Corte di giustizia, Sentenza C-662/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024. — Airbnb Ireland UC e Amazon Services Europe Sàrl contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull’organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo. — Cause riunite C-662/22 e C-667/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato incompatibile con l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE la normativa italiana che impone alle piattaforme di intermediazione online stabilite in altri Stati membri di iscriversi al ROC, comunicare informazioni societarie all’AGCOM e versare un contributo economico. Tali obblighi rientrano nell’"ambito regolamentato" e limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione senza poter essere giustificati dalle deroghe previste dalla direttiva. La Corte non ha quindi esaminato le questioni relative all’articolo 56 TFUE, alla direttiva 2006/123/CE e alla notifica delle regole tecniche.
Libera prestazione dei servizi e servizi della società dell’informazione: compatibilità con il diritto UE dell’obbligo imposto a piattaforme stabilite in altri Stati membri di iscrizione in un registro italiano, comunicazione di informazioni organizzative e versamento di un contributo all’AGCOM.
La questione giuridica
Se l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, nonché l’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, ostino a misure nazionali adottate per assicurare l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 che impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro: l’iscrizione in un registro tenuto dall’autorità nazionale, la comunicazione di informazioni dettagliate sulla propria organizzazione e il versamento di un contributo economico, con sanzioni in caso di inadempimento; e, in subordine, se tali misure dovessero essere previamente notificate ai sensi delle direttive 2000/31/CE e 2015/1535 e siano invocabili dai privati in caso di mancata notifica.
Principio di diritto
L’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE osta a misure nazionali che, con la finalità dichiarata di garantire l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, impongano a fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro l’iscrizione a un registro nazionale, la comunicazione di dati organizzativi e il pagamento di un contributo economico, se tali misure non rientrano nelle strette deroghe del paragrafo 4; la circostanza che siano adottate per fini di vigilanza sull’equità e trasparenza delle piattaforme non basta, perché l’obiettivo del regolamento 2019/1150 non coincide con gli obiettivi tassativi che giustificano la deroga. Di conseguenza, non occorre esaminare l’articolo 56 TFUE né la direttiva 2006/123/CE; parimenti, la Corte non si pronuncia sulle questioni di notifica perché assorbite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/1150
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 3 direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 16 direttiva 2006/123/CE
- Direttiva (UE) 2015/1535
Obbligo di iscrizione al ROC, comunicazione di informazioni e contributo AGCOM per fornitori di intermediazione online
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio relativi a misure italiane rivolte ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online. Le misure erano state adottate per assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1150 e imponevano, tra l’altro, iscrizione a un registro tenuto dall’AGCOM, trasmissione di informazioni sulla struttura societaria e versamento di un contributo economico.
Fatti e procedimento principale
Airbnb Ireland UC e Amazon Services Europe Sàrl, entrambe stabilite fuori dall’Italia, impugnavano davanti al giudice amministrativo le delibere e i provvedimenti AGCOM attuativi della normativa nazionale. Le società sostenevano che tali obblighi violassero la libera prestazione dei servizi, il regolamento 2019/1150 e varie direttive UE. Il giudice del rinvio ha dunque interrogato la Corte sulla compatibilità delle misure con la normativa dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2019/1150, soprattutto l’articolo 1 e i considerando 3, 7 e 51;
- la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare gli articoli 3 e 16;
- la direttiva (UE) 2015/1535;
- l’articolo 56 TFUE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sintesi, se:
- il regolamento 2019/1150 osti a una normativa nazionale che impone iscrizione a registro, comunicazione di informazioni organizzative e contributo economico ai fornitori di servizi di intermediazione online;
- le direttive 2015/1535 e 2000/31 richiedano la previa notifica alla Commissione di tali misure e se la mancata notifica ne comporti l’inopponibilità ai privati;
- l’articolo 56 TFUE e l’articolo 16 della direttiva 2006/123 ostino a tali oneri amministrativi e pecuniari.
Ragionamento della Corte: rapporto tra direttiva 2000/31 e regolamento 2019/1150
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2006/123 e la direttiva 2000/31 concretizzano la libera prestazione dei servizi, ma che, se la direttiva 2000/31 è applicabile e risolutiva, non è necessario esaminare l’articolo 56 TFUE né la direttiva 2006/123. La Corte verifica quindi se gli obblighi italiani rientrino nell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31.
Richiamando l’articolo 2, lettera h), la Corte afferma che tale ambito comprende le prescrizioni relative all’accesso e all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione. Gli obblighi di iscrizione in un registro, di comunicazione di informazioni organizzative e di versamento di un contributo, pur giustificati dal governo italiano come strumentali alla vigilanza sull’applicazione del regolamento 2019/1150, costituiscono in realtà prescrizioni che incidono sull’esercizio dell’attività e quindi rientrano nell’ambito regolamentato.
Deroga dell’articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2000/31
La Corte ricorda che la deroga all’origin principle va interpretata restrittivamente e si applica solo a provvedimenti:
- adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione;
- necessari per uno degli obiettivi tassativi indicati dalla direttiva;
- proporzionati;
- preceduti dalle notifiche previste.
Nel caso di specie, le misure italiane hanno portata generale e astratta e non si rivolgono a un "determinato servizio" nel senso richiesto dalla direttiva, come già precisato nella giurisprudenza Google Ireland. Inoltre, il fine di attuare il regolamento 2019/1150 non coincide con gli obiettivi tassativi della deroga (ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza, tutela dei consumatori).
La Corte sottolinea che il regolamento 2019/1150 mira a garantire trasparenza, equità e rimedi efficaci nei rapporti tra piattaforme e utenti commerciali, quindi in un rapporto tra imprese; il richiamo alla tutela dei consumatori è solo indiretto. Non basta, dunque, che una misura sia adottata per far rispettare il regolamento 2019/1150 per ricondurla automaticamente alla deroga dell’articolo 3, paragrafo 4.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE osta a misure nazionali come quelle italiane, che impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro di iscriversi a un registro, comunicare informazioni dettagliate sulla propria organizzazione e versare un contributo economico, sotto minaccia di sanzioni, quando tali misure sono adottate con il dichiarato scopo di garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150.
Questioni assorbite
Poiché la risposta all’articolo 3 della direttiva 2000/31 è sufficiente per definire la controversia, la Corte non esamina:
- la compatibilità delle misure con l’articolo 56 TFUE;
- la compatibilità con la direttiva 2006/123/CE;
- le questioni sulla previa notifica ai sensi delle direttive 2000/31 e 2015/1535 e sulla loro eventuale inopponibilità ai privati.
Principio ricavabile
Gli Stati membri non possono, neppure invocando l’attuazione del regolamento 2019/1150, assoggettare fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in altri Stati membri a obblighi nazionali di iscrizione a registro, disclosure organizzativa e contribuzione economica, se tali obblighi incidono sull’esercizio di un servizio della società dell’informazione nell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31 e non rientrano nelle deroghe tassative e restrittivamente interpretate dell’articolo 3, paragrafo 4.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-353/21
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-400/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-627/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-663/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-664/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-665/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →