Corte di giustizia, Sentenza C-664/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024. — Google Ireland Limited e Eg Vacation Rentals Ireland Limited contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull’organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo. — Cause riunite C-664/22 e C-666/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii del TAR Lazio relativi agli obblighi introdotti in Italia per i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, tra cui iscrizione al ROC, comunicazione di dati organizzativi e contributo economico all’AGCOM. Ha qualificato tali obblighi come prescrizioni relative all’esercizio dei servizi della società dell’informazione, quindi rientranti nell’ambito regolamentato della direttiva 2000/31/CE. Di conseguenza, uno Stato membro di destinazione non può imporli a prestatori stabiliti in un altro Stato membro, salvo le strette deroghe dell’articolo 3, paragrafo 4, che non ricorrevano nel caso di specie.
Libera prestazione dei servizi e principio dello Stato d'origine: incompatibilità con la direttiva 2000/31 di obblighi nazionali di iscrizione, informazione e contributo economico imposti a piattaforme online stabilite in altri Stati membri
La questione giuridica
Se l’articolo 56 TFUE, l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE e soprattutto l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE ostino a misure italiane che, per garantire l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online stabiliti in un altro Stato membro: l’iscrizione a un registro nazionale, la comunicazione di informazioni dettagliate sulla struttura e organizzazione societaria e il versamento di un contributo economico; e, in subordine, se tali misure dovessero essere previamente notificate alla Commissione ai sensi delle direttive 2000/31/CE e 2015/1535.
Principio di diritto
L’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE osta a una normativa nazionale che, per applicare il regolamento (UE) 2019/1150, imponga a prestatori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online stabiliti in un altro Stato membro, sotto pena di sanzioni, l’iscrizione a un registro nazionale, la trasmissione di informazioni dettagliate sull’organizzazione e il pagamento di un contributo economico. Tali obblighi rientrano nell’"ambito regolamentato" e non possono essere imposti dallo Stato di destinazione salvo che ricorrano cumulativamente e restrittivamente le condizioni di deroga dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, che nel caso di specie non risultano soddisfatte; pertanto non occorre esaminare autonomamente l’articolo 56 TFUE né la direttiva 2006/123/CE, e la terza questione sulla notifica resta assorbita.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Regolamento (UE) 2019/1150
- Legge italiana 31 luglio 1997, n. 249
- Legge italiana 23 dicembre 2005, n. 266
- Legge italiana 30 dicembre 2020, n. 178
Obblighi nazionali per piattaforme online e motori di ricerca: incompatibilità con la direttiva 2000/31
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in due controversie promosse da Google Ireland Ltd ed EG Vacation Rentals Ireland Ltd contro AGCOM. Le società contestavano la normativa italiana che imponeva ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, anche se stabiliti in altri Stati membri, l’iscrizione al ROC, la comunicazione di dati sulla propria struttura e organizzazione e il versamento di un contributo economico.
Fatti e procedimento principale
Google gestisce un motore di ricerca e offre servizi pubblicitari online in tutto lo SEE; EGVR gestisce una piattaforma online che consente la pubblicazione di annunci di immobili e la conclusione di locazioni tra proprietari e viaggiatori. L’AGCOM aveva iscritto d’ufficio Google nel ROC e le aveva imposto un contributo per coprire i propri oneri di funzionamento. Successivamente, a seguito delle modifiche legislative del 2020 e della delibera AGCOM n. 200/21, le misure si erano estese espressamente ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online.
Normativa nazionale contestata
Il giudice del rinvio ha richiamato in particolare:
- l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, e lettera c), n. 14-bis, della legge n. 249/97, che estendevano il ROC ai nuovi operatori e attribuivano ad AGCOM compiti di garanzia dell’applicazione del regolamento 2019/1150;
- l’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, che prevedeva sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza degli ordini AGCOM;
- l’articolo 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, che imponeva un contributo economico;
- la delibera AGCOM n. 200/21, che inseriva tali operatori tra i soggetti obbligati all’iscrizione e alla trasmissione di informazioni, comprese indicazioni su capitale sociale, soci, organi amministrativi e assetto societario.
Questioni pregiudiziali
Il TAR Lazio ha chiesto se tali misure fossero compatibili con:
- l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, che sancisce il principio del controllo nello Stato membro di origine e vieta, in linea di principio, restrizioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione da parte dello Stato di destinazione;
- l’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, relativi alla libera prestazione dei servizi;
- la direttiva 2015/1535, in tema di previa notifica delle regole tecniche;
- il regolamento (UE) 2019/1150 e il principio di proporzionalità.
Ragionamento della Corte
La Corte ha osservato, in via preliminare, che la direttiva 2006/123 e la direttiva 2000/31 concretizzano la libera prestazione dei servizi e che, se una di esse osta alle misure nazionali, non è necessario esaminare separatamente l’articolo 56 TFUE.
La Corte ha poi affermato che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 si fonda sul principio del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento: nello spazio regolato dalla direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati soltanto nello Stato membro di stabilimento del prestatore. Ne deriva che lo Stato membro di destinazione non può imporre requisiti ulteriori rientranti nell’"ambito regolamentato", salvo la deroga stretta prevista dall’articolo 3, paragrafo 4.
Gli obblighi di iscrizione al registro, di comunicazione di informazioni sulla struttura societaria e di versamento di un contributo economico sono stati qualificati come prescrizioni che riguardano l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione; il fatto che l’iscrizione non impedisse de facto la prestazione del servizio o che gli obblighi servissero alla vigilanza amministrativa non mutava tale qualificazione.
Quanto alle deroghe dell’articolo 3, paragrafo 4, la Corte ha rilevato che:
- i provvedimenti devono riguardare un determinato servizio della società dell’informazione, mentre le misure italiane avevano portata generale e astratta;
- devono essere necessari per uno degli obiettivi tassativamente elencati, ossia ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori;
- l’obiettivo dichiarato delle misure italiane era l’applicazione del regolamento 2019/1150, ma tale regolamento tutela trasparenza, equità e ricorsi nei rapporti tra imprese e non coincide con gli obiettivi dell’articolo 3, paragrafo 4;
- il richiamo alla tutela dei consumatori non era sufficiente, perché il regolamento 2019/1150 riguarda principalmente rapporti tra imprese e l’effetto sui consumatori è solo indiretto.
In ragione del carattere eccezionale della deroga, essa doveva essere interpretata restrittivamente e non poteva essere estesa a misure che avessero soltanto un nesso indiretto con gli obiettivi elencati dalla direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte ha concluso che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE osta a misure nazionali che impongano, a prestatori stabiliti in un altro Stato membro, l’iscrizione a un registro, la trasmissione di informazioni organizzative e il pagamento di un contributo economico, quando tali misure siano adottate allo scopo dichiarato di garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150. Poiché questa risposta era sufficiente, la terza questione sulla notifica preventiva delle misure è rimasta assorbita.
Principio affermato
Uno Stato membro di destinazione non può, invocando l’applicazione del regolamento 2019/1150, introdurre per i prestatori di servizi di intermediazione online e per i motori di ricerca online stabiliti in un altro Stato membro obblighi amministrativi e finanziari che rientrano nell’ambito regolamentato della direttiva 2000/31, salvo il rispetto delle condizioni cumulative e restrittive previste per le deroghe del suo articolo 3, paragrafo 4.
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