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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 2067 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

CONTENZIOSO TRIBUTARIO Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone - Ricorso proposto da alcuni soggetti interessati - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Conseguenze - Violazione principio del contraddittorio - Nullità del giudizio - Rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La rettifica del reddito di una società di persone e l’imputazione automatica del reddito ai soci costituiscono un accertamento unitario, fondato sull’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986. Di conseguenza, quando vengono contestate questioni comuni riguardanti il reddito della società, la controversia coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, poiché la decisione può incidere sulla posizione fiscale di ciascuno. Il ricorso proposto da uno solo di essi impone quindi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.

La decisione

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio. La nullità è assoluta, può essere rilevata anche d’ufficio e in ogni stato e grado del procedimento. La sentenza di primo grado deve essere annullata e la controversia deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale affinché celebri un nuovo giudizio con la partecipazione della società e di tutti i soci, previa integrazione del contraddittorio. Inoltre, una sentenza definitiva sfavorevole al contribuente pronunciata in un giudizio al quale un socio non abbia partecipato non produce effetti vincolanti nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci

    La norma determina l’imputazione automatica del reddito prodotto dalla società ai soci, rendendo unitario l’accertamento relativo alla società e alle posizioni fiscali dei soci quando sono contestate questioni comuni.

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Integrazione del contraddittorio

    Quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più soggetti necessari, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che devono partecipare al processo.

  • Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La riunione dei procedimenti può evitare decisioni tra loro incompatibili quando esistano ricorsi collegati, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti l’accertamento unitario del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, devono partecipare al medesimo giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
  • Il giudice non può decidere validamente soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti: se manca un litisconsorte necessario, deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta una nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi fase e grado.
  • Una decisione sfavorevole resa in un processo al quale un socio non abbia partecipato non può vincolare quel socio, in ragione dei limiti soggettivi del giudicato.
  • In presenza di una sentenza di primo grado emessa senza il contraddittorio completo, la soluzione ordinaria è l’annullamento della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per una nuova celebrazione del giudizio.

Testo integrale

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