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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza Tar Sicilia - Palermo, sez. IV, n. 722/2025 che ha accolto in parte il ricorso e condannato il Comune di Monreale a consentire l’accesso ai soli documenti indicati in parte motiva;

Giustizia amministrativa202501206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza TAR Sicilia - Palermo, Sez. IV, n. 722/2025, che aveva ordinato l'esibizione di specifici documenti amministrativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Comune di Monreale alla sentenza n. 722/2025. Tale sentenza aveva accolto parzialmente il ricorso per accesso e ordinato al Comune di consentire l'acquisizione della documentazione relativa all'iter di approvazione del PRG, della documentazione contabile relativa agli anni 1994, 2000 e 2004 attestante gli accantonamenti di spesa riguardanti tre incarichi di studio affidati al ricorrente, nonché degli eventuali provvedimenti modificativi della destinazione di tali accantonamenti. La sentenza era stata notificata il 2 aprile 2025 e il ricorrente aveva notificato una diffida ad adempiere il 15 maggio 2025, senza che il Comune desse esecuzione all'ordine giudiziale. Il Comune e l'altro intimato non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che il giudizio di ottemperanza è proponibile per l'esecuzione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. La sentenza n. 722/2025 non era stata appellata né sospesa ed era pertanto esecutiva ex lege. L'inerzia del Comune, protrattasi nonostante la notificazione della sentenza e la diffida ad adempiere, ha integrato inottemperanza all'obbligo di esecuzione posto dall'art. 112 c.p.a. Il Comune è stato ordinato a dare esecuzione alla precedente sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale del Dipartimento Autonomie locali dell'Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di trenta giorni. Le spese di insediamento e il compenso del commissario gravano sul Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    le sentenze del giudice amministrativo devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo e l'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale giustifica l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze esecutive del giudice amministrativo

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale amministrativo è esecutivo, anche se non definitivo; nel caso concreto la sentenza non appellata né sospesa era esecutiva ex lege.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, anche quando la sentenza non sia passata in giudicato, purché non sia stata sospesa.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine giudiziale di esibizione documentale integra inottemperanza e legittima il giudice dell'ottemperanza a fissare un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Le spese per l'insediamento e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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