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Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e conseguentemente alla condanna di Invitalia s.p.a. a completare immediatamente le verifiche della rendicontazione del SAL trasmesso dall’esponente il 2 giugno 2025, così come integrato su richiesta della stessa Invitalia in data 7 agosto 2025, trasmettendone prontamente i risultati all’esponente e alla Banca Finanziatrice BPM, al fine di consentire l’erogazione del finanziamento accordato a Seafood Parchi S.r.l. dal Ministero del Turismo, nonché l’erogazione del contributo da parte di Invitalia stessa.

Giustizia amministrativa202600433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia di Invitalia nella verifica di un SAL e nella comunicazione dell’esito alla banca finanziatrice e alla beneficiaria, nonché nell’erogazione del contributo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia di Invitalia nella verifica dello stato di avanzamento lavori trasmesso il 2 giugno 2025 e integrato il 7 agosto 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dei doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione dell’amministrazione e dell’art. 10 del decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0001693/23 del 28 ottobre 2023. Secondo la ricorrente, Invitalia avrebbe dovuto completare le verifiche entro il termine previsto, comunicare l’esito alla banca finanziatrice e alla beneficiaria e procedere all’erogazione delle somme spettanti. Invitalia ha eccepito l’improcedibilità per il venir meno dell’interesse, sostenendo di avere comunicato al Ministero gli esiti dell’istruttoria e che, nelle more, era stato avviato un procedimento di revoca parziale delle agevolazioni. Anche il Ministero ha sostenuto che l’avvio del procedimento di revoca avrebbe fatto venir meno l’inerzia contestata.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo persistente l’interesse della società a ottenere una determinazione espressa di Invitalia sulla richiesta di erogazione. L’art. 10 del decreto ministeriale applicabile impone a Invitalia, quale soggetto gestore, di effettuare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione a SAL le verifiche previste e di comunicare l’esito alla banca finanziatrice e alla beneficiaria. L’esistenza di un autonomo procedimento di revoca parziale non elimina tale obbligo, perché non equivale a una decisione espressa sulla richiesta di erogazione. Il TAR ha ritenuto insufficiente anche la relazione illustrativa trasmessa al Ministero, trattandosi di un atto endoprocedimentale privo di portata esterna e non idoneo a manifestare la posizione definitiva di Invitalia, tanto più che le criticità riguardavano solo una parte degli interventi finanziati. È stato inoltre chiarito che la natura non perentoria del termine di 30 giorni non esclude l’obbligo di provvedere: decorso il termine, l’amministrazione può comunque risultare inadempiente rispetto all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato a Invitalia di concludere il procedimento di verifica entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Invitalia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; le spese tra la ricorrente e il Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando sussiste un dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e ai doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; la violazione dell’obbligo può configurarsi anche quando il termine previsto non sia perentorio.

  • art. 10 D.M. Ministero del Turismo prot. n. 0001693/23 del 28.10.2023

    Le agevolazioni concesse sono erogate sulla base di Stati Avanzamento Lavori (SAL) degli investimenti complessivamente da realizzare, presentati dalla beneficiaria già quietanzati; entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori Invitalia provvede alle verifiche previste; in caso positivo comunica alla Banca Finanziatrice l’ammontare della quota di finanziamento da erogare; l’erogazione delle quote di Contributo è effettuata da Invitalia.

    La disposizione attribuisce a Invitalia l’obbligo di effettuare le verifiche sul SAL entro 30 giorni e di adottare una determinazione espressa, comunicandone l’esito alla banca finanziatrice e alla beneficiaria; l’obbligo riguarda sia il segmento relativo al finanziamento bancario sia quello relativo al contributo erogato da Invitalia.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di finanziamento pubblico attribuisce al soggetto gestore il compito di verificare una richiesta di erogazione a SAL entro un termine determinato, il gestore è tenuto a concludere l’istruttoria con una determinazione espressa e a comunicarne l’esito alla beneficiaria e agli altri soggetti indicati dalla disciplina.
  • La natura non perentoria del termine procedimentale non esclude l’obbligo dell’amministrazione di provvedere; al contrario, una volta decorso il termine, può configurarsi l’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • L’avvio di un autonomo procedimento di revoca, anche parziale, dei benefici pubblici non fa venir meno l’interesse del beneficiario a ottenere una decisione espressa sulla distinta richiesta di erogazione, se il procedimento di verifica del SAL non è stato formalmente concluso.
  • Un atto meramente endoprocedimentale, quale una relazione istruttoria trasmessa a un’altra amministrazione, non sostituisce la determinazione finale del soggetto gestore quando non manifesta all’esterno la posizione dell’amministrazione sulla richiesta di erogazione e non è comunicato al beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazione

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