Sentenza n. 1581/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli del 21/05/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/101348 rilasciato in data 02/08/2022, notificato al domicilio digitale eletto in data 21/05/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato sulla base del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, non aveva potuto iniziare il rapporto di lavoro originario per l'irreperibilità del datore di lavoro. Dopo aver effettuato la comunicazione di presenza e richiesto un appuntamento per il rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione, riceveva l'avviso di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondato sul parere negativo dell'Ispettorato del lavoro, secondo cui il codice ATECO del datore risultava incompatibile con l'assunzione di lavoratori subordinati. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 24 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 42, comma 2, della legge n. 73/2022, degli artt. 8-bis, 9 e 31 del d.P.R. 394/1999, delle circolari ministeriali richiamate e dell'art. 8 CEDU in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. A sostegno della propria buona fede e del proprio inserimento in Italia, documentava di essersi stabilito a Roma e di avere successivamente svolto attività lavorativa alle dipendenze di altro datore, dapprima con contratto a progetto e poi con contratto di apprendistato, tuttora in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto decisiva la buona fede del cittadino straniero, unita alla dimostrazione di avere conseguito, dopo l'ingresso in Italia, un'effettiva nuova occasione lavorativa. Tali elementi determinano una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza, soprattutto considerando il tempo trascorso dall'ingresso fondato sul nulla osta e il comprovato inserimento del ricorrente nella vita economica e sociale italiana, documentato dal rapporto di lavoro con altro datore. Le spese di giudizio sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore il compenso di 1.500 euro, con applicazione della riduzione prevista per i giudizi patrocinati a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 4, 5, comma 5, e 24 d.lgs. 286/1998
Il giudice li richiama tra le disposizioni invocate per contestare la revoca del nulla osta e per sostenere la necessità di considerare la posizione concreta del cittadino straniero.
art. 42, comma 2, legge n. 73/2022
Richiamato tra i parametri normativi dedotti contro la revoca del nulla osta.
artt. 8-bis, 9 e 31 d.P.R. 394/1999
Richiamati tra le disposizioni regolamentari dedotte a sostegno dell'illegittimità della revoca.
art. 8 CEDU
Il ricorrente lo invoca, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., quale parametro di tutela della vita privata e dell'inserimento personale e sociale dello straniero.
artt. 2 e 117 Cost.
Richiamati in collegamento con l'art. 8 CEDU.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Individua i criteri utilizzati per la liquidazione del compenso professionale relativo al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il giudice applica la riduzione ordinaria del 50% del compenso nei procedimenti patrocinati a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando la revoca del nulla osta al lavoro subordinato riguarda un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia e il lavoratore abbia agito in buona fede, la legittimità della misura deve essere valutata considerando anche la sua situazione soggettiva concreta, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La dimostrazione che, dopo l'ingresso in Italia, il cittadino straniero abbia ottenuto un'effettiva nuova occasione lavorativa alle dipendenze di altro datore può rendere meritevole di tutela la sua posizione rispetto alla revoca del nulla osta originario.
- Nel valutare la revoca del nulla osta, l'amministrazione e il giudice devono considerare, oltre alle ragioni inerenti al rapporto di lavoro originario, il tempo trascorso dall'ingresso regolare e il comprovato inserimento economico e sociale del lavoratore straniero in Italia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →