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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07221/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

A seguito di controllo ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni per gli anni d'imposta 2010 e 2011, recuperando a tassazione detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica su un immobile. Per il 2010, nei confronti di uno dei contribuenti, l'Amministrazione aveva contestato integralmente la detrazione relativa a spese ex art. 1, comma 344, l. 296/2006, assumendo che l'intervento fosse un ampliamento e quindi non agevolabile, e aveva inoltre negato la detrazione per spese ex comma 345 per mancanza di prova della quota riferibile all'edificio già esistente. Per il 2011, analoga contestazione era stata mossa all'altro contribuente per spese ex comma 344 e 345. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando gli importi detraibili in misura proporzionale ai millesimi riferiti all'edificio preesistente e annullando le sanzioni; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 1, comma 344, l. 296/2006, sostenendo che l'agevolazione non spetti in caso di ampliamento dell'edificio esistente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1, commi 345, 346 e 347, l. 296/2006 e dell'art. 113 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe riconosciuto la detrazione senza prova sufficiente della parte di costo riferibile all'edificio esistente e avrebbe deciso secondo equità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, l'intervento non integrava una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 380/2001, ma una riqualificazione energetica di edificio esistente; pertanto la detrazione non era preclusa. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, poiché la CTR aveva valorizzato documentazione ritenuta idonea a dimostrare la quota di costo detraibile; infondato quanto alla pretesa violazione dell'art. 113 c.p.c., perché il criterio di riparto proporzionale in base ai millesimi non costituiva equità sostitutiva, ma un legittimo criterio di individuazione della spesa detraibile, peraltro coerente con la prassi amministrativa richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    norma sul controllo formale delle dichiarazioni a base del recupero delle detrazioni contestate

  • art. 1, comma 344, l. 296/2006

    la detrazione per riqualificazione energetica riguarda gli interventi su edifici esistenti; non è esclusa dal solo fatto che l'intervento interessi un ampliamento, se in concreto non si tratta di nuova costruzione

  • art. 1, comma 345, l. 296/2006

    la detrazione spetta per interventi su edifici esistenti nei limiti della quota di costo riferibile alla parte agevolabile, purché provata

  • art. 1, commi 346 e 347, l. 296/2006

    richiamati come disciplina delle ulteriori ipotesi di detrazione per risparmio energetico e del relativo regime probatorio

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata; non consente in cassazione una rivalutazione del merito probatorio

  • art. 113 c.p.c.

    non è violato quando il giudice usa un criterio tecnico-probatorio per quantificare la quota detraibile; è vietata solo l'equità sostitutiva

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    il ricorso deve esporre sommariamente fatti sostanziali e processuali sufficienti a comprendere l'oggetto della controversia e le censure

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    è necessario indicare specificamente atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con i dati per individuarne la collocazione

  • art. 369 c.p.c., comma 3

    nel processo tributario di cassazione è sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 546/1992

    il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio tributario

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    definisce gli interventi di nuova costruzione, includendo l'ampliamento fuori sagoma, parametro usato per escludere la qualificazione dell'opera come nuova costruzione

Massime di principio

  • La detrazione per interventi di riqualificazione energetica presuppone un edificio esistente; l'ampliamento non esclude di per sé l'agevolazione se, in concreto, l'intervento non integra una nuova costruzione ai sensi della normativa edilizia.
  • La qualificazione dell'opera come nuova costruzione o come intervento su edificio esistente è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di agevolazioni fiscali, il contribuente deve provare i presupposti della detrazione e la quota di costo effettivamente agevolabile; tuttavia il giudice può individuare tale quota mediante criteri proporzionali tecnicamente coerenti, senza incorrere in equità vietata.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti solo quando essi costituiscono il fondamento decisivo della censura; altrimenti la loro trascrizione integrale non è sempre necessaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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