Corte di giustizia, Sentenza C-743/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2024. — DISA Suministros y Trading SLU (DISA) contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 5 – Accise sugli oli minerali – Aliquota d’imposta regionale per l’accisa sugli oli minerali in aggiunta all’aliquota nazionale – Aliquote di accisa differenziate nel territorio di uno Stato membro a seconda della regione nella quale il prodotto è consumato. — Causa C-743/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2003/96 il sistema spagnolo che consentiva alle comunità autonome di applicare un’aliquota regionale supplementare sull’accisa degli oli minerali variabile in base alla regione di consumo. Ha chiarito che l’articolo 5 prevede un elenco tassativo di casi in cui sono ammesse aliquote differenziate e che, fuori da tali casi o da specifiche autorizzazioni, non è consentita una differenziazione territoriale per lo stesso prodotto e lo stesso uso. Il richiamo all’autonomia regionale e alla possibile qualificazione come altra imposta indiretta non ha modificato la soluzione.
Tassazione dei prodotti energetici: compatibilità con la direttiva 2003/96 di un’aliquota regionale differenziata per l’accisa sugli oli minerali applicata in base al territorio di consumo
La questione giuridica
Se la direttiva 2003/96/CE, e in particolare l’articolo 5, osti a una normativa nazionale che consente alle comunità autonome o regioni di fissare, per uno stesso prodotto e uno stesso uso, aliquote dell’accisa sugli oli minerali diverse a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato.
Principio di diritto
La direttiva 2003/96/CE, in particolare il suo articolo 5, osta a una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a stabilire aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso in funzione del territorio di consumo, salvo che tale differenziazione rientri in uno dei casi tassativamente previsti dalla direttiva o sia stata espressamente autorizzata secondo le sue disposizioni. Il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in materia di accise è infatti circoscritto e non consente deroghe territoriali ulteriori, nemmeno se l’aliquota resta al di sopra dei livelli minimi di tassazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 2004/74/CE
- Direttiva 2004/75/CE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
Tassazione dei prodotti energetici e divieto di aliquote territoriali regionali non autorizzate
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di accise sugli oli minerali e interpretazione della direttiva 2003/96/CE. La Corte era chiamata a stabilire se una normativa nazionale che consentiva alle comunità autonome di applicare un’aliquota regionale supplementare, diversa da regione a regione, fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Nel periodo 2013-2015, la normativa spagnola prevedeva, oltre a un’aliquota nazionale uniforme dell’accisa sugli oli minerali, un’ulteriore aliquota d’imposta regionale fissata da ciascuna comunità autonoma in base al territorio di consumo finale. DISA, operatore del settore petrolifero, ha chiesto il rimborso degli importi versati a tale titolo, sostenendo che la misura fosse contraria alla direttiva 2003/96, in particolare all’articolo 5.
Le amministrazioni e i giudici tributari spagnoli avevano respinto le istanze di rimborso; l’Audiencia Nacional aveva anche rilevato il problema dell’arricchimento senza causa, per mancata prova della mancata rivalsa dell’imposta. Nel ricorso per cassazione, il Tribunal Supremo ha ritenuto decisiva la questione della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la direttiva 2003/96, e segnatamente l’articolo 5, osti a una norma nazionale come l’articolo 50 ter della legge spagnola sulle accise, che autorizzava le comunità autonome a fissare per uno stesso prodotto aliquote dell’accisa sugli oli minerali diverse a seconda del territorio.
Normativa UE rilevante
La Corte ha richiamato anzitutto la direttiva 2003/96, che istituisce un regime armonizzato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Sono stati considerati rilevanti, in particolare:
- l’articolo 1, che impone agli Stati membri di tassare tali prodotti conformemente alla direttiva;
- l’articolo 5, che consente aliquote d’imposta differenziate solo in quattro casi tassativi;
- l’articolo 6, sugli strumenti con cui possono essere concesse esenzioni o riduzioni;
- gli articoli 7 e da 15 a 19, che prevedono altre deroghe e autorizzazioni specifiche;
- l’articolo 18 e l’allegato II, che contengono deroghe territoriali puntuali per alcuni Stati membri;
- l’articolo 19, che prevede autorizzazioni ulteriori con decisione unanime del Consiglio.
La Corte ha inoltre richiamato la direttiva 2008/118/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, relativo alle altre imposte indirette aventi finalità specifiche, e l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, evocato dal governo spagnolo in relazione all’autonomia regionale.
Ragionamento della Corte
Sul piano della ricevibilità, la Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo: la questione aveva un nesso diretto con l’oggetto della controversia, poiché riguardava proprio le domande di rimborso fondate sull’asserita incompatibilità dell’aliquota regionale con la direttiva 2003/96.
Nel merito, la Corte ha osservato che l’articolo 5 della direttiva 2003/96 autorizza aliquote differenziate solo nei casi espressamente indicati dalla norma. L’elenco è tassativo e non include la possibilità di differenziare le aliquote per regione o comunità autonoma all’interno di uno stesso Stato membro per il medesimo prodotto e il medesimo uso. La Corte ha sottolineato che l’insieme delle disposizioni della direttiva, incluse quelle sugli sgravi e sulle deroghe territoriali, dimostra che eventuali differenziazioni territoriali sono ammissibili solo quando previste o autorizzate espressamente dal legislatore dell’Unione.
La Corte ha aggiunto che un’interpretazione più permissiva svuoterebbe di effetto utile l’articolo 5 e comprometterebbe gli obiettivi della direttiva, che mirano al buon funzionamento del mercato interno e alla prevenzione delle distorsioni della concorrenza. In particolare, consentire differenze regionali non disciplinate potrebbe frammentare ulteriormente il mercato interno, oltre a introdurre ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Quanto all’argomento basato sull’autonomia politica delle comunità autonome, la Corte ha ricordato che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE impone il rispetto dell’identità nazionale e dell’assetto costituzionale degli Stati membri, ma ciò non elide i vincoli derivanti dalla direttiva 2003/96: la normativa UE consente solo le differenziazioni espressamente previste.
La Corte ha poi esaminato l’ipotesi che l’aliquota regionale potesse essere qualificata come "altra imposta indiretta" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Ha rilevato che, per rientrare in tale categoria, l’imposta deve perseguire una finalità specifica diversa da quella meramente di bilancio e deve presentare un nesso diretto tra gettito e finalità, oppure essere strutturata in modo da orientare il comportamento dei contribuenti verso quella finalità. Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo non emergeva che l’aliquota regionale soddisfacesse tali condizioni; anzi, le osservazioni del governo spagnolo indicavano che il gettito era destinato al finanziamento generale delle competenze delle comunità autonome.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che la direttiva 2003/96/CE, in particolare l’articolo 5, osta a una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso in base al territorio di consumo, fuori dai casi previsti dalla direttiva.
Principio ricavabile
Le aliquote differenziate di accisa sui prodotti energetici sono ammissibili solo nei casi tassativamente contemplati dalla direttiva 2003/96 o nelle deroghe specificamente autorizzate secondo la stessa; gli Stati membri non possono introdurre, per via regionale o autonoma, ulteriori differenziazioni territoriali per il medesimo prodotto e uso, neppure se il livello resta al di sopra dei minimi armonizzati.
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