Circolare numero 13 del 1-2-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le aliquote contributive 2008 per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS, includendo le regole sul minimale di reddito, sul reddito eccedente, sul massimale imponibile, sulla contribuzione maternità e sulle scadenze di versamento. Conferma inoltre le agevolazioni per i collaboratori under 21, per i pensionati over 65 già iscritti alle gestioni INPS, nonché il regime speciale per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Sono riportati importi, aliquote e termini F24 per il 2008 e per gli acconti/saldi correlati.
Contribuzione 2008 per artigiani ed esercenti attività commerciali
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2008
La circolare definisce il quadro contributivo per l’anno 2008 delle gestioni autonome INPS di artigiani ed esercenti attività commerciali. Vengono indicati le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, le agevolazioni vigenti per alcune categorie di iscritti, nonché i termini e le modalità di versamento.
Inquadramento generale e aliquote base
Dal 1° gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS sono elevate al 20,00%, in attuazione dell’art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla nuova aliquota deve aggiungersi lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui versamento è differito al 31 dicembre 2009.
Agevolazioni confermate
La circolare conferma per il 2008:
- la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso gestioni INPS, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l’applicazione delle agevolazioni per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, previste dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- la conferma delle disposizioni già richiamate in materia di individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, come da circolare n. 175 del 29 luglio 1998.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per il 2008 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a € 13.819,00. Tale importo è stato determinato moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 42,14) e aggiungendo € 671,39, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Le aliquote sul minimale sono le seguenti:
- Artigiani: 20,00% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 17,00% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
- Commercianti: 20,09% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 17,09% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
La riduzione al 17,00% e al 17,09% si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
I contributi minimi annui risultano quindi pari a:
- Artigiani: € 2.763,80 per titolari e collaboratori over 21; € 2.349,23 per collaboratori fino a 21 anni.
- Commercianti: € 2.776,24 per titolari e collaboratori over 21; € 2.361,66 per collaboratori fino a 21 anni.
Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese:
- Artigiani: € 230,31 e € 195,76 mensili;
- Commercianti: € 231,35 e € 196,80 mensili.
La circolare precisa che redditi e contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.
Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2008 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2007 per la quota eccedente € 13.819,00, fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari a € 40.765,00.
Per i redditi superiori a tale soglia si applica l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote sul reddito eccedente sono quindi:
- Artigiani: 20,00% tra € 13.819,00 e € 40.765,00; 21,00% oltre € 40.765,00 fino al massimale di € 67.942,00.
- Commercianti: 20,09% tra € 13.819,00 e € 40.765,00; 21,09% oltre € 40.765,00 fino al massimale di € 67.942,00.
Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono ridotte rispettivamente al:
- 17,00% e 18,00% per gli artigiani;
- 17,09% e 18,09% per i commercianti.
Questo contributo, definito come contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale, costituisce acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2008.
Reddito imponibile massimo e massimali contributivi
La circolare richiama il principio per cui, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota eccedente è presa in considerazione ai fini contributivi fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.
Per il 2008 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 67.942,00, determinato come somma di € 40.765,00 e € 27.177,00.
I contributi previdenziali massimi dovuti sono indicati come segue:
- Artigiani:
- € 13.860,17 per titolari e collaboratori over 21;
- € 11.821,91 per collaboratori fino a 21 anni.
- Commercianti:
- € 13.921,32 per titolari e collaboratori over 21;
- € 11.883,00 per collaboratori fino a 21 anni.
Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale deve essere rapportato a mese:
- Artigiani: € 1.155,00 mensili per soggetti con aliquote del 20,00% e 21,00%; € 985,16 mensili per soggetti con aliquote ridotte del 17,00% e 18,00%.
- Commercianti: € 1.160,11 mensili per soggetti con aliquote del 20,09% e 21,09%; € 990,25 mensili per soggetti con aliquote ridotte del 17,09% e 18,09%.
La circolare sottolinea che questi limiti sono individuali e vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2008 è invece pari a € 88.669,00 e non è frazionabile mensilmente.
