Cassazione Civile, Ordinanza n. 22331/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata del debito tributario mediante pagamento integrale. La decisione richiama il principio secondo cui, in caso di processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in forza della previsione normativa richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, concernente IVA, IRES e IRAP. L'atto impositivo contestava una omessa contabilizzazione di incassi e il recupero di costi ritenuti non inerenti. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio la società ha depositato istanza dichiarando di avere integralmente definito la pretesa erariale mediante pagamento del carico fiscale attraverso la definizione agevolata/rottamazione delle cartelle iscritte a ruolo, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, D.L. 196/2016
richiamato come base della definizione agevolata delle cartelle iscritte a ruolo, utilizzata dalla contribuente per estinguere il debito tributario
art. 6, comma 13, D.L. 119/2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
nel processo estinto per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
norma del processo tributario richiamata in conformità al principio sulle spese del giudizio estinto
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, con integrale pagamento del carico fiscale contestato, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.
- Quando il debito oggetto di accertamento è integralmente definito in via agevolata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola legale che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
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