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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42480/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in relazione ad un'ordinanza di custodia cautelare per concorso in ricettazione. L'istante era stato arrestato e poi definitivamente assolto con rito abbreviato perché "il fatto non sussiste". La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che, sulla base degli elementi accertati nel procedimento penale, l'istante avesse frequentato persone coinvolte nel traffico di merce rubata, si fosse recato ripetutamente presso l'abitazione di tali soggetti in occasione del procacciamento di merce (tra cui riferimenti a 800 grammi di oro), che vi fosse correlazione con spostamenti telefonici e conversazioni che lo indicavano come partecipante, e che la tesi difensiva (presenza per richiesta di prestito) non fosse comprovata; inoltre era stato rinvenuto presso la sua abitazione denaro (euro 3.200,00, di proprietà della convivente) che, secondo la Corte, non smentiva la contiguità con soggetti di caratura criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza, confermando la valutazione autonoma della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente un collegamento eziologico fra i comportamenti dell'istante e la formazione dell'erroneo convincimento dell'autorità procedente sulla sua partecipazione ai traffici illeciti; ha ribadito i principi sulla natura autonoma del giudizio di riparazione e sui criteri per escludere la riparazione (dolo o colpa grave/condotta che abbia ingenerato la falsa apparenza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese per il Ministero resistente a causa di genericità della memoria depositata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, cod. proc. pen.

    La condotta di cui all'art. 314 costituisce causa ostativa alla riparazione solo se esiste un apprezzabile collegamento causale tra tale condotta e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare; ossia è esclusa la riparazione se il comportamento dell'arrestato ha concretamente ingenerato, anche in presenza di errore dell'autorità, la falsa apparenza della configurabilità del reato.

  • Cass. Sez. U., De Benedictis

    Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002 (De Benedictis), Rv. 222263

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori per stabilire se la condotta del detenuto abbia concorso a dare causa alla detenzione; la motivazione, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

  • Cass. Sez. 4, pronunce successive

    Sez. 4, n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Rv. 262957

    Ulteriori precisazioni secondo cui occorre verificare il nesso causale tra la condotta dell'istante e il provvedimento restrittivo; vi è autonomia tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione, sebbene il giudice della riparazione non possa ritenere provati fatti in contrasto con quelli accertati dal giudice della cognizione.

  • Cass. Sez. 4 e Sez. 3, giurisprudenza recente

    Sez. 4, n. 4113 del 13/1/2021, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/1/2019, Rv. 275970

    Conferma della rilevanza, ai fini della riparazione, di comportamenti che denotino contiguità o connivenza dell'istante con l'autore del reato; tali elementi possono escludere il diritto alla riparazione quando giustificano l'erroneo convincimento dell'autorità investigativa.

Massime di principio

  • La semplice assoluzione penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza del reato.
  • Comportamenti come frequenti contatti con persone pregiudicate, presenza coincidente con il procacciamento di merce illecita, riscontri telefonici o conversazioni che nominano l'interessato, e il rinvenimento di denaro o beni inspiegati possono giustificare il rigetto della domanda di riparazione se dimostrano un nesso causale con l'arresto.
  • La difesa deve fornire elementi concreti e probatori per sostenere spiegazioni alternative (es. richiesta di prestito); mere affermazioni non corroborate sono spesso insufficienti.
  • L'art. 314 c.p.p. esclude la riparazione solo se esiste una colpa grave o dolo del detenuto collegabile causalmente all'adozione del provvedimento restrittivo: bisogna quindi verificare il nesso di causa-effetto, non soltanto la sussistenza di un reato.
  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito, ma non può sovrapporsi a valutazioni di fatto contraddette da accertamenti giudiziali definiti; il giudice della riparazione prende le proprie decisioni sulla base degli elementi probatori disponibili.

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