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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-663/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024. — Expedia Inc. contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2019/1150 – Articoli 1, 15, 16 e 18 – Obiettivo – Applicazione – Controllo – Revisione – Misure adottate da uno Stato membro – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online. — Causa C-663/22

Giurisprudenza europea62022CJ0663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del TAR Lazio, ha chiarito i limiti del potere degli Stati membri di adottare misure nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150. Ha escluso che tale regolamento consenta di imporre ai provider di intermediazione online un obbligo generalizzato di invio di un’informativa economica all’AGCOM, con sanzioni in caso di inadempimento. Le informazioni richieste, incentrate sulla situazione economica e sui ricavi dei fornitori, non hanno un nesso sufficientemente diretto con gli obiettivi di trasparenza ed equità perseguiti dal regolamento. La decisione delimita quindi in senso restrittivo le misure nazionali di esecuzione e il concetto di informazioni "pertinenti" richieste per il monitoraggio e la revisione del regolamento.

Regolamento (UE) 2019/1150 e potere degli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi di intermediazione online obblighi informativi sulla loro situazione economica ai fini dell’esecuzione nazionale del regolamento

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2019/1150, in particolare gli articoli 15, 16 e 18, nonché il principio di proporzionalità, osti a misure nazionali che impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online, anche esteri, di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un’informativa economica contenente dati sui ricavi e su altri elementi della loro situazione economica, e se tali informazioni possano considerarsi pertinenti e strumentali alla corretta applicazione del regolamento.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) 2019/1150 non autorizza uno Stato membro, neppure nell’ambito delle misure di applicazione previste dall’articolo 15, a imporre ai fornitori di servizi di intermediazione online l’obbligo, a pena di sanzioni, di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un documento sulla propria situazione economica con dati sui ricavi, quando tali informazioni non presentino un nesso sufficientemente diretto con l’obiettivo del regolamento, che è garantire trasparenza, equità e rimedi efficaci nei rapporti tra piattaforme e utenti commerciali. Le misure nazionali devono restare entro i limiti del regolamento e rispettare il principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 5 TUE
  • Regolamento (UE) 2019/1150
  • Articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1150
  • Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1150
  • Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1150
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1150

Regolamento (UE) 2019/1150 e obbligo di informativa economica imposto dall’AGCOM

La pronuncia è stata resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ed è relativa all’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. La controversia oppone Expedia Inc. all’AGCOM e riguarda la legittimità di misure nazionali che impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online di trasmettere un documento informativo relativo alla loro situazione economica.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama anzitutto i considerando 7, 46 e 51 del regolamento 2019/1150, dai quali emerge l’obiettivo di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nel mercato interno, assicurando trasparenza ed efficaci possibilità di ricorso agli utenti commerciali. L’analisi si concentra soprattutto su:

  • articolo 1, paragrafo 1, che definisce la finalità del regolamento;
  • articolo 15, che impone agli Stati membri di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento e di adottare misure efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • articolo 16, che attribuisce alla Commissione il compito di monitorare l’impatto del regolamento e consente la raccolta di informazioni pertinenti;
  • articolo 18, paragrafo 3, che obbliga gli Stati membri a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti in loro possesso richieste per la relazione di valutazione periodica.

Disciplina nazionale italiana e misura contestata

Il legislatore italiano, con la legge n. 178 del 2020, ha attribuito all’AGCOM il compito di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, anche mediante la raccolta di informazioni pertinenti. Su tale base, la delibera AGCOM n. 161/21 ha esteso ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online l’obbligo di trasmettere l’"Informativa economica di sistema" (IES), già prevista dalla delibera n. 397/13. Il documento richiede dati numerosi e specifici sulla situazione economica del fornitore, inclusi ricavi, canoni, commissioni e altri elementi economici, con sanzioni in caso di mancata trasmissione o di dati non veritieri.

Questioni sottoposte alla Corte

Il TAR Lazio ha chiesto in sostanza se:

  • il regolamento 2019/1150 e il principio di proporzionalità ostino a misure nazionali che impongano ai provider esteri di fornire informazioni estranee alle finalità del regolamento;
  • le informazioni richieste tramite l’IES possano comunque essere considerate pertinenti e strumentali all’adeguata ed efficace applicazione del regolamento.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che i regolamenti sono direttamente applicabili, ma possono richiedere misure nazionali di esecuzione, purché tali misure non ne ostacolino l’applicabilità diretta, non ne alterino la natura e restino nei limiti del margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri. In ogni caso, tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità.

Quanto all’obiettivo del regolamento, la Corte sottolinea che esso mira a disciplinare i rapporti tra piattaforme e utenti commerciali, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di servizio, all’equità e ai rimedi disponibili. Le informazioni che gli Stati membri possono raccogliere o trasmettere alla Commissione devono quindi essere "pertinenti", ossia avere un nesso sufficientemente diretto con tale obiettivo.

La Corte precisa che:

  • gli articoli 16 e 18 consentono lo scambio di informazioni pertinenti con la Commissione per il monitoraggio e la revisione del regolamento;
  • tale facoltà non autorizza gli Stati membri a raccogliere informazioni in modo arbitrario o a introdurre oneri ulteriori non richiesti dal regolamento;
  • le informazioni sulla situazione economica dei fornitori e sui loro ricavi non presentano un nesso sufficientemente diretto con la trasparenza e l’equità delle condizioni contrattuali applicate agli utenti commerciali;
  • l’eventuale controllo di distorsioni della concorrenza non rientra nell’obiettivo del regolamento, che peraltro non incide sul diritto UE della concorrenza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5.

Decisione

La Corte risponde che il regolamento (UE) 2019/1150 deve essere interpretato nel senso che non giustifica, ai fini della sua adeguata ed efficace applicazione, misure nazionali che impongano ai fornitori di servizi di intermediazione online, a pena di sanzioni, di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un documento sulla propria situazione economica contenente, in particolare, dati sui ricavi. Il principio affermato è che l’esecuzione nazionale del regolamento deve rimanere strettamente collegata alle finalità di trasparenza ed equità dei rapporti tra piattaforme e utenti commerciali e non può tradursi in obblighi informativi ulteriori, privi di un nesso sufficientemente diretto con tali finalità.

Come è indicizzato

Materieservizi di intermediazione onlinemercato internoproporzionalitàpoteri nazionali di esecuzione del diritto uetrasparenza nei rapporti commerciali online

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