Contribuzione per le prestazioni di maternità
Il contributo per le prestazioni di maternità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è fissato in € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
Contribuzione a saldo e reddito d’impresa
Richiamando la legge n. 438/1992, la circolare precisa che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non solo su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione;
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce, quindi per i contributi 2008 ai redditi 2008, da dichiarare al fisco nel 2009.
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze previste risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2008, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Per l’imponibile contributivo la circolare rinvia alla disciplina generale sul reddito d’impresa già illustrata con circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
Imprese con collaboratori
Nel caso di titolare che si avvalga dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati secondo specifiche regole:
- nelle imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi del titolare sia quelli dei collaboratori sono calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi sono poi calcolati in base alla quota attribuita a ciascuno.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto soltanto il versamento dei contributi IVS percentuali calcolati sul reddito effettivo, maggiorati della contribuzione maternità pari a € 0,62 mensili.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2008;
- 16 agosto 2008;
- 16 novembre 2008;
- 16 febbraio 2009, per il pagamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono invece essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento a saldo 2007, primo acconto 2008 e secondo acconto 2008.
Sintesi operativa
La circolare fornisce quindi, per il 2008, tutti i parametri utili per il calcolo della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti: aliquote, basi imponibili, importi minimi e massimi, regole per i collaboratori, disciplina delle agevolazioni e scadenze di pagamento. Per l’operatore professionale, il documento è rilevante soprattutto per la corretta determinazione del contributo sul minimale, del contributo a conguaglio e dell’eventuale saldo finale legato ai redditi d’impresa 2008.
Punti principali
Aliquote contributive 2008
Dal 1° gennaio 2008 le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti salgono al 20,00% in base alla legge finanziaria 2007. Per i commercianti si aggiunge l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, con differimento dell’obbligo al 31 dicembre 2009.
Minimale di reddito e contributo minimo
Per il 2008 il reddito minimo annuo è pari a € 13.819,00. Su tale base si applicano: artigiani 20,00% per titolari e collaboratori over 21, 17,00% per collaboratori fino a 21 anni; commercianti 20,09% per titolari e collaboratori over 21, 17,09% per collaboratori fino a 21 anni. I contributi minimi annui e mensili sono distinti per categoria e per età del collaboratore, con riferimento a ciascun soggetto operante nell’impresa.
Contributi sul reddito eccedente il minimale
La contribuzione è dovuta sulla quota di reddito d’impresa 2007 eccedente € 13.819,00 e fino al limite pensionabile di € 40.765,00. Oltre tale soglia si applica un aumento di un punto percentuale. Le aliquote risultano quindi differenziate per artigiani e commercianti e ulteriormente ridotte per i collaboratori non superiori a 21 anni. Il contributo così calcolato costituisce acconto della contribuzione complessiva dovuta sui redditi 2008.
Massimale di reddito imponibile
Per il 2008 il massimale entro cui sono dovuti i contributi IVS è € 67.942,00, dato da € 40.765,00 più i 2/3 del limite. Sono indicati anche i contributi massimi annui e mensili per artigiani e commercianti, distinti tra soggetti con aliquota ordinaria e soggetti con aliquota ridotta. Per gli iscritti dal gennaio 1996 in poi, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo è invece € 88.669,00 e non è frazionabile mensilmente.
Contribuzione maternità
La contribuzione per le prestazioni di maternità è fissata in € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
Saldo, collaboratori e casi particolari
La circolare precisa che il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito ai redditi prodotti nello stesso anno. Se i versamenti sul minimale e a conguaglio non coprono l’intero dovuto, il saldo va pagato entro i termini delle imposte sui redditi. Per le imprese con collaboratori sono fornite regole specifiche di imputazione del reddito. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo i contributi percentuali sul reddito effettivo, oltre a € 0,62 mensili per maternità.
Scadenze e modalità di versamento
I versamenti devono essere effettuati con modello F24. Le quattro rate sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2008 e 16 febbraio 2009. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento a saldo 2007, primo acconto 2008 e secondo acconto 2008.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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