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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-400/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2024. — VT e UR contro Conny GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi d’informazione gravanti sul professionista – Ordine che implica un obbligo di pagamento – Ordine inoltrato mediante l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga su un sito Internet – Obbligo del professionista di apporre su tale pulsante o su detta funzione analoga la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” o una formula analoga – Obbligo di pagamento condizionato. — Causa C-400/22

Giurisprudenza europea62022CJ0400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la tutela rafforzata prevista per gli ordini elettronici si applica anche quando il pagamento non è immediato ma subordinato a condizioni successive. Ciò che conta è che, al momento dell'inoltro dell'ordine, il consumatore accetti di essere vincolato a un obbligo di pagamento, anche potenziale o differito. La norma non può essere aggirata mediante clausole che rinviano l'esigibilità del prezzo a eventi futuri.

Interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE: l'obbligo di usare il pulsante "ordine con obbligo di pagamento" si applica anche quando il pagamento del consumatore è subordinato a una condizione ulteriore.

La questione giuridica

Se l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che il professionista è tenuto a garantire che il consumatore, al momento dell'inoltro dell'ordine in un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici, riconosca espressamente l'obbligo di pagamento anche quando tale obbligo non nasce incondizionatamente con la conclusione del contratto, ma solo al verificarsi di una successiva condizione, come l'esito positivo di un'azione giudiziaria o l'invio di un sollecito a terzi.

Principio di diritto

L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE si applica a tutti i contratti a distanza conclusi mediante siti Internet in cui il consumatore, al momento dell'ordine, assuma un obbligo di pagamento, anche se il corrispettivo diventa esigibile solo dopo il verificarsi di una condizione ulteriore non dipendente dalla sua volontà. Il professionista deve quindi apporre sul pulsante o sulla funzione analoga una dicitura inequivocabile che indichi l'obbligo di pagamento; in mancanza, il consumatore non resta vincolato dal contratto o dall'ordine.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 1 direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 2, punto 7, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 5, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 4 direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 312j BGB

Obbligo di pagamento nei contratti a distanza con condizione ulteriore

La Corte di giustizia, con sentenza del 30 maggio 2024 nella causa C-400/22, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Landgericht Berlin in materia di tutela dei consumatori e contratti a distanza conclusi via Internet. La controversia principale opponeva alcuni locatori a Conny GmbH, cessionaria dei diritti di un locatario, nell'ambito di un'azione per il rimborso di canoni eccedenti il massimale previsto dal diritto tedesco.

Fatti e procedimento principale

Conny GmbH propone ai locatari, tramite il proprio sito web, la conclusione di un contratto di gestione d'affari in base al quale la società agisce come cessionaria dei diritti del consumatore verso il locatore. Nel caso concreto, il locatario aveva accettato le condizioni generali online, cliccato sul pulsante di ordine e poi sottoscritto un modulo che non conteneva informazioni sugli obblighi di pagamento. I locatori hanno contestato la validità del contratto, sostenendo che il BGB, che recepisce l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, non era stato rispettato.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la disciplina UE e quella nazionale possano applicarsi anche quando il consumatore non assume un obbligo di pagamento incondizionato al momento della conclusione del contratto, ma è tenuto a pagare solo se si verifica una condizione successiva, come il successo dell'azione o l'invio di un sollecito a terzi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2011/83/UE e, in particolare, l'articolo 1, l'articolo 2, punto 7, l'articolo 3, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2;
  • il considerando 39, che sottolinea la necessità di attirare l'attenzione del consumatore sul fatto che l'inoltro dell'ordine comporta l'obbligo di pagare;
  • l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l'articolo 312j del BGB, che recepisce la disciplina UE nel diritto tedesco.

Ricevibilità

La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata da Conny. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che solo in casi manifesti di estraneità o ipoteticità può rifiutarsi di statuire. Nel caso di specie, la questione interpretativa è direttamente connessa alla validità del contratto e il giudice del rinvio ha fornito tutti gli elementi necessari.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il contratto concluso tramite il sito Internet di Conny rientra nella nozione di "contratto a distanza" e quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE.

Sul piano letterale, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, non distingue tra obblighi di pagamento incondizionati e obblighi soggetti a condizione. La disposizione opera ogni volta che l'ordine "implica" un obbligo di pagamento: ciò include anche i casi in cui il consumatore, al momento dell'ordine, accetta di essere vincolato a pagare se e quando si realizzi una condizione esterna alla sua volontà.

Sul piano sistematico e teleologico, la Corte richiama l'obiettivo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e di consentire loro di sapere con precisione quando assumono l'obbligo di pagare. Un'interpretazione restrittiva permetterebbe ai professionisti di eludere l'obbligo informativo semplicemente rinviando l'esigibilità del prezzo a un evento futuro, svuotando così di contenuto la protezione offerta dalla direttiva.

La Corte precisa inoltre che la direttiva non osta a che il diritto nazionale generale regoli validità, formazione ed efficacia del contratto nei limiti non disciplinati dall'atto UE. Tuttavia, la mancanza dell'indicazione richiesta al momento dell'ordine impedisce che il consumatore resti vincolato in base alla disciplina europea.

Decisione

La Corte dichiara che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che, nei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l'obbligo del professionista di garantire che il consumatore riconosca espressamente l'obbligo di pagamento si applica anche quando il pagamento è dovuto solo dopo il verificarsi di una condizione ulteriore.

Principio affermato

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, ciò che rileva è che l'ordine comporti per il consumatore un obbligo di pagamento, anche differito o condizionato; il professionista deve evidenziarlo in modo chiaro e inequivocabile sul pulsante di inoltro dell'ordine, altrimenti il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoricontratti a distanzacommercio elettronicoobblighi di informazione del professionista

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