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Circolare

Circolare numero 11 del 1-2-2008

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori 2. Retribuzioni convenzionali in genere 3. Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70 4. Cooperative sociali 5. Rapporti di lavoro a tempo parziale 6. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2008 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile 8. Limite per l’accredto dei contributi obbligatori e figurativi 9. Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto atempo determinato 11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2008 i principali valori retributivi e contributivi da utilizzare ai fini previdenziali e assistenziali: minimali di retribuzione giornaliera, retribuzioni convenzionali, massimale contributivo, limiti per l'accredito dei contributi, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e altri valori specifici per categorie particolari. Vengono inoltre richiamate le regole speciali per Fondo volo, cooperative sociali, lavoro a tempo parziale e altri settori, oltre alle modalità di regolarizzazione per il mese di gennaio 2008.

Minimali, massimali e retribuzioni convenzionali ai fini contributivi per l'anno 2008

Minimali di retribuzione, massimali e retribuzioni convenzionali per il 2008

La circolare aggiorna i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale nell'anno 2008, richiamando sia le regole generali sia le discipline particolari applicabili a specifiche categorie di lavoratori. Il documento ha finalità operative e fornisce gli importi aggiornati, nonché le istruzioni per l'eventuale regolarizzazione dei versamenti già effettuati per gennaio 2008.

Quadro normativo generale sui minimali contributivi

Viene ribadito che, in base all'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai trattamenti previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La norma si applica anche ai datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva.

La L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25, viene richiamata quale norma interpretativa: in presenza di più contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, rileva quello stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Minimali di retribuzione giornaliera per l'anno 2008

La circolare precisa che la disciplina del minimale di cui alla L. n. 389/1989 non elimina i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e della normativa sul minimale imponibile, va adeguato se inferiore ai minimali giornalieri già vigenti.

Per il 2008, sulla base della variazione ISTAT dell'1,7% ai fini della perequazione automatica delle pensioni, il minimale giornaliero è pari a 42,14 euro, valore corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD, fissato in 443,56 euro.

Trattamenti integrativi mutualistici

Viene chiarito che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo. La circolare richiama sul punto precedenti istruzioni amministrative.

Personale di volo e Fondo volo

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo volo, la retribuzione imponibile è determinata, dal 1° gennaio 1998, secondo l'art. 12 della L. n. 153/1969, in virtù del D.Lgs. n. 164/1997. Il medesimo decreto rende applicabile anche al Fondo volo l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, relativo al minimo contrattuale.

In mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti minimi di retribuzione imponibile per categoria professionale sono fissati con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In ogni caso, la retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale di retribuzione giornaliera generale; per il 2008 tale limite resta 42,14 euro.

Retribuzioni convenzionali in genere

Per le retribuzioni convenzionali la circolare richiama l'art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, che fissa una retribuzione minima di 5,16 euro, rivalutabile annualmente. Il minimale giornaliero per il 2008, già pari a 20,72 euro dopo gli adeguamenti precedenti, è aggiornato a 23,41 euro.

Pesca marittima, piccola pesca e lavoratori a domicilio

Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984 si rinvia alle istruzioni di una precedente circolare. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla L. n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile per il 2008 è fissata in 585,00 euro, calcolata su 25 giornate.

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero segue l'aumento dell'indice medio del costo della vita; per il 2008 è pari a 23,41 euro e deve comunque essere ragguagliato a 42,14 euro. Anche per tali lavoratori si applica l'art. 1, comma 1, della L. n. 389/1989.

Lavoratori di società e organismi cooperativi

Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile ai fini contributivi è determinata secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori, cioè secondo l'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Cooperative sociali: disciplina transitoria 2007-2009

La L. n. 296/2006, art. 1, comma 787, ha introdotto per il periodo 2007-2009 un meccanismo di graduale incremento della retribuzione imponibile dei soci di cooperative sociali, finalizzato all'allineamento della contribuzione a quella dei dipendenti da impresa. Per il 2008 la percentuale di aumento è del 60%.

La disciplina riguarda:

  • i soci delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 381/1991;
  • i soci delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi;
  • i soci di altre cooperative per le quali siano stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del TUAF.

Per i primi due gruppi, nel rispetto del D.M. 22 settembre 2000, l'imponibile giornaliero convenzionale non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD. Poiché nel 2008 il trattamento minimo è 443,56 euro, il 40% corrisponde a 177,42 euro settimanali e a 29,57 euro giornalieri, calcolati su sei giornate. Restano salvi gli imponibili più elevati fissati dai decreti ministeriali ex art. 35 TUAF.

Il calcolo dell'aumento del 60% va effettuato sulla differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile e il minimo contrattuale giornaliero, inteso esclusivamente come somma di paga base, indennità di contingenza ed EDR. L'importo incrementale ottenuto si somma poi alla retribuzione giornaliera imponibile di partenza.

