Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a Fernando Shemuni, gravemente indiziato per lesioni gravi e detenzione/porto illecito di arma comune da sparo in concorso. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizio di motivazione: sosteneva che dai fotogrammi emergeva che lo sparatore non si trovava all'interno del furgone ma era sceso e aveva sparato strada facendo, per cui Shemuni non poteva rendersi conto che i colpi provenissero dall'interno; inoltre, richiamava il comportamento processuale ritenuto rispettoso, il tempo trascorso in misura cautelare (>5 mesi) e l'ottemperanza alle prescrizioni carcerarie come elementi a favore della sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte non possa rivedere gli elementi di fatto e gli apprezzamenti di merito svolti dal Tribunale del riesame, potendo controllare solo la motivazione e l'assenza di illogicità evidente. Il Collegio ha giudicato la motivazione del Tribunale del riesame priva di vizi logici: il Tribunale aveva valutato che la richiesta era fondata unicamente su un presunto affievolimento delle esigenze cautelari e che elementi come il tempo decorso e il rispetto delle prescrizioni carcerarie sono ininfluenti; aveva inoltre ritenuto il comportamento dichiarativo di Shemuni al limite del dileggio e non costituente collaborazione. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre ordinato la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. (nessuna remissione in libertà deriva dalla decisione).
Norme richiamate
art. 23 D.L. n. 137 del 2020
prevede la possibilità di trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma
art. 616 c.p.p.
consente la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese conformemente a questa disposizione
art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p., commi 1-bis e 1-ter
stabilisce l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; la Corte ha ordinato tale trasmissione non essendo disposta la rimessione in libertà
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per valutare l'eventuale esclusione delle sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per applicarne i benefici
codice di procedura penale - principio del sindacato limitato in materia di misure cautelari personali
la Cassazione non può riesaminare fatti e valutazioni di merito relativi alla misura cautelare, potendo verificare solo la motivazione dell'atto impugnato e l'assenza di illogicità evidente
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato limitato sulle misure cautelari: non può rivedere valutazioni di fatto e merito ma solo verificare la congruenza e l'assenza di illogicità nella motivazione
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare e il rispetto delle prescrizioni carcerarie non sono di per sé parametri sufficienti per dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, secondo costante giurisprudenza
- Le dichiarazioni dell'indagato che appaiono contraddittorie, incredibili o al limite del "dileggio" possono rafforzare il giudizio sulla persistenza della misura cautelare, specie se non costituiscono vera collaborazione
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari è fondamentale contestare specificamente le ragioni giuridiche esposte nell'atto impugnato; la semplice riproposta o rivalutazione di elementi fattuali è inammissibile
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
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