni sul lavoro, sicurezza e contribuzione assistenziale all’INPS.

Decorrenza

Le disposizioni della nuova formulazione del comma 188 si applicano dal 1° dicembre 2007, in quanto la legge di conversione n. 222/2007 è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007.

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