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Ordinanza

Ordinanza n. 1880/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della delibera n. 207/25/CONS, adottata dall'AGCOM in data 30 luglio 2025 e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità il 5 agosto 2025, recante "Ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche alle Content Delivery Network (CDN)", unitamente all'allegato 1; - nonché per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la delibera n. 55/25/CONS, e allegati, recante avvio della consultazione pubblica.

Giustizia amministrativa202513724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 207/25/CONS sulle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale alle Content Delivery Network, con l’allegato e gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 207/25/CONS e, per quanto occorresse, la delibera n. 55/25/CONS di avvio della consultazione pubblica. Nel corso del giudizio ha chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti dell’Associazione italiana internet provider, indicata quale parte interessata e non costituita. La notificazione era stata eseguita presso una sede individuata sul sito web dell’associazione, ma non era andata a buon fine perché l’ente era risultato irreperibile. La questione decisa riguarda quindi la validità della notificazione e le modalità della sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha autorizzato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Associazione italiana internet provider. Ha applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, secondo cui, quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, con effetto impeditivo della decadenza. Ha precisato che, trattandosi di associazione non riconosciuta, la notificazione valida deve essere eseguita presso la sede dell’ente oppure nei confronti della persona fisica che lo rappresenta, sulla base dell’atto costitutivo, dello statuto o di altri atti formali, e non è sufficiente l’indicazione ricavata esclusivamente dal sito web dell’associazione. La rinnovazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova della rinnovazione e la documentazione relativa alla sede o al legale rappresentante devono essere depositate entro i successivi dieci giorni. Qualora la notificazione presso la sede o il legale rappresentante abbia esito negativo, dovranno essere utilizzate le forme previste dall’art. 140 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e tale rinnovazione impedisce ogni decadenza

    La notificazione nulla può essere rinnovata entro il termine perentorio assegnato dal giudice; la rinnovazione impedisce il verificarsi della decadenza.

  • art. 145 c.p.c.

    le notificazioni alle associazioni non riconosciute, affinché abbiano valore legale, devono essere eseguite presso la sede dell’ente ovvero nei confronti della persona fisica che lo rappresenta

    Per le associazioni non riconosciute, la notificazione deve essere effettuata presso la sede risultante da atti formali oppure al legale rappresentante individuato sulla base dei medesimi atti; non è sufficiente una sede o un’articolazione interna ricavata esclusivamente dal sito web dell’associazione.

  • art. 140 c.p.c.

    In caso di esito negativo della notificazione presso la sede o il legale rappresentante, devono essere utilizzate le forme di notificazione previste dalla disposizione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La pronuncia è richiamata quale fonte della formulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. applicata dal TAR in materia di rinnovazione della notificazione nulla.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice amministrativo deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione eseguita entro tale termine impedisce la decadenza dall’impugnazione.
  • La notificazione a un’associazione non riconosciuta è legalmente valida se effettuata presso la sede risultante dall’atto costitutivo, dallo statuto o da altri atti formali, oppure presso la persona fisica che risulta esserne il legale rappresentante; non basta l’indirizzo o l’individuazione di articolazioni interne desunti esclusivamente dal sito web dell’associazione.
  • Se la notificazione rinnovata presso la sede formale dell’associazione o presso il legale rappresentante non va a buon fine, il notificante deve procedere secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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