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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45086/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione denunciava: (1) vizi procedurali per la tardiva comunicazione (15/6/2021) delle conclusioni del Procuratore generale rispetto al termine di 10 giorni previsto dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (originariamente d.l. n.149/2020); (2) insufficienza della prova della responsabilità penale per il furto aggravato di energia elettrica, con specifiche argomentazioni sulla non contemporanea presenza dell'imputato nell'abitazione e sulla mancanza dell'occupazione ininterrotta; (3) contestazione delle aggravanti (violenza sulle cose e uso di mezzo fraudolento), sostenendo l'estraneità alla manomissione e l'assenza di spiegazione circa l'uso del mezzo fraudolento; (4) censura sulla ritenuta recidiva dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza: la mancata comunicazione tempestiva delle conclusioni del P.G. non comporta di per sé nullità quando non sia stata impedita la possibilità di controreplica; diversa sarebbe la situazione se le conclusioni non fossero state comunicate affatto. Il secondo motivo è stato respinto per mancanza di specificità, essendo le censure essenzialmente riproposizione delle stesse ragioni già valutate e motivate dalla Corte d'appello (in particolare, ammissioni dell'imputato e dichiarazioni del proprietario). Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: la Corte ha ritenuto plausibile l'attribuzione delle aggravanti anche in presenza di concorso morale o vantaggio esclusivo dall'allaccio abusivo, e il ricorso non ha adeguatamente confrontato la motivazione. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, poiché la Corte territoriale ha valutato concretamente i precedenti ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni ... La cancelleria invia l'atto immediatamente ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni ...»

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la mancata osservanza del termine non produce automaticamente nullità qualora non abbia impedito alle parti di esercitare il contraddittorio; nullità sussiste invece se le conclusioni non sono state comunicate affatto.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare l'eventuale nullità generale a regime intermedio quando il diritto di difesa sia stato pregiudicato (ad es. totale mancata comunicazione delle conclusioni).

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulla declaratoria di inammissibilità per motivi non specifici o non correlati alla decisione impugnata; la Corte l'ha applicata per valutare la genericità dei motivi di impugnazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione della recidiva e del rapporto tra fatti attuali e precedenti: la Corte territoriale ha esaminato concretamente la natura e la collocazione temporale dei precedenti ai fini della rilevanza della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato euro 3.000,00 in base alle questioni dedotte.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della discussione in cassazione (forme e limiti dei motivi consentiti), essendo il ricorso stato formulato nei limiti previsti.

Massime di principio

  • La tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero, seppure censurabile, non determina automaticamente la nullità dell'atto salvo che non abbia realmente impedito alla difesa di prendere conoscenza e replicare; se le conclusioni non sono comunicate affatto, sussiste una nullità rilevante.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della decisione impugnata: la mera riproposizione delle stesse argomentazioni o censure generiche comporta l'inammissibilità.
  • Le aggravanti relative a violenza sulle cose o all'uso di mezzi fraudolenti possono essere ritenute anche quando non sia stato provato l'autore materiale della manomissione, se emerge che l'imputato ha avuto un interesse esclusivo a fruirne o ha tratto vantaggio dall'allaccio abusivo (concorso morale/soggettivo).
  • La rilevazione della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata dei precedenti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente l'enunciazione formale di precedenti: il giudice deve esaminare natura, temporalità e rilevanza rispetto al fatto in contestazione.
  • Chi impugna in cassazione deve articolare censure che mettano in evidenza come la motivazione del giudice di merito sia contraddittoria, illogica o insanabilmente carente; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per genericità o manifestata infondatezza.

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