Sentenza del 13/05/2016 n. 9862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IVA e accessori, sostenendo che fosse illegittima perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di riscossione e della relativa sottoscrizione. La CTR del Lazio aveva accolto il ricorso ritenendo disapplicabile la disciplina che escludeva la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, deducendo la violazione della disciplina temporale prevista dal D.L. n. 248/2007 e sostenendo inoltre che la cartella fosse comunque valida, potendosi individuare il responsabile nel direttore dell'ufficio competente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del contribuente per mancata prova della rituale e tempestiva notificazione. Ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR non potesse disapplicare la norma che escludeva la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La mancata indicazione del responsabile del procedimento, per tali cartelle, non costituisce causa di nullità; inoltre, l'assenza di sottoscrizione del funzionario competente non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se esso è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione titolare del potere. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori doglianze e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. n. 31/2008
La cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità.
Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità dell'atto.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
Disciplina la cartella di pagamento, alla quale si applica l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nei limiti temporali previsti dal D.L. n. 248/2007.
Legge n. 212/2000, artt. 1 e 3, Statuto dei diritti del contribuente
La CTR aveva ritenuto che i principi di ragionevolezza e irretroattività dello Statuto consentissero di disapplicare la disciplina transitoria; la Cassazione ha escluso tale possibilità, ritenendo applicabile la norma speciale prevista dal legislatore.
Legge n. 241/1990, art. 5
Riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo. Nel caso concreto il motivo fondato su tale disposizione è stato assorbito, poiché la Corte ha già escluso la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile.
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiede determinati elementi informativi negli atti dell'amministrazione finanziaria. La sua violazione non è stata esaminata nel merito a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di legge rilevanti.
Sentenza Corte costituzionale n. 58/2009
Ha escluso che, prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2007/2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento comportasse la nullità della cartella.
Massime di principio
- Per le cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità della cartella.
- Gli obblighi formali dell'atto tributario devono essere valutati secondo la disciplina vigente alla data rilevante, in particolare quella della consegna del ruolo, e non possono essere estesi retroattivamente.
- La mancanza della sottoscrizione del funzionario non determina automaticamente l'invalidità della cartella quando l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente.
- Un vizio formale del procedimento rileva, in linea generale, quando il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa o agli interessi tutelati; non è sufficiente invocare una mera irregolarità astratta.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente tutte le questioni: il giudice di rinvio deve esaminare le ulteriori doglianze ancora non definite e provvedere anche sulle spese.
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