Per il triennio 2007-2009, per le cooperative sociali rientranti nel D.M. 22 settembre 2000, il periodo di occupazione media mensile non può essere inferiore a 26 giornate. Per le altre cooperative continuano ad applicarsi i periodi stabiliti dai rispettivi decreti ministeriali.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Anche ai rapporti di lavoro part-time si applica l'art. 1, comma 1, della L. n. 389/1989, ferma restando la definizione di retribuzione imponibile di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. La retribuzione così determinata deve essere comunque confrontata con il minimale orario previsto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 389/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000.

In presenza di un orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario per il 2008 è pari a 6,32 euro, ottenuto dal rapporto tra 42,14 euro per 6 e 40.

Aliquota aggiuntiva dell'1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile

Dal 1° gennaio 1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi pensionistici con aliquota lavoratore inferiore al 10%.

Per il 2008 la prima fascia di retribuzione pensionabile è fissata in 40.765,00 euro annui, corrispondenti a 3.397,00 euro mensili. La circolare ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere adottato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per chi opta per il sistema contributivo è rivalutato dell'1,7% e per il 2008 è pari a 88.669,31 euro, arrotondato a 88.669,00 euro.

Viene inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2003 è soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Applicando il parametro al trattamento minimo di 443,56 euro, il limite settimanale per il 2008 è 177,42 euro e il limite annuale 9.225,84 euro.

La circolare precisa che l'art. 7 del D.L. n. 463/1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958, richiamando tuttavia la disciplina introdotta dalla L. n. 448/2001.

Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente

Vengono riportati gli importi, già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per il 2008, tra cui:

  • erogazioni liberali: 258,23 euro;
  • valore delle prestazioni e indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
  • fringe benefit: 258,23 euro;
  • indennità di trasferta in Italia: 46,48 euro per l'intera trasferta, 30,99 euro per i 2/3, 15,49 euro per 1/3;
  • indennità di trasferta all'estero: 77,47 euro per l'intera trasferta, 51,65 euro per i 2/3, 25,82 euro per 1/3;
  • indennità di trasferimento in Italia: 1.549,37 euro;
  • indennità di trasferimento all'estero: 4.648,11 euro;
  • azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.

Lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e maternità obbligatoria

Il massimale giornaliero da assumere per il calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per il 2008, in 67,14 euro.

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, già pari a 1.813,08 euro per il 2007, è aggiornato per il 2008 a 1.843,90 euro.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2008

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2008, non abbiano potuto tener conto delle nuove disposizioni possono regolarizzare il periodo senza oneri aggiuntivi, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993.

La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Per le disposizioni dai punti da 1 a 5, nel modello DM10 occorre:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2008 e quelle già assoggettate a contribuzione per gennaio;
  • portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione, ricalcolando i contributi sui nuovi totali.

Per la regolarizzazione relativa al punto 6, la differenza contributiva a credito del datore di lavoro, da restituire al lavoratore, va esposta in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM10, utilizzando uno dei codici previsti dalla circolare n. 136/2007 in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

Punti principali

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

La circolare ribadisce che, ai sensi del D.L. n. 338/1989 convertito nella L. n. 389/1989 e della L. n. 549/1995, la base imponibile contributiva non può essere inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Per il 2008, in base alla variazione ISTAT dell'1,7%, il minimale giornaliero è pari a 42,14 euro, con riferimento al trattamento minimo mensile di pensione FPLD di 443,56 euro.

Categorie con discipline particolari

Sono richiamate regole specifiche per i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche, per il personale di volo iscritto al Fondo volo, per i lavoratori a domicilio, per i lavoratori delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le cooperative sociali e per i rapporti a tempo parziale. In diversi casi si conferma l'applicazione del minimale generale o di limiti convenzionali specifici, con adeguamenti a valori giornalieri e settimanali aggiornati al 2008.

Cooperative sociali

Per il triennio 2007-2009 è previsto un aumento graduale della retribuzione imponibile dei soci di cooperative sociali. Per il 2008 l'aumento è pari al 60% della differenza tra il minimo contrattuale giornaliero e la retribuzione giornaliera imponibile di riferimento; per alcune cooperative il minimo convenzionale giornaliero è 29,57 euro e il periodo medio mensile non può essere inferiore a 26 giornate.

Massimali, accredito contributi e contributo aggiuntivo

La prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2008 è fissata a 40.765,00 euro annui, pari a 3.397,00 euro mensili ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 88.669,00 euro. Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è 177,42 euro settimanali, corrispondenti a 9.225,84 euro annui.

Altri importi e regolarizzazione

Sono aggiornati anche gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, il massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, e l'importo a carico dello Stato per maternità obbligatoria. Per le aziende che non abbiano applicato le nuove disposizioni a gennaio 2008 è prevista la regolarizzazione senza oneri aggiuntivi entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare.

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