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Ordinanza

Ordinanza n. 184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare contro la non ammissione alla classe successiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Liguria di reiezione della domanda cautelare diretta a ottenere, in via provvisoria, l'ammissione alla classe successiva. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nell'appello. La controversia riguarda la deliberazione unanime del consiglio di classe di non ammettere l'alunno alla classe successiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non emergenti dagli atti elementi idonei a dimostrare l'erroneità dell'ordinanza impugnata, fermi gli approfondimenti propri della fase di merito. Il collegio ha rilevato che il consiglio di classe aveva deliberato all'unanimità la non ammissione, motivando sulla base di elementi oggettivi. Ha inoltre considerato che l'anno scolastico era già in corso da oltre quattro mesi e che l'ammissione tardiva alla classe successiva, ottenuta mediante una provvisoria misura cautelare, non sarebbe stata congruente con le esigenze formative dello studente e con l'assetto organizzativo dell'istituzione scolastica. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la conferma della reiezione della misura provvisoria è giustificata quando dagli atti non emergano elementi sufficienti a evidenziare l'erroneità dell'ordinanza impugnata, restando impregiudicati gli approfondimenti propri del giudizio di merito.
  • La non ammissione di uno studente alla classe successiva, deliberata all'unanimità dal consiglio di classe e motivata sulla base di elementi oggettivi, non giustifica, nella fase cautelare, l'ammissione provvisoria in assenza di specifici elementi di erroneità della decisione scolastica.
  • Nella valutazione della domanda cautelare diretta all'ammissione tardiva alla classe successiva, il giudice deve considerare anche lo stato di avanzamento dell'anno scolastico e la compatibilità della misura con le esigenze formative dello studente e con l'assetto organizzativo dell'istituzione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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