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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33845/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I debitori avevano stipulato nel 2010 un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per un importo fino a 190.000 euro, destinato secondo la loro prospettazione a ristrutturazione finanziaria e consolidamento di passività pregresse. A seguito del loro inadempimento, la banca dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e intimava il pagamento con precetto. In giudizio i mutuatari chiedevano la nullità del contratto per difetto di causa e per usurarietà degli interessi, in particolare per il tasso di mora, oltre alla nullità parziale della clausola sugli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.; sostenevano altresì l'indeterminatezza del tasso per effetto del piano di ammortamento alla francese, l'illegittimità di commissioni e spese che avrebbero alterato il costo effettivo del credito, la nullità della garanzia ipotecaria per eccessività, e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello confermando il primo giudice, escludendo la natura di mutuo di scopo, la simulazione, la nullità del piano di ammortamento alla francese, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori e l'incertezza del contratto per errore nell'ISC/TAEG. In cassazione venivano dedotti cinque motivi: nullità per difetto originario di causa; violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestazione dell'effettiva traditio delle somme; illegittimità del piano di ammortamento alla francese e degli interessi applicati; omesso esame di fatti e censure sulle risultanze della consulenza tecnica; violazione delle regole sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e quarto motivi perché non coglievano la ratio decidendi o erano comunque preclusi dal giudicato di doppia conforme; ha ritenuto infondati il terzo motivo, perché il piano di ammortamento alla francese non determina nullità né indeterminatezza dell'oggetto del contratto in un mutuo standardizzato tradizionale, e il quinto motivo, perché la regolazione delle spese era conforme al principio di soccombenza. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato per qualificare l'operazione come credito fondiario assistito da garanzia ipotecaria.

  • art. 1814 c.c.

    richiamato per affermare che il mutuo implica la consegna e il trasferimento della disponibilità delle somme al mutuatario.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto per difetto di causa; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto, in particolare alla causa.

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta violazione è ritenuta non pertinente perché la Corte d'appello ha deciso sul punto, respingendo la domanda.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    invocato per la declaratoria di nullità della clausola degli interessi in caso di usura; la Corte non ravvisa usurarietà.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere indeterminatezza dell'oggetto; la Corte esclude nullità per il piano di ammortamento alla francese standard.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di interessi ultralegali; il motivo è respinto.

  • art. 117 T.U.B.

    richiamato dai ricorrenti in tema di trasparenza e determinatezza delle condizioni contrattuali; la Corte esclude nullità.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per i vizi dedotti in cassazione; il motivo ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato per escludere il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo sulle spese; la liquidazione è ritenuta conforme al principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il mutuo di scopo convenzionale richiede non la mera indicazione del motivo economico del finanziamento, ma una clausola che imponga al mutuatario un vincolo specifico di destinazione delle somme nell'interesse, diretto o indiretto, del mutuante; in mancanza di una tale prova, non può dichiararsi la nullità del contratto per difetto di causa.
  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni astratte o già superate dal reale fondamento della decisione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre se il giudice di merito ha comunque deciso sulla domanda, anche implicitamente o con statuizione incompatibile con la pretesa della parte.
  • Nel mutuo bancario a rimborso rateale regolato da piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione delle regole di trasparenza, quando il contratto rientri nello schema standardizzato tradizionale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La deduzione di usurarietà degli interessi deve essere verificata secondo i parametri normativi e di settore richiamati dal giudice di merito; in difetto di superamento della soglia, non opera la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaAnatocismoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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