Circolare numero 16 del 4-2-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INPS recepisce le modifiche introdotte dall’art. 2, commi 452-456, della legge n. 244/2007 al T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001) per congedo di maternità, paternità e parentale in caso di adozione e affidamento. Vengono disciplinate durata, decorrenza, modalità di fruizione, indennizzabilità e regole transitorie per ingressi/affidamenti del 2007 con effetti dal 1° gennaio 2008. La circolare chiarisce inoltre le condizioni per adozioni nazionali e internazionali, il ruolo del padre lavoratore, il trattamento economico del congedo parentale e le verifiche documentali, rinviando infine agli adeguamenti procedurali e informatici.
Congedi di maternità/paternità e parentale per adozioni e affidamenti, in attuazione della Finanziaria 2008
Congedi di maternità, paternità e parentale in caso di adozioni e affidamenti
La circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008 recepisce le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di tutela della maternità e paternità per i casi di adozione e affidamento. Il documento sostituisce le precedenti istruzioni alla luce delle modifiche al D.Lgs. 151/2001, definendo durata dei congedi, presupposti di fruizione, limiti temporali, trattamento economico e regole transitorie.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 2, commi 452-456, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha:
- sostituito l’art. 26 del D.Lgs. 151/2001 sul congedo di maternità in caso di adozione e affidamento;
- sostituito l’art. 31 sul congedo di paternità;
- sostituito l’art. 36 sul congedo parentale;
- abrogato gli artt. 27 e 37 del medesimo decreto.
Le nuove disposizioni operano, in linea generale, dal 1° gennaio 2008, con una disciplina transitoria per gli ingressi in famiglia, gli ingressi in Italia e gli affidamenti avvenuti nel 2007, purché non sia decorso il periodo di riferimento previsto dalla nuova normativa.
Congedo di maternità in caso di adozione
Per la lavoratrice che adotta un minore, il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione.
Adozione nazionale
Nel caso di adozione nazionale, il congedo va fruito nei primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. La circolare precisa che, per analogia con la maternità biologica, va considerato anche il giorno dell’ingresso del minore; pertanto, il periodo complessivamente riconoscibile è di cinque mesi e un giorno.
La disciplina si applica anche quando, al momento dell’ingresso in famiglia, il minore si trovi in affidamento preadottivo. In tale ipotesi, se il Tribunale revoca l’affidamento, il diritto al congedo e alla relativa indennità cessano dal giorno successivo alla revoca, che deve essere tempestivamente comunicata all’Istituto.
Per gli ingressi in famiglia avvenuti nel 2007, la circolare ammette il riconoscimento dei periodi di effettiva astensione ricadenti nel 2008, purché fruiti entro i cinque mesi dall’ingresso. Se la lavoratrice ha già utilizzato altri istituti (ad esempio congedo parentale o ferie), può chiedere la conversione del titolo dell’assenza in congedo di maternità per i periodi del 2008, presentando domanda entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
Adozione internazionale
Per l’adozione internazionale, il congedo spetta analogamente per cinque mesi e può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti della procedura adottiva.
Il congedo non fruito prima dell’ingresso in Italia può essere utilizzato entro i cinque mesi successivi a tale ingresso. Anche qui si aggiunge il giorno di ingresso, con un totale massimo di cinque mesi e un giorno.
Se la lavoratrice non chiede il congedo, o lo chiede solo in parte, per il periodo di permanenza all’estero può fruire di un congedo non retribuito e senza indennità. Per questi periodi, la domanda di indennità deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dall’ente autorizzato incaricato della procedura adottiva; in mancanza, la liquidazione può avvenire solo dopo la regolarizzazione documentale.
Le stesse regole si applicano anche nei casi di affidamento preadottivo successivo all’ingresso del minore in Italia, con cessazione del diritto dal giorno successivo all’eventuale revoca disposta dal Tribunale.
Per gli ingressi in Italia avvenuti nel 2007, i periodi di effettiva astensione ricadenti nel 2008 sono indennizzabili se fruiti entro i cinque mesi dall’ingresso. Non sono invece indennizzabili i periodi di permanenza all’estero già previsti dalla normativa previgente e ricadenti nel 2007, anche se relativi a ingressi in Italia del 2008.
Congedo di maternità in caso di affidamento
Nel caso di affidamento non preadottivo ai sensi della legge n. 184/1983, la lavoratrice ha diritto a un periodo complessivo di tre mesi di astensione dal lavoro, da fruire entro cinque mesi dalla data di affidamento, in modo continuativo o frazionato.
Il diritto spetta indipendentemente dall’età del minore, quindi anche se il minore abbia già superato i sei anni. Per gli affidamenti disposti nel 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi può essere utilizzato nel 2008, purché non oltre i cinque mesi dall’affidamento.
Congedo di paternità
L’art. 31 del T.U., come sostituito dalla legge finanziaria 2008, attribuisce al lavoratore il congedo previsto per la madre quando la lavoratrice non ne fruisca.
Il padre lavoratore dipendente può quindi utilizzare il congedo:
- per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte residua;
- alle condizioni previste per la madre;
- nei casi di decesso o grave infermità della madre, abbandono del minore o affidamento esclusivo al padre;
- anche in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci, anche solo parzialmente.
Per i profili non specificamente disciplinati, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite sul congedo di maternità e alle precedenti circolari e messaggi.
Congedo parentale per adozione e affidamento
L’art. 36 del T.U., come riformulato, estende il congedo parentale anche ai casi di adozione nazionale e internazionale e di affidamento.
