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Ordinanza

Ordinanza n. 12616/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare: a) del provvedimento del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione di non idoneità e/o esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi; b) del provvedimento del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri Del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, di conferma del giudizio di inidoneità e/o di rigetto dell’eventuale istanza di riesame; c) del provvedimento del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, di definitiva esclusione del ricorrente dal concorso; d) ove occorra, del bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) in data 6 giugno 2025, se interpretato nel senso di precludere l’idoneità anche in presenza di cardiopatie congenite completamente corrette, stabilizzate e prive di esiti funzionali (art. 11, commi 4 e 7); e) ove occorra, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui alla determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri prot. n.-OMISSIS- del 8.06.2025, in parte qua, se interpretate in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente; f) ove occorra, del decreto ministeriale -OMISSIS- - Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, nella parte in cui ritiene causa di non idoneità al servizio militare le cardiopatie congenite e i loro esiti [lett. L) n. 1]; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali e il giudizio della commissione sanitaria che ha attribuito al ricorrente il coefficiente sanitario “4” all’apparato AVAC, con la diagnosi “esiti chiusura difetto interatriale tipo ostium secundum”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\5\2026 : motivi aggiunti

Giustizia amministrativa202602411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondata sull'attribuzione del coefficiente sanitario 4 all'apparato AVAC per esiti di chiusura di difetto interatriale tipo ostium secundum, nonché la graduatoria sopravvenuta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha comunicato la non idoneità, confermato il giudizio sanitario e disposto la definitiva esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri. Il giudizio di inidoneità è stato fondato sull'attribuzione del coefficiente sanitario 4 all'apparato AVAC e sulla diagnosi di esiti di chiusura di difetto interatriale tipo ostium secundum. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza della causa di non idoneità, producendo documentazione medica diretta a dimostrare che la patologia congenita sarebbe stata completamente corretta, stabilizzata e priva di esiti funzionali. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il bando, le norme tecniche concorsuali e la direttiva tecnica ministeriale nella parte in cui fossero interpretati come ostativi all'idoneità anche in presenza di una cardiopatia congenita corretta e senza riflessi menomanti. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria intervenuta nel corso del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà trasmettere al verificatore tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e alla formulazione del giudizio di idoneità. Il verificatore dovrà accertare, sulla base della documentazione medica in atti, la sussistenza della causa di imperfezione, la sua eventuale entità, i possibili riflessi menomanti, il codice sanitario attribuibile e l'idoneità o meno del candidato al reclutamento sotto tale profilo. Le operazioni dovranno svolgersi in contraddittorio, con avviso alle parti almeno cinque giorni prima; le parti potranno partecipare mediante i propri difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 25 settembre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 14 ottobre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione istruttoria, da svolgersi in contraddittorio tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità dell'esclusione da un concorso per inidoneità psico-fisica dipende dall'effettiva sussistenza, gravità o incidenza funzionale di una patologia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. per acquisire un accertamento tecnico indipendente e specifico.
  • La verificazione deve essere svolta in contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti delle operazioni e possibilità per i difensori e i consulenti tecnici di partecipare e far verbalizzare i propri rilievi.
  • Nel disporre una verificazione sanitaria, il giudice può demandare al verificatore non solo l'accertamento della patologia, ma anche la valutazione della sua entità, degli eventuali riflessi menomanti, del codice sanitario applicabile e della conseguente idoneità al reclutamento secondo la disciplina tecnica pertinente.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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