Sentenza n. 980/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per trenta giorni della licenza di esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 TULPS e dell’art. 9, comma 3, l. 287/1991, con contestuale chiusura del locale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Questore fondato su un episodio verificatosi nella notte del 9 novembre 2025: dopo un alterco all’interno del locale, due persone, una delle quali era stata poco prima allontanata dagli addetti alla sicurezza e l’altra estranea al pubblico esercizio, avevano esploso colpi d’arma da fuoco all’esterno, danneggiando l’ingresso e creando pericolo per i presenti e i passanti. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 100 TULPS, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della proporzionalità e dell’equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà di iniziativa economica, nonché contrasto con la circolare del Ministero dell’Interno del 17 luglio 2019. Ha sostenuto che si trattasse di un episodio isolato, non riconducibile a tumulti o gravi disordini verificatisi nel locale, che non vi fosse una frequentazione abituale di persone pregiudicate o pericolose e che il locale fosse dotato di adeguate misure di sicurezza. Con il secondo motivo ha contestato la durata di trenta giorni, superiore al termine ordinario massimo di quindici giorni previsto dall’art. 9, comma 3, l. 287/1991, deducendo l’assenza di specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione, l’incompetenza e lo sviamento di potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto questorile. Ha chiarito che la sospensione ex art. 100 TULPS ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata anche senza accertare una responsabilità del gestore, quando sussista un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e un chiaro collegamento tra gli episodi e l’attività del pubblico esercizio. Tuttavia, l’esercizio del potere è soggetto al controllo giurisdizionale sulla ricostruzione dei fatti e sui profili di difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. Nel caso concreto, l’episodio a fuoco era avvenuto all’esterno, dopo un significativo intervallo temporale dall’allontanamento di uno degli autori, e aveva coinvolto anche una persona estranea al locale. Non risultava quindi la necessaria continuità spaziale e temporale con l’attività del pubblico esercizio. L’alterco interno era stato prontamente sedato dal servizio di sicurezza e non risultavano precedenti o ulteriori episodi analoghi. La mera presenza precedente nel locale di uno degli autori non dimostrava una frequentazione abituale di persone pericolose. Il TAR ha inoltre valorizzato l’assenza di ulteriori condotte pregiudizievoli e l’esistenza di videosorveglianza, personale di sicurezza e collaborazione con la Questura. Ne è derivata l’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 TULPS; il motivo relativo alla durata è rimasto assorbito o comunque non autonomamente decisivo. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 3.500 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
La sospensione è una misura preventiva e non sanzionatoria, adottabile anche senza responsabilità del gestore, ma richiede un pericolo per il bene pubblico tutelato e un chiaro collegamento tra gli episodi e l’attività dell’esercizio. Un episodio isolato esterno non è sufficiente se manca continuità spaziale e temporale con l’attività del locale, salvo particolare gravità o allarme sociale adeguatamente accertati.
art. 9, comma 3, l. 287/1991
La sospensione di cui sopra non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
La durata ordinaria massima della sospensione è di quindici giorni; una durata maggiore richiede la specifica motivazione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 9 del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della ricorrente e del locale.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nell’oscuramento disposto dal giudice.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS è una misura preventiva e non sanzionatoria: può prescindere dall’accertamento della responsabilità del gestore, ma deve essere sorretta dalla concreta sussistenza di un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica e da un chiaro collegamento tra i fatti e l’attività dell’esercizio.
- Un singolo episodio non è normalmente sufficiente a giustificare la sospensione ex art. 100 TULPS, salvo che presenti particolare gravità o determini un elevato allarme sociale, adeguatamente accertato e motivato.
- I fatti verificatisi all’esterno di un pubblico esercizio possono fondare la sospensione soltanto se riguardano le sue pertinenze oppure costituiscono, sulla base di un’istruttoria documentata, la prosecuzione senza soluzione di continuità di fatti iniziati all’interno, in modo da rendere evidente il nesso causale tra l’esercizio dell’attività e l’allarme sociale.
- La mera presenza nel locale di una persona successivamente coinvolta in un episodio criminoso non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, che l’esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; tale conclusione richiede una motivazione fondata su dati concreti e non su presunzioni generiche.
- La durata della sospensione superiore al termine ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 9, comma 3, l. 287/1991 è legittima soltanto se l’amministrazione indica e motiva specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica; in ogni caso la misura deve rispettare proporzionalità e ragionevolezza.
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