I genitori adottivi e affidatari possono fruirne:
- entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia;
- comunque non oltre il compimento della maggiore età del minore;
- indipendentemente dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento.
Quanto al trattamento economico, l’indennità prevista dall’art. 34, comma 1, del T.U. è riconoscibile, per il massimo complessivo previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. La circolare precisa che:
- entro i primi tre anni, l’indennità è pari al 30% della retribuzione per un massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- oltre il terzo anno, oppure per i mesi ulteriori rispetto ai sei mesi complessivi, l’indennità è possibile solo se ricorrono le condizioni reddituali dell’art. 34, comma 3.
Le nuove regole valgono anche per gli ingressi in famiglia del 2007, per i quali il congedo parentale è fruibile e indennizzabile dal 1° gennaio 2008 nei limiti sopra indicati, considerando eventuali periodi già fruiti prima di tale data. La circolare dichiara superate le precedenti istruzioni, incluso il messaggio n. 22913 del 20 settembre 2007.
Regole transitorie e casi particolari
La disciplina transitoria assume rilievo sia per le adozioni sia per gli affidamenti avvenuti nel 2007. In sintesi:
- per gli ingressi in famiglia o in Italia del 2007, i nuovi periodi di congedo sono rilevanti se ricadono nel 2008 e se non è trascorso il periodo di cinque mesi dall’ingresso;
- per gli affidamenti del 2007, il congedo residuo è fruibile nel 2008 entro cinque mesi dalla data di affidamento;
- i periodi del 2007 che eccedono i limiti previgenti non sono indennizzabili, anche se la nuova disciplina riconosce complessivamente un arco temporale più ampio.
Aspetti documentali e procedurali
Per l’adozione internazionale è richiesta la certificazione dell’ente autorizzato sulla durata della permanenza all’estero. Tale documento è essenziale per la liquidazione dell’indennità relativa ai periodi fruiti all’estero o connessi alla procedura.
Nel caso di revoca dell’affidamento preadottivo, la cessazione del diritto al congedo e all’indennità decorre dal giorno successivo alla revoca, con obbligo di comunicazione tempestiva all’INPS da parte dell’interessata.
La circolare conclude segnalando che gli applicativi informatici sono in fase di adeguamento e che saranno resi disponibili quanto prima gli aggiornamenti e la nuova modulistica coerente con la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008.
Punti principali
Modifiche normative della Finanziaria 2008
L’art. 2, commi 452-456, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha sostituito gli artt. 26, 31 e 36 del D.Lgs. 151/2001 e ha abrogato gli artt. 27 e 37. La circolare riepiloga il nuovo assetto dei congedi per adozione e affidamento, precisando che le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2008, con specifiche disposizioni transitorie per i casi verificatisi nel 2007.
Congedo di maternità in caso di adozione nazionale e internazionale
Il congedo spetta per un massimo di cinque mesi alle lavoratrici che adottano un minore, indipendentemente dall’età del minore. Nell’adozione nazionale va fruito nei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia; nell’adozione internazionale può essere fruito anche prima dell’ingresso in Italia, durante la permanenza all’estero per gli adempimenti della procedura, e comunque nei cinque mesi successivi all’ingresso in Italia. Il periodo massimo complessivo è di cinque mesi e un giorno, considerando anche il giorno di ingresso del minore.
Congedo di maternità in caso di affidamento
Nel caso di affidamento di minore, il congedo di maternità è riconosciuto per un periodo massimo di tre mesi, da fruire entro cinque mesi dalla data di affidamento, in modo continuativo o frazionato. La disciplina si applica agli affidamenti dal 1° gennaio 2008; per quelli del 2007 il diritto è riconosciuto se non sono decorsi cinque mesi dalla data di affidamento.
Congedo di paternità
Il padre lavoratore può fruire del congedo alle stesse condizioni previste per la madre quando la lavoratrice non ne usufruisca, anche solo in parte. La circolare richiama inoltre le ipotesi previste dall’art. 28 del T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) e precisa che, per gli aspetti non disciplinati, valgono le regole del congedo di maternità e le precedenti istruzioni INPS.
Congedo parentale per genitori adottivi e affidatari
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Può essere fruito entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità del 30% della retribuzione è riconoscibile per un massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori nei primi tre anni dall’ingresso del minore; oltre tale limite temporale o quantitativo, l’indennità resta possibile solo alle condizioni reddituali previste dall’art. 34, comma 3, del T.U.
Regime transitorio per ingressi e affidamenti del 2007
Per gli ingressi in famiglia o in Italia avvenuti nel 2007, i nuovi periodi di congedo sono indennizzabili solo se ricadono dal 1° gennaio 2008 e se non è decorso il periodo di cinque mesi dall’ingresso. È consentita la conversione di assenze già fruite ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) in congedo di maternità, su domanda entro il termine prescrizionale di un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Per gli affidamenti del 2007, il congedo residuo può essere fruito nel 2008 entro i cinque mesi dall’affidamento.
Documentazione e controlli
Per l’adozione internazionale, il periodo di permanenza all’estero deve essere certificato dall’ente autorizzato incaricato della procedura adottiva; tale documentazione va allegata alla domanda di indennità. In caso di affidamento preadottivo o revoca dell’affidamento, il diritto al congedo e all’indennità cessa dal giorno successivo alla revoca, con obbligo di tempestiva comunicazione all’INPS da parte dell’interessata.
Adeguamenti procedurali
La circolare segnala che sono in corso gli adeguamenti delle applicazioni informatiche per la nuova disciplina e che saranno comunicati quanto prima gli aggiornamenti necessari, con successiva definizione della modulistica coerente con le nuove disposizioni.
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