Circolare numero 12 del 1-2-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni agli uffici INPS sull’iscrizione alla Gestione commercianti o alla Gestione separata per alcune categorie particolari. Vengono chiariti l’inquadramento delle guide turistiche in base alla natura imprenditoriale o professionale dell’attività, gli obblighi dei soci accomandanti di S.a.s. solo al ricorrere di specifici requisiti, la permanenza dell’iscrizione per i soci durante la liquidazione societaria e l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione commercianti e alla Gestione separata per i farmacisti abilitati che vendono farmaci da banco secondo la disciplina del D.L. 223/2006. In caso di rapporto di lavoro dipendente, resta l’iscrizione al FPLD.
Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale di guide turistiche, soci accomandanti e liquidatori di S.a.s. e farmacisti
Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale di alcune categorie
La circolare interviene per uniformare il comportamento delle strutture periferiche INPS in materia di iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, con riferimento a quattro fattispecie: guide turistiche, soci accomandanti di S.a.s., soci liquidatori di società in liquidazione e farmacisti coinvolti nella vendita di farmaci da banco.
Guide turistiche
Per le guide turistiche viene richiamato l’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che prevede l’iscrizione alla Gestione commercianti quando l’attività sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza e il soggetto abbia conseguito il titolo abilitante all’esercizio, secondo la legge quadro sul turismo n. 217/1983 o secondo le disposizioni regionali o comunali applicabili.
La circolare recepisce inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 e le successive n. 3622/07, n. 10542/07, n. 11634/07 e n. 4007/07. In base a tale indirizzo:
- se l’attività di guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, resta l’iscrizione alla Gestione commercianti;
- se l’attività è svolta con caratteristiche di attività professionale, il soggetto va iscritto alla Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
La circolare precisa che questo criterio deve essere adottato dalle strutture INPS, pur nel rispetto della disciplina normativa previgente.
Soci accomandanti di società in accomandita semplice
Per i soci accomandanti di S.a.s. viene confermato quanto già affermato dalle precedenti circolari n. 1595/2 del 3 gennaio 1978, n. 249 del 9 dicembre 1981 e dal messaggio n. 14163 del 15 marzo 1993.
L’iscrizione alla Gestione commercianti è possibile solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- esistenza di un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario, come richiamato dall’art. 1, comma 206, della legge n. 662/1996;
- effettivo svolgimento dell’attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza.
Se manca uno o entrambi i requisiti, il socio accomandante non è iscrivibile come commerciante. Qualora, nell’ambito societario, svolga attività con caratteristiche di lavoro subordinato, deve essere iscritto obbligatoriamente al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Soci liquidatori di società in liquidazione
Per i soci incaricati delle operazioni di liquidazione la circolare afferma che continuano ad applicarsi le norme ordinarie della Gestione commercianti. In linea generale, l’iscrizione permane sia per i soci liquidatori sia per gli altri soci che continuano a svolgere attività sociale, purché l’attività mantenga i requisiti di abitualità e prevalenza, fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione e alla cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.
La circolare distingue tre ipotesi:
- incarico di liquidazione affidato a un professionista esterno: resta l’obbligo contributivo per i soci che continuano a svolgere attività sociali, anche in ausilio al liquidatore, se ricorrono abitualità e prevalenza;
- incarico di liquidazione affidato a un socio già iscritto alla Gestione commercianti: il socio e gli eventuali altri soci restano iscritti finché permangono i requisiti e comunque non oltre la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- perdita dei requisiti di abitualità e prevalenza da parte di uno o più soci prima o durante la liquidazione: per tali soggetti viene meno l’obbligo contributivo e devono essere cancellati dalla Gestione commercianti.
Farmacisti e vendita di farmaci da banco
La circolare esamina la disciplina introdotta dall’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, relativo alla distribuzione dei farmaci da banco o comunque non soggetti a prescrizione medica. La vendita può avvenire solo alla presenza di uno o più farmacisti abilitati, iscritti all’albo e all’ENPAF.
Da ciò discende che:
- il farmacista titolare dell’attività è escluso dall’iscrizione sia alla Gestione commercianti sia alla Gestione separata;
- la stessa esclusione vale per i farmacisti iscritti all’albo e all’ENPAF che svolgono l’attività di vendita come associati in partecipazione o con contratto di lavoro a progetto;
- se il farmacista svolge l’attività come lavoratore dipendente, si applica l’iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La circolare richiama, a fondamento dell’esclusione dalla Gestione separata per gli iscritti ad albi professionali, l’art. 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del D.L. n. 269/2003.
Indicazione conclusiva
Il documento ha quindi funzione di coordinamento interpretativo: gli uffici INPS devono attenersi ai criteri indicati per stabilire l’inquadramento previdenziale corretto, valutando la concreta modalità di svolgimento dell’attività, la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza, la presenza di un rapporto subordinato o l’iscrizione a un albo professionale.
Punti principali
Guide turistiche
Le guide turistiche sono iscrivibili alla Gestione commercianti se svolgono l’attività con abitualità e prevalenza e sono in possesso del titolo abilitante previsto dalla normativa sul turismo. La circolare recepisce l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione: se l’attività è svolta in forma imprenditoriale si applica la Gestione commercianti, mentre se è svolta come attività professionale va applicata la Gestione separata come professionista senza cassa.
Soci accomandanti di S.a.s.
Per i soci accomandanti di società in accomandita semplice l’iscrizione alla Gestione commercianti è confermata solo se sussistono entrambe le condizioni indicate dalla prassi: rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario ed effettivo svolgimento dell’attività sociale con abitualità e prevalenza. In mancanza di tali requisiti, se il socio svolge lavoro subordinato in società, deve essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Soci liquidatori di società in liquidazione
Durante la fase di liquidazione permane, in linea generale, l’iscrizione alla Gestione commercianti per i soci che continuano a svolgere attività sociali con carattere di abitualità e prevalenza, fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione e alla cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese. La circolare distingue i casi di liquidazione affidata a un professionista esterno, affidata a un socio già iscritto, e quelli in cui uno o più soci perdono i requisiti: in quest’ultimo caso viene meno l’obbligo contributivo e i soggetti vanno cancellati dalla Gestione commercianti.
Farmacisti e vendita di farmaci da banco
L’art. 5 del D.L. n. 223/2006 consente la vendita di farmaci da banco solo alla presenza di farmacisti abilitati iscritti all’albo e all’ENPAF. Per tale ragione il farmacista titolare dell’attività è escluso sia dalla Gestione commercianti sia dalla Gestione separata. Analoga esclusione vale per i farmacisti iscritti all’albo e all’ENPAF che operano come associati in partecipazione o con contratto a progetto nella vendita al pubblico di tali prodotti. Se invece il farmacista lavora come dipendente, si applica l’iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
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