Regolamento (UE) 2025/1399
Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la voce PFOA dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, prorogando una deroga per alcune schiume antincendio e introducendo limiti UTC specifici e temporanei per schiume e concentrati schiumogeni. Viene inoltre chiarita la definizione di "schiuma antincendio", soppressa una clausola di riesame non più necessaria e adeguato un rinvio alla voce PFOS. Per gli articoli già in uso al momento della scadenza della deroga viene confermata la possibilità di continuare l’uso dopo tale data, nei casi previsti.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per aggiornare la disciplina del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati, con particolare riguardo alle schiume antincendio e ad alcune deroghe/limiti UTC.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella fabbricazione, immissione in commercio e uso di sostanze, miscele e articoli contenenti acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, come elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. Incide in particolare sulle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di classe B, già installate in sistemi mobili o fissi, sui concentrati schiumogeni e sulle schiume prive di fluoro installate dopo la pulizia dei sistemi. Si applica anche a taluni articoli contenenti PFOA già immessi in commercio o in uso in forza di deroghe previste dalla voce PFOA. È rilevante nel SEE. Le modifiche entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU UE; alcuni limiti e deroghe hanno scadenze specifiche fino al 3 dicembre 2025 e al 3 agosto 2028.
Regolamento delegato (UE) 2025/1399: modifica della voce PFOA nel regolamento sugli inquinanti organici persistenti
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/1021, che attua nell’Unione gli obblighi derivanti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e dal relativo protocollo. La modifica riguarda la voce relativa al PFOA, ai suoi sali e ai composti a esso correlati, con l’obiettivo di chiarire il regime applicabile alle schiume antincendio e di adeguare alcuni limiti tecnici e alcune deroghe temporali.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il fatto che l’allegato A della convenzione di Stoccolma impone in linea di principio il divieto di produzione, uso, importazione ed esportazione delle sostanze elencate, salva l’applicazione di specifiche deroghe. Il regolamento (UE) 2019/1021 aveva già inserito la voce PFOA nell’allegato I tramite il regolamento delegato (UE) 2020/784, poi modificata dai regolamenti delegati (UE) 2021/115 e (UE) 2023/866.
La necessità dell’intervento deriva principalmente da due profili: da un lato, le difficoltà operative segnalate dagli Stati membri e dagli operatori nel rispettare la scadenza della deroga per alcune schiume antincendio; dall’altro, l’evidenza che in tali schiume e nei relativi concentrati possano essere presenti livelli di contaminazione non intenzionale più elevati rispetto ai limiti generali già previsti. Il regolamento mira quindi a prorogare la deroga, introdurre limiti specifici e chiarire la portata della disciplina.
Ambito oggettivo e soggettivo
Le modifiche si applicano alle sostanze, alle miscele e agli articoli contenenti PFOA, i suoi sali e i composti correlati, in quanto elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. L’impatto pratico è concentrato sulle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di classe B, già installate in sistemi mobili o fissi, nonché sui concentrati schiumogeni e sulle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la bonifica degli impianti.
Il regolamento ha portata generale nell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce un autonomo regime sanzionatorio, ma modifica i presupposti tecnici e le deroghe già previsti dal regolamento base.
Proroga della deroga per le schiume antincendio
La deroga esistente per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati nelle schiume antincendio già installate in sistemi mobili o fissi, per specifiche applicazioni antincendio, viene prorogata dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025. La Commissione giustifica la proroga con le difficoltà pratiche di adeguamento, in particolare per la misurazione dei composti correlati al PFOA nelle schiume e per la stima dei volumi di schiume interessate.
Limiti UTC specifici per schiume e concentrati schiumogeni
Il regolamento introduce, per un periodo di tre anni, limiti UTC specifici per le schiume antincendio già installate in sistemi e per i relativi concentrati schiumogeni:
- 1 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali;
- 10 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o per una combinazione di composti correlati al PFOA.
La misura si discosta dai limiti generali della voce PFOA, che restano fissati a 0,025 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali e a 1 mg/kg per ciascun composto correlato o combinazione di composti correlati, proprio per tener conto delle concentrazioni più elevate riscontrate nei materiali antincendio e consentire un periodo transitorio di sostituzione.
Schiume prive di fluoro dopo la pulizia del sistema
La Commissione constata che, anche dopo la rimozione delle schiume contenenti PFOA, possono rimanere residui all’interno del sistema antincendio in grado di contaminare le nuove schiume installate. Per questo viene introdotto un limite UTC specifico pari a 10 mg/kg per la somma di PFOA, suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia dell’impianto.
La previsione si collega alla necessità di evitare che la bonifica del sistema sia vanificata da contaminazioni residue e richiama la pulizia effettuata secondo le migliori tecniche disponibili.
Definizione di schiuma antincendio e chiarimenti applicativi
Per evitare dubbi interpretativi, il regolamento precisa che l’espressione "schiuma antincendio" comprende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, inclusi i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma. Tale chiarimento consente di individuare con maggiore precisione i prodotti e le soluzioni tecniche cui si applicano le deroghe e i limiti specifici.
Continuità di uso per gli articoli già in uso
Viene chiarito che gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti correlati, prodotti o immessi in commercio in forza di una deroga prevista dalla voce PFOA e già in uso nell’Unione alla data di scadenza della relativa deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati anche dopo tale data. Il chiarimento si coordina con il divieto generale di fabbricazione, immissione in commercio e uso delle sostanze elencate nell’allegato I previsto dall’articolo 3 del regolamento 2019/1021.
Soppressione delle clausole di riesame
Sono soppressi i riferimenti che imponevano alla Commissione di riesaminare alcuni limiti UTC relativi a determinati dispositivi medici e alle sostanze da utilizzare come sostanze intermedie isolate trasportate. Secondo il considerando, al momento non vi sono informazioni sufficienti per giustificare una modifica, fermo restando che la voce PFOA potrà essere ulteriormente modificata qualora emergano nuove informazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della voce PFOA nell’allegato I del regolamento 2019/1021
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato per aggiornare la voce "Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati". In particolare, viene corretto il riferimento al PFOS nella prima colonna, punto v), sostituendo la formula precedente con "Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati".
Proroga della deroga per alcune schiume antincendio
La deroga specifica per l’uso di PFOA, suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio già installate in sistemi mobili o fissi è prorogata dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025. La proroga è giustificata dalle difficoltà segnalate dagli operatori nel rispettare la scadenza originaria, anche per problemi di misurazione e di sottostima dei volumi di schiume contenenti tali sostanze.
Limiti UTC temporanei per schiume e concentrati schiumogeni
Per un periodo di tre anni sono fissati limiti specifici di contaminante non intenzionale in tracce (UTC) per PFOA nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni destinati agli incendi di classe B già installati in sistemi: 1 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali e 10 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o per una combinazione di composti correlati al PFOA.
Limite UTC per schiume prive di fluoro dopo la bonifica del sistema
Per le schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia di sistemi antincendio precedentemente contenenti PFOA, suoi sali e composti correlati, è previsto un limite UTC pari a 10 mg/kg per la somma di PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati. La misura mira a evitare contaminazioni residue nel sistema bonificato.
Definizione di schiuma antincendio
Viene precisato che per "schiuma antincendio" si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, inclusi i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.
Deroga sull’uso in impianti e limiti applicabili fino al 3 agosto 2028
Ai fini della voce PFOA, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg e ai composti correlati in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg nelle schiume antincendio già installate in sistemi; tale valore limite si applica fino al 3 agosto 2028. È inoltre previsto che la medesima disposizione si applichi alla somma di PFOA, suoi sali e composti correlati nelle schiume prive di fluoro provenienti da attrezzature sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, fino a 10 mg/kg.
Soppressione della clausola di riesame
Sono soppressi i passaggi che prevedevano un riesame futuro di alcuni limiti UTC per dispositivi medici e per sostanze da usare come sostanze intermedie isolate trasportate, in quanto non risultano al momento informazioni che giustifichino una modifica; resta ferma la possibilità di aggiornare la voce PFOA se emergano nuove informazioni.
Continuità d’uso per alcuni articoli già in uso
È chiarito che gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti correlati, prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga prevista dalla voce PFOA e già in uso nell’Unione alla data di scadenza della relativa deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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