Circolare numero 14 del 1-2-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e di disoccupazione per il 2008, oltre all’assegno per attività socialmente utili. Precisa che, dal 1° gennaio 2008, gli adeguamenti sono calcolati nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI, per effetto della legge n. 247/2007. Riporta i massimali lordi e netti, la soglia di retribuzione mensile per il massimale più elevato, le maggiorazioni per il settore edile/lapideo e i valori specifici per le varie prestazioni, inclusi i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e i lavori di pubblica utilità.
Importi massimi 2008 per CIG, mobilità, disoccupazione e assegno ASU
Importi massimi 2008 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e ASU
La circolare INPS n. 14 del 1° febbraio 2008 aggiorna, per l’anno 2008, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, delle prestazioni di disoccupazione e dell’assegno per attività socialmente utili. L’intervento recepisce il nuovo criterio di rivalutazione introdotto dalla legge n. 247/2007, applicando dal 1° gennaio di ciascun anno l’aumento integrale corrispondente alla variazione ISTAT FOI.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in particolare l’art. 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha modificato il meccanismo di aggiornamento dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. In base a tale disposizione, gli aumenti sono determinati nella misura del 100% dell’incremento registrato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dalla legge n. 451/1994 e dalla legge n. 247/2007, gli importi massimi mensili per il 2008 risultano pari a:
- euro 858,58 lordi e euro 808,44 netti per il primo massimale;
- euro 1.031,93 lordi e euro 971,67 netti per il secondo massimale.
La circolare precisa che tali valori sono indicati al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, per effetto dell’aumento delle aliquote contributive disposto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pari al 5,84%.
Per le imprese del settore edile e lapideo beneficiarie di trattamenti per intemperie stagionali, gli importi devono essere incrementati del 20%:
- euro 1.030,30 lordi e euro 970,13 netti per il primo massimale;
- euro 1.238,32 lordi e euro 1.166,00 netti per il secondo massimale.
La soglia di retribuzione mensile oltre la quale può essere applicato il secondo massimale è fissata, dal 1° gennaio 2008, in euro 1.857,48.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2007, i massimali sono i medesimi previsti per la CIG:
- euro 858,58 lordi e euro 808,44 netti;
- euro 1.031,93 lordi e euro 971,67 netti.
Anche per questa prestazione, la soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è pari a euro 1.857,48.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
I massimali sopra indicati per l’indennità di mobilità si estendono anche ai lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Resta invece fermo, anche per il 2008, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, pari a euro 579,49; al netto della riduzione del 5,84%, esso corrisponde a euro 545,65.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i massimali mensili per il 2008 sono pari a euro 858,58 e euro 1.031,93. La circolare chiarisce che, per questa prestazione, non opera la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2007, continuano ad applicarsi i valori già stabiliti per tale anno e richiamati nella circolare n. 30 del 30 gennaio 2007, ossia euro 844,06 e euro 1.014,48.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2008, in euro 512,59. L’importo deriva dall’applicazione del nuovo criterio di rivalutazione introdotto dalla legge n. 247/2007. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa che non operano né la rivalutazione prevista dalla legge n. 247/2007 né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’assegno resta quindi fissato in euro 413,16 mensili.
Sintesi operativa
La circolare ha quindi la funzione di aggiornare, per il 2008, i limiti economici di riferimento per le principali prestazioni di sostegno al reddito gestite dall’INPS. Gli importi sono distinti tra valori lordi e netti, con specifiche maggiorazioni per il settore edile, e con alcune prestazioni che restano ancorate ai valori del 2007 o a importi fissi non soggetti a rivalutazione.
Punti principali
Aggiornamento normativo e criterio di rivalutazione
Dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, in base all’art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007.
Trattamenti di integrazione salariale
Per il 2008 i massimali mensili, al lordo e al netto della riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986 (pari al 5,84%), sono fissati in euro 858,58 / 808,44 per il primo massimale e in euro 1.031,93 / 971,67 per il secondo. Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi sono aumentati del 20%: euro 1.030,30 / 970,13 e euro 1.238,32 / 1.166,00. La soglia di retribuzione mensile per accedere al secondo massimale è pari a euro 1.857,48 dal 1° gennaio 2008.
Indennità di mobilità
Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2007, la misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi è soggetta ai medesimi massimali previsti per la CIG: euro 858,58 / 808,44 e euro 1.031,93 / 971,67. Anche qui la retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata in euro 1.857,48.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
I massimali indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, l’importo resta pari a euro 579,49, che al netto della riduzione del 5,84% corrisponde a euro 545,65.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, i massimali mensili sono euro 858,58 e euro 1.031,93, senza applicazione della riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986. Per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2007, continuano ad applicarsi gli importi del 2007 indicati nella circolare n. 30/2007: euro 844,06 e euro 1.014,48.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
Dal 1° gennaio 2008 l’assegno mensile per attività socialmente utili è pari a euro 512,59, in applicazione del criterio di rivalutazione introdotto dalla legge n. 247/2007; anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84% di cui alla legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non operano né la rivalutazione in parola né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999, per cui l’assegno resta fissato a euro 413,16 mensili.
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