Corte di giustizia, Sentenza C-353/21
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 30 May 2024. — Ryanair DAC v European Commission. — Appeal – State aid – Article 107(3)(b) TFEU – Finnish air-transport market – Aid granted by the Republic of Finland to an airline amid the COVID-19 pandemic – Temporary Framework for State aid measures – State guarantee for a loan – Decision by the European Commission not to raise objections – Aid intended to remedy a serious disturbance in the economy – Principles of proportionality and of non-discrimination – Freedom of establishment and freedom to provide services. — Case C-353/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge integralmente il ricorso di Ryanair contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato, senza aprire il procedimento formale, una garanzia statale finlandese a favore di Finnair durante la pandemia. Conferma che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non richiede un bilanciamento autonomo degli effetti dell’aiuto né che l’aiuto sia sufficiente da solo a superare la crisi. Esclude inoltre che la scelta di un unico beneficiario, in quanto inerente alla natura selettiva dell’aiuto, violi di per sé non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi o obbligo di motivazione.
Aiuto di Stato sotto forma di garanzia statale a favore di Finnair nell’ambito del COVID-19: compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, assenza di obbligo di bilanciamento con gli effetti negativi e irrilevanza, in questo contesto, delle doglianze fondate su non discriminazione e libertà di stabilimento/prestazione di servizi.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia correttamente approvato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, una garanzia statale su un prestito concessa alla sola Finnair per far fronte alla crisi COVID-19; in particolare: se l’aiuto debba essere idoneo da solo a rimediare al grave turbamento dell’economia, se occorra un bilanciamento tra effetti positivi e negativi sulla concorrenza e sugli scambi, se la misura violi il principio di non discriminazione e le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, se la Commissione dovesse aprire il procedimento formale di indagine e se la decisione fosse adeguatamente motivata.
Principio di diritto
La Corte conferma che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, uno Stato membro può concedere anche un aiuto individuale a un solo beneficiario, purché esso contribuisca a rimediare a un grave turbamento dell’economia nazionale e rispetti le condizioni di necessità e proporzionalità; non è richiesto che l’aiuto, da solo, risolva il turbamento né che la Commissione compia un autonomo bilanciamento tra effetti benefici e pregiudizievoli sugli scambi e sulla concorrenza. La Corte aggiunge che la selettività intrinseca dell’aiuto e il vantaggio accordato a una sola impresa non integrano, di per sé, una discriminazione vietata o una violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, quando la misura rientri nei limiti della deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", come modificata il 3 aprile 2020
Aiuto di Stato a favore di Finnair e ricorso di Ryanair
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da Ryanair DAC contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni su una garanzia statale finlandese concessa a Finnair nel contesto della pandemia di COVID-19. La misura era stata notificata dalla Finlandia ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e valutata dalla Commissione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del Temporary Framework sugli aiuti di Stato legati al COVID-19.
Fatti e decisione della Commissione
La misura consisteva in una garanzia statale sul 90% di un prestito di 600 milioni di euro destinato a coprire il fabbisogno di capitale circolante di Finnair, con durata massima di tre anni. Il restante 10% era coperto da una banca commerciale a condizioni di mercato. La Commissione ha ritenuto che la misura costituisse aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che fosse compatibile con il mercato interno perché necessaria, appropriata e proporzionata per rimediare a un grave turbamento dell’economia finlandese causato dalla pandemia.
Primo motivo: articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
Ryanair sosteneva, da un lato, che l’aiuto dovesse essere idoneo, da solo, a rimediare al grave turbamento economico; dall’altro, che la Commissione dovesse bilanciare gli effetti positivi dell’aiuto con quelli negativi sulla concorrenza e sugli scambi. La Corte respinge entrambe le censure. Precisa che la deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE va interpretata restrittivamente ma in modo da non svuotarla di effetto utile: è sufficiente che l’aiuto contribuisca a rimediare al turbamento, senza doverlo risolvere integralmente da solo. Inoltre, la lettera b) non impone un bilanciamento autonomo, poiché il bilanciamento è già implicito nella struttura della deroga prevista dal Trattato.
Secondo motivo: non discriminazione, articolo 18 TFUE e proporzionalità
La Corte afferma che un aiuto individuale, per sua natura, introduce una differenza di trattamento rispetto alle imprese che si trovano in situazione comparabile, ma ciò non basta per renderlo incompatibile se sono rispettate le condizioni dell’articolo 107 TFUE. Richiamando la giurisprudenza recente, la Corte considera l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE come "disposizioni speciali" ai sensi dell’articolo 18 TFUE, sicché non occorre una giustificazione autonoma della differenza di trattamento in base all’articolo 18 o all’articolo 52 TFUE. Quanto a necessità e proporzionalità, la Corte ritiene sufficiente che la misura contribuisca all’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario: non era richiesto estendere il beneficio ad altri operatori, né dimostrare che la sopravvivenza di Finnair potesse essere assicurata con un importo inferiore sulla base delle censure formulate.
Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
La Corte respinge anche la doglianza relativa alla restrizione delle libertà fondamentali. Osserva che gli effetti restrittivi derivanti dalla natura selettiva dell’aiuto non costituiscono, di per sé, una restrizione vietata dal Trattato. Inoltre, quando le modalità della misura sono inscindibilmente connesse al suo oggetto, il loro impatto deve essere valutato nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato ex articolo 108 TFUE. Poiché la scelta di Finnair come unico beneficiario era parte integrante dell’obiettivo della misura, la violazione delle libertà invocate non era dimostrata.
Procedimento formale di indagine e motivazione
La Corte conferma che il Tribunale ha potuto ritenere privo di contenuto autonomo il motivo relativo alla mancata apertura del procedimento formale di indagine, poiché le censure di Ryanair coincidevano sostanzialmente con quelle già rivolte contro la fondatezza della decisione. Ricorda che la necessità di aprire il procedimento formale sussiste solo in presenza di seri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto, da desumere da un fascio di elementi concordanti. Quanto alla motivazione, la Corte ribadisce che una decisione ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE può essere sintetica se consente di comprendere perché la Commissione non ha ravvisato difficoltà serie; nel caso di specie, il requisito di motivazione è ritenuto soddisfatto.
Dispositivo e principio applicato
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Ryanair alle spese del giudizio di appello, ponendo le spese degli intervenuti a loro carico. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui, in situazioni di crisi eccezionale come quella pandemica, la Commissione dispone di un margine di valutazione ampio nel verificare aiuti individuali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché la misura sia coerente con l’obiettivo di rimediare al grave turbamento dell’economia nazionale e rispetti i limiti di necessità e proporzionalità